Un interpello della Provincia di Como offre l’occasione per chiarire alcuni aspetti chiave della normativa sui rifiuti inerti. Il Ministero precisa i rapporti tra recupero ambientale R10, End of Waste e gestione dei residui delle attività estrattive.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Recupero ambientale e rifiuti inerti: cosa cambia con i chiarimenti del Ministero
Il recupero dei rifiuti inerti rappresenta uno degli ambiti più rilevanti nel percorso verso l’economia circolare nel settore delle costruzioni.
Tuttavia, proprio la complessità della normativa che regola queste attività genera spesso dubbi interpretativi, soprattutto quando si intrecciano regole diverse: procedure semplificate, cessazione della qualifica di rifiuto e disciplina dei rifiuti di estrazione.
Un recente interpello presentato dalla Provincia di Como ha offerto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’occasione per fare chiarezza su due questioni particolarmente delicate.
Da un lato l’ammissibilità del recupero ambientale R10 in assenza di conformità ai criteri previsti dal DM 127/2024, dall’altro l’applicabilità della normativa sui rifiuti di estrazione ai residui derivanti dal trattamento dei materiali di cava.
Le indicazioni fornite dall’amministrazione centrale, supportate dal parere tecnico di ISPRA, contribuiscono a definire meglio i confini operativi per imprese e autorità competenti.
Il primo quesito riguarda la possibilità di effettuare operazioni di recupero ambientale classificate come R10 attraverso le procedure semplificate previste dalla normativa sui rifiuti, anche nel caso in cui l’operatore non si sia adeguato alle prescrizioni del DM 127/2024.
Questo decreto, entrato in vigore nel 2024, ha introdotto criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dei rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione e da altre fonti minerali.
In sostanza, il regolamento stabilisce le condizioni tecniche e ambientali che consentono a tali materiali, dopo adeguate operazioni di recupero, di essere considerati non più rifiuti ma aggregati recuperati utilizzabili in diverse applicazioni.
Tra queste rientrano, ad esempio:
- interventi di recupero ambientale e riempimenti;
- realizzazione di rilevati e opere in terra;
- costruzione di sottofondi stradali, ferroviari o aeroportuali;
- produzione di miscele cementizie o bituminose;
- impiego nella produzione di cemento e clinker.
Il passaggio da rifiuto a prodotto avviene però solo se sono rispettate tutte le condizioni tecniche previste dal decreto, tra cui i controlli sulla qualità del materiale e il rispetto dei limiti ambientali stabiliti.
Il rapporto tra DM 127/2024 e DM 5 febbraio 1998
Uno dei nodi interpretativi sollevati dalla Provincia di Como riguarda il rapporto tra il nuovo regolamento End of Waste e il DM 5 febbraio 1998, che disciplina le procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi.
Secondo il Ministero, il punto centrale è comprendere che il decreto del 2024 introduce criteri specifici nazionali per determinati flussi di rifiuti inerti. Quando tali criteri esistono, non è più possibile fare riferimento alla disciplina del 1998 nella sua interezza.
Il principio deriva direttamente dall’articolo 184-ter del Testo Unico Ambientale, secondo cui le norme del DM 5 febbraio 1998 continuano ad applicarsi integralmente solo in assenza di criteri End of Waste stabiliti a livello europeo o nazionale.
Nel caso dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, tali criteri sono stati appunto definiti dal DM 127/2024. Di conseguenza, gli impianti che producono aggregati recuperati devono adeguarsi alle nuove disposizioni.
Le regole del DM 5 febbraio 1998 continuano a trovare applicazione soltanto per alcuni aspetti specifici, come:
- i limiti quantitativi delle attività;
- i valori limite per le emissioni;
- alcune norme tecniche operative.
Alla luce di questo quadro normativo, il Ministero chiarisce che l’operazione di recupero ambientale prevista per i rifiuti inerti nella tipologia 7.1 del DM 5 febbraio 1998 non può essere interpretata in modo autonomo rispetto ai criteri stabiliti dal DM 127/2024.
Il recupero ambientale indicato nella normativa del 1998 è infatti subordinato alla produzione di materie prime secondarie ottenute tramite specifiche operazioni di trattamento, come:
- macinazione;
- vagliatura;
- selezione granulometrica;
- separazione delle frazioni indesiderate.
Tali operazioni, finalizzate alla produzione di frazioni inerti di natura lapidea, corrispondono sostanzialmente ai processi che portano alla produzione degli aggregati recuperati disciplinati dal nuovo regolamento.
Per questo motivo, secondo il Ministero, quando tali materiali vengono prodotti è necessario rispettare i criteri tecnici e ambientali previsti dal DM 127/2024. Tutto ciò anche nel caso in cui l’attività sia svolta in procedura semplificata.
I rifiuti derivanti dalle attività estrattive
Il secondo quesito affrontato nell’interpello riguarda la gestione dei limi derivanti dal trattamento dei materiali di cava, utilizzati per il riempimento dei vuoti estrattivi in un sito diverso da quello di origine.
La questione riguarda l’applicabilità del decreto legislativo 117/2008, che recepisce la direttiva europea sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
Il Testo Unico Ambientale stabilisce che i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione e trattamento delle risorse minerali non rientrano nella disciplina generale sui rifiuti, proprio perché sono regolati da questa normativa specifica.
Tuttavia, il decreto 117/2008 si applica solo quando tali residui sono gestiti all’interno del sito estrattivo o nelle strutture di deposito ad esso connesse.
Per comprendere se una determinata attività rientri in questa categoria è fondamentale definire correttamente il concetto di sito estrattivo.
Il Ministero richiama alcune interpretazioni già fornite in precedenti interpelli, secondo cui il concetto di sito non deve essere inteso esclusivamente in senso geografico o giuridico.
Un impianto può essere considerato parte del sito estrattivo anche se fisicamente separato dalla cava, purché sussistano alcune condizioni fondamentali:
- l’impianto deve essere funzionalmente collegato all’attività estrattiva;
- deve essere gestito dagli stessi titolari dell’attività mineraria o da consorzi di imprese estrattive;
- deve trattare esclusivamente materiali derivanti da tali attività.
In questi casi si parla di pertinenza tecnica del sito estrattivo.
Se l’autorità competente riconosce questa connessione funzionale, i residui generati dal processo di lavorazione – come i limi prodotti dal lavaggio e dalla vagliatura degli inerti – possono essere qualificati come rifiuti di estrazione.
Di conseguenza, la loro gestione deve avvenire nel rispetto del piano previsto dal decreto legislativo 117/2008.


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