Quando nei siti contaminati sono presenti rifiuti interrati non sempre è necessario applicare la normativa sulle discariche. Un recente interpello ambientale chiarisce che tutto dipende dal tipo di intervento previsto nella messa in sicurezza permanente.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli
Messa in sicurezza permanente: il nodo dei rifiuti interrati
Nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati uno dei problemi più frequenti riguarda la gestione dei rifiuti interrati presenti nel sottosuolo.
In molti casi la rimozione completa dei materiali non è tecnicamente semplice o comporta costi elevati, motivo per cui i progetti di risanamento prevedono soluzioni alternative come la messa in sicurezza permanente (MISP).
Proprio su questo punto è intervenuto il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), rispondendo a un interpello ambientale presentato dal Comune di Civitanova Marche ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006.
Il quesito posto dall’amministrazione locale riguarda un caso concreto: un sito contaminato nel quale sono presenti rifiuti non pericolosi interrati, che il progetto di bonifica prevede di mantenere nel sottosuolo senza rimozione.
La domanda centrale è se un intervento di questo tipo debba essere considerato alla stregua di una discarica, con conseguente applicazione della disciplina prevista dal decreto legislativo 36/2003.
La risposta ministeriale chiarisce che la soluzione dipende dalle modalità con cui viene realizzato l’intervento.
La disciplina delle bonifiche ambientali è contenuta nella Parte IV, Titolo V del decreto legislativo 152/2006, che regola le procedure per il risanamento dei siti contaminati e per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti.
L’obiettivo della normativa è eliminare o isolare le fonti di contaminazione nel rispetto del principio europeo del “chi inquina paga”. Tra gli strumenti previsti dalla legge rientra proprio la messa in sicurezza permanente.
Secondo la definizione dell’articolo 240 del Codice dell’ambiente, la MISP consiste in un insieme di interventi destinati a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti dalle matrici ambientali circostanti, garantendo un elevato livello di sicurezza per la salute umana e per l’ambiente.
Questa misura può essere utilizzata quando non è possibile rimuovere completamente la contaminazione oppure quando la rimozione comporterebbe impatti tecnici o economici non sostenibili.
L’evoluzione del concetto di MISP
Il significato della messa in sicurezza permanente è stato progressivamente ampliato nel tempo.
Nella normativa precedente, contenuta nel decreto ministeriale 471 del 1999, questo istituto era riferito principalmente ai casi in cui le fonti di inquinamento erano costituite da rifiuti stoccati nel sottosuolo.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 152/2006 la definizione è stata estesa anche ad altre situazioni, includendo non solo i rifiuti ma anche suoli contaminati o materiali di riporto.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2023, ha ricostruito proprio questa evoluzione normativa, chiarendo che la MISP rappresenta oggi uno strumento più ampio, utilizzabile per isolare diverse tipologie di fonti di contaminazione.
Tuttavia, quando le fonti inquinanti sono costituite da rifiuti, è necessario valutare attentamente se l’intervento rientri nella disciplina delle bonifiche oppure in quella della gestione dei rifiuti.
Un riferimento importante in materia è rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2725 del 2024, richiamata anche nel documento ministeriale.
Il caso riguardava un progetto di messa in sicurezza permanente che prevedeva la realizzazione di un vero e proprio modulo di confinamento dei rifiuti all’interno del sito contaminato.
L’intervento includeva diverse operazioni tecniche:
- scavo dei rifiuti interrati;
- spostamento temporaneo del materiale all’interno del sito;
- realizzazione di barriere impermeabili e strati isolanti;
- ricollocazione finale dei rifiuti in una struttura di confinamento.
In pratica i rifiuti venivano escavati, movimentati e successivamente ricollocati in una nuova struttura realizzata appositamente per contenerli.
Secondo il Consiglio di Stato, un’operazione di questo tipo non può essere considerata esclusivamente una bonifica, perché comporta attività tipiche della gestione dei rifiuti.
Di conseguenza il progetto deve rispettare anche la normativa sulle discariche prevista dal decreto legislativo 36/2003, che recepisce la direttiva europea sulle discariche.
