Discariche per rifiuti inerti: quando e come si applicano le deroghe ai limiti di ammissibilità

Un interpello di Confindustria riaccende l’attenzione sulle regole per l’accesso nelle discariche dei rifiuti inerti. Il Ministero chiarisce limiti, condizioni e portata delle deroghe,
ribadendo il carattere eccezionale della procedura e il ruolo centrale dell’analisi di rischio.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Il quadro ordinario per i rifiuti inerti nelle discariche: test di cessione e limiti tabellari

La gestione delle discariche per rifiuti inerti torna al centro del dibattito tecnico-giuridico a seguito di un interpello presentato da Confindustria ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/2006.

L’oggetto del quesito riguarda l’applicazione delle deroghe previste dall’articolo 16-ter del D.Lgs. 36/2003, con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità e ai parametri chimici da considerare in fase autorizzativa.

Il riscontro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, formulato anche sulla base del parere tecnico di ISPRA, offre indicazioni importanti per gestori, consulenti e autorità competenti.

In particolare, chiarendo sia l’ambito operativo delle deroghe sia i limiti entro cui esse possono essere riconosciute.

Per comprendere la portata dei chiarimenti ministeriali, è necessario partire dalla disciplina ordinaria. L’articolo 7-quater del D.Lgs. 36/2003 stabilisce che i rifiuti possono essere conferiti in una discarica per inerti solo a seguito di:

Tra i parametri più discussi figurano i Solidi Disciolti Totali (TDS), i solfati e i cloruri.

La normativa, come modificata dal D.Lgs. 121/2020, prevede una nota specifica alla Tabella 2 che consente, in fase di autorizzazione e su richiesta del gestore, di verificare il rispetto del limite del TDS oppure, in alternativa, dei limiti relativi a solfati e cloruri.

Si tratta di una previsione che tiene conto della natura del TDS come parametro “sintetico”, rappresentativo dell’insieme dei sali disciolti, tra cui proprio solfati e cloruri costituiscono le principali componenti ioniche.

Tuttavia, questi ultimi assumono rilievo autonomo, soprattutto in relazione alla tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano, potenzialmente vulnerabili a fenomeni di contaminazione salina.

La deroga ex art. 16-ter: natura e condizioni

Accanto al regime ordinario, il legislatore ha previsto una procedura eccezionale: l’articolo 16-ter del D.Lgs. 36/2003 consente, in casi specifici, di autorizzare il superamento di determinati valori limite.

Non si tratta, però, di un canale alternativo generalizzato. Il Ministero lo ribadisce con chiarezza: la deroga ha carattere straordinario e può essere concessa solo:

L’analisi deve dimostrare l’assenza di impatti inaccettabili sulle matrici ambientali, tenendo conto delle caratteristiche del sito, delle condizioni geologiche e idrogeologiche e delle eventuali interferenze con le acque sotterranee.

In questo contesto, la possibilità di scegliere tra TDS oppure solfati e cloruri non è automatica: deve emergere dalle risultanze dell’analisi di rischio.

È la valutazione tecnica, infatti, a stabilire quale parametro sia più coerente con le specifiche condizioni ambientali, nel rispetto del principio di precauzione.

Rispondendo al primo quesito, il Ministero chiarisce che la facoltà di optare per il limite del TDS o, alternativamente, per quelli di solfati e cloruri può essere esercitata anche nell’ambito di un’autorizzazione in deroga.

Tuttavia, solo se tale scelta risulta coerente con l’analisi di rischio e viene adeguatamente istruita dall’autorità competente.

Non si tratta quindi di una mera opzione discrezionale del gestore, bensì di una possibilità subordinata a un’istruttoria tecnica approfondita.

L’autorità autorizzativa deve valutare, in concreto, gli effetti potenziali degli inquinanti, verificando che il superamento dei limiti ordinari non comporti rischi per l’ambiente.

Il secondo chiarimento: niente estensioni automatiche ai codici EER

Più netta è la risposta al secondo quesito, relativo all’applicabilità dei valori derogati a tutti i rifiuti inerti già autorizzati in una discarica, purché appartenenti a determinati codici EER.

Il Ministero esclude questa interpretazione. I valori limite derogati, validati tramite analisi di rischio, non possono essere estesi indistintamente a tutti i rifiuti riconducibili a uno stesso codice EER.

La ragione è duplice:

Ogni richiesta di deroga deve essere accompagnata da una caratterizzazione approfondita del rifiuto, comprensiva di dati sulla composizione, sulle modalità di interazione con il corpo di discarica e sugli effetti nel tempo.

Inoltre, la domanda deve indicare puntualmente tipi e quantitativi di rifiuti per i quali si chiede il superamento dei limiti.

Un’estensione automatica ai rifiuti già autorizzati, basata esclusivamente sul codice EER, finirebbe per svuotare di significato il carattere eccezionale della deroga e per eludere i criteri ordinari di ammissibilità previsti dagli articoli 7-bis e 7-quater.

In altre parole, dalla lettura complessiva del riscontro emerge un filo conduttore: la disciplina delle discariche per rifiuti inerti è improntata ai principi di precauzione e proporzionalità.

La deroga non rappresenta una scorciatoia procedurale, ma uno strumento da utilizzare solo quando, per specifiche tipologie di rifiuti, risulti oggettivamente impossibile rispettare i limiti ordinari e sia dimostrato, con rigore tecnico, che l’ambiente non subirà pregiudizi.

Per i gestori, questo implica un onere documentale e tecnico significativo. Per le autorità competenti, significa svolgere un’istruttoria puntuale, evitando approcci generalizzanti.

Per il sistema nel suo complesso, si traduce in un equilibrio tra esigenze operative e tutela ambientale.

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