Le nuove disposizioni sugli imballaggi compostabili diventano definitive. Con la legge 5 ottobre 2026, n. 173, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre, è stato convertito con modificazioni il decreto-legge n. 143/2026, dedicato all’obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. La legge entra in vigore il 7 ottobre 2026.

L’intervento modifica direttamente la Parte IV del D.Lgs. 152/2006, introducendo il nuovo articolo 226-quinquies. La regola, però, non riguarda indistintamente tutti gli imballaggi: vengono individuate specifiche categorie che, quando messe a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, devono essere certificate come biodegradabili e compostabili secondo la UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

La conversione ha inoltre introdotto alcune modifiche rispetto al decreto originario, tra cui una lunga serie di esclusioni per determinati prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Un dettaglio importante per evitare di interpretare la nuova disciplina come un obbligo generalizzato.

Imballaggi compostabili: quali prodotti sono interessati dalle nuove regole

Il nuovo articolo 226-quinquies del Testo Unico Ambientale individua innanzitutto quattro gruppi di imballaggi.

Tra questi rientrano gli imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati e quelli monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo all’interno di strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

La disciplina interessa inoltre determinati imballaggi monouso contenenti porzioni individuali di condimenti, comprese conserve, salse, panna da caffè e zucchero, sempre nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering.

Il testo prevede però alcune eccezioni specifiche, tra cui gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato e quelli necessari per garantire sicurezza e igiene in strutture dove esiste un requisito medico di cura individuale, come ospedali, cliniche e residenze sanitarie assistenziali.

La quarta categoria comprende invece gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo, quando destinati esclusivamente a una singola prenotazione e allo smaltimento prima dell’arrivo dell’ospite successivo.

Proprio su quest’ultimo punto la conversione ha aggiunto una condizione importante: anche il prodotto contenuto deve essere certificato come biodegradabile e compostabile e quindi compatibile con il processo di compostaggio.

Non basta, dunque, utilizzare semplicemente un materiale presentato commercialmente come “compostabile”. La norma richiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, in conformità alla UNI EN 13432 o a standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Frutta e verdura: la conversione introduce nuove esclusioni

Una delle novità più rilevanti introdotte durante la conversione riguarda proprio il settore ortofrutticolo.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 226-quinquies stabilisce infatti che, nelle more dell’attuazione degli orientamenti della Commissione europea previsti dal regolamento (UE) 2025/40, l’obbligo non si applica agli imballaggi per una serie di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.

L’elenco è particolarmente ampio. Comprende, tra gli altri, ciliegie, albicocche, pesche, nettarine, susine, uva da tavola, fragole, lamponi, more, ribes, mirtilli, kiwi, avocado, pere, mele e cachi.

Sul fronte degli ortaggi sono contemplati, tra gli altri, lattughe, rucola, spinaci, broccoli, cavolfiori, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, patate, carote, asparagi e porri. L’esclusione riguarda inoltre erbe aromatiche fresche, funghi coltivati e frutta e verdura di IV gamma pronta al consumo.

Questa è probabilmente la modifica più significativa rispetto alla versione iniziale del decreto. La legge di conversione evita infatti che l’obbligo nazionale venga applicato indiscriminatamente a una vasta gamma di prodotti freschi mentre si attende l’attuazione degli orientamenti europei.

Il testo coordinato contiene inoltre ulteriori eccezioni collegate direttamente alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che devono quindi essere considerate insieme alla disciplina nazionale.

Resta inoltre fermo il rispetto delle disposizioni sui materiali destinati al contatto con gli alimenti e delle regole sulla gestione dei rifiuti previste dal Testo Unico Ambientale.

Sanzioni fino a 25.000 euro, ma scatteranno dal 2030

La nuova disciplina non si limita a definire le caratteristiche degli imballaggi. Il decreto interviene anche sull’articolo 261 del D.Lgs. 152/2006 introducendo un nuovo regime sanzionatorio.

La violazione delle disposizioni dell’articolo 226-quinquies, anche attraverso dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, sarà punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.

Nei casi più rilevanti l’importo può crescere considerevolmente. La sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo quando la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore.

Il legislatore introduce però anche una tutela per l’operatore che abbia acquistato gli imballaggi facendo affidamento sulla documentazione ricevuta a monte della filiera.

La sanzione ordinaria non si applica infatti all’operatore economico che dimostri di aver acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore che ne attestava la conformità, a meno che fosse a conoscenza della non conformità oppure questa risultasse evidente.

C’è infine una data da non confondere con l’entrata in vigore della legge: il nuovo comma sanzionatorio si applicherà dal 1° gennaio 2030.

La legge n. 173/2026 entra invece in vigore già il 7 ottobre 2026.

Il quadro che emerge è quindi più articolato di un semplice “obbligo di imballaggi compostabili”. La norma interviene su categorie ben individuate, contiene eccezioni e regimi specifici e si coordina con il nuovo quadro europeo sugli imballaggi. Per le imprese sarà quindi fondamentale verificare non soltanto il materiale dell’imballaggio, ma anche la categoria di prodotto, la destinazione d’uso, le eventuali esclusioni e la documentazione che ne certifica la conformità.

FAQ sugli imballaggi compostabili

No. L’obbligo riguarda specifiche tipologie di imballaggi individuate dal nuovo articolo 226-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e sono inoltre previste diverse eccezioni.
Devono essere certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 o standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo.
No. La conversione ha introdotto specifiche esclusioni per numerosi prodotti ortofrutticoli, tra cui diversi tipi di frutta, ortaggi, erbe aromatiche, funghi e prodotti di IV gamma, nelle condizioni indicate dalla norma.
La violazione dell’articolo 226-quinquies comporta una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro, che in determinate circostanze può essere aumentata fino al quadruplo del massimo.
Il nuovo comma 4-quinquies dell’articolo 261 stabilisce espressamente che il regime sanzionatorio si applica dal 1° gennaio 2030.
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