Quando si applica la normativa sulle discariche
Dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale emerge un principio chiave: la disciplina delle discariche entra in gioco quando l’intervento di bonifica comporta movimentazione o gestione dei rifiuti.
Questo avviene, ad esempio, quando il progetto prevede:
- la rimozione dei rifiuti dal sottosuolo;
- il loro spostamento o deposito temporaneo;
- la realizzazione di strutture destinate allo smaltimento;
- il conferimento di ulteriori rifiuti nella stessa area.
In questi casi l’intervento assume le caratteristiche di un impianto di smaltimento e deve quindi rispettare l’intero regime autorizzatorio previsto per le discariche, inclusa l’eventuale valutazione di impatto ambientale.
La situazione descritta dal Comune di Civitanova Marche è però diversa da quella esaminata dal Consiglio di Stato.
Nel progetto oggetto dell’interpello i rifiuti interrati non vengono rimossi né spostati. L’intervento consiste invece nell’adozione di misure tecniche finalizzate a isolare in modo definitivo la contaminazione rispetto alle matrici ambientali circostanti.
In altre parole si tratta di una messa in sicurezza permanente in situ, cioè realizzata direttamente nel luogo in cui i rifiuti si trovano.
In questo scenario non vi è alcuna attività di gestione dei rifiuti “ex situ”, come escavazione, movimentazione o ricollocazione dei materiali.
La distinzione tra due tipi di intervento per i rifiuti interrati
Il Ministero dell’Ambiente chiarisce quindi che è necessario distinguere due diverse situazioni operative.
Primo caso: messa in sicurezza
Quando l’intervento viene realizzato senza rimozione o movimentazione dei rifiuti, applicando le tecniche previste dall’Allegato 3 del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 152/2006, il progetto rientra pienamente nella disciplina delle bonifiche.
In questo caso l’autorizzazione viene rilasciata nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 242 del Codice dell’ambiente e non è necessario applicare la normativa sulle discariche.
Secondo caso: messa in sicurezza con movimentazione dei rifiuti
Se invece il progetto prevede la rimozione dei rifiuti, il loro spostamento o la realizzazione di strutture di confinamento destinate allo smaltimento, l’intervento rientra nella normativa sulla gestione dei rifiuti.
In tale ipotesi si applica anche il decreto legislativo 36/2003 sulle discariche, comprese le disposizioni relative alle cosiddette discariche monodedicate utilizzate nelle operazioni di bonifica.
Alla luce di queste considerazioni il MASE ha fornito una risposta chiara ai quesiti posti dal Comune.
Nel caso di un progetto di messa in sicurezza permanente che prevede il mantenimento dei rifiuti nel sottosuolo senza alcuna movimentazione, non è necessario applicare le condizioni previste dal decreto legislativo 36/2003.
Di conseguenza, durante la conferenza dei servizi prevista dall’articolo 242 del Codice dell’ambiente, non è richiesta l’autorizzazione alla realizzazione di una discarica.
La seconda domanda, relativa all’eventuale applicazione limitata delle norme sulle discariche alla sola fase di chiusura e gestione post-operativa, risulta quindi superata dalla risposta al primo quesito.
Un chiarimento importante per i procedimenti di bonifica
Ad ogni modo, il chiarimento ministeriale ha un impatto significativo sulla gestione dei siti contaminati.
Molti progetti di risanamento prevedono infatti soluzioni di confinamento in situ dei materiali contaminati, soprattutto quando la rimozione comporterebbe rischi tecnici o costi sproporzionati.
Stabilire con precisione quando tali interventi rientrano nella disciplina delle bonifiche e quando invece devono essere considerati impianti di smaltimento è fondamentale per evitare incertezze autorizzative.
La distinzione indicata dal Ministero, basata sulla presenza o meno di movimentazione dei rifiuti, rappresenta quindi un criterio operativo utile per le amministrazioni e per gli operatori coinvolti nelle attività di bonifica.
In sintesi, se i rifiuti restano nel sottosuolo e vengono semplicemente isolati, si applica la normativa sulle bonifiche. Se invece vengono scavati, spostati o ricollocati in una nuova struttura, entra in gioco anche la disciplina sulle discariche.

