“Terra dei fuochi”, conversione del D.L. 116/2025: la stretta sulle sanzioni rifiuti è davvero sensata?

La conversione del D.L. 116/2025 inasprisce le sanzioni rifiuti: per l’omessa o incompleta tenuta del registro scatta sempre la sospensione della patente. Una misura efficace contro i traffici illeciti, ma discutibile quando colpisce soggetti che non guidano?

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.


Registro sanzioni rifiuti: obblighi estesi ben oltre i trasportatori con la conversione del D.L. 116/2025

Come anticipato, la legge di conversione del Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (“Terra dei fuochi”) è in vigore.

In particolare, il testo coordinato con la L. 3 ottobre 2025, n. 147 conferma una vera “tolleranza zero” verso gli illeciti in materia di rifiuti, con interventi che toccano sia il penale sia l’amministrativo.

L’obiettivo principale è dunque quello di reprimere trasporti e smaltimenti illegali e accelerare bonifiche nei territori più colpiti. 

Ad ogni modo, la novità più discussa sta nell’art. 258 TUA (D.Lgs. 152/2006). Oltre a multe più alte per l’omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico, la conversione introduce infatti anche il nuovo comma 2-bis.

Quest’ultimo prevede che all’accertamento dell’illecito consegue in ogni caso la sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi per rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi per rifiuti pericolosi.

Si sottolinea che questa è una sanzione accessoria automatica, svincolata dall’uso effettivo del veicolo. Per capire l’impatto reale bisogna però ricordare chi deve tenere il registro.

L’obbligo dell’art. 190 TUA non riguarda infatti solo i trasportatori.

Include anche i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (e, oltre certe soglie, non pericolosi), nuovi produttori, commercianti e intermediari senza detenzione, nonché gestori di impianti di stoccaggio, recupero e smaltimento.

In pratica, una platea vastissima di operatori, spesso lontani dall’attività di guida. 

Sospensione automatica e digitalizzazione RENTRI: tra deterrenza e rischio di sproporzione

Di conseguenza, il confronto col regime precedente chiarisce perché l’automaticità della sospensione faccia discutere.

Prima della riforma, per l’illecito documentale dell’art. 258 era prevista la sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, la sospensione dalle cariche sociali. La patente non entrava in gioco dunque, salvo specifiche ipotesi legate a condotte con veicolo.

Oggi, invece, la patente si sospende sempre per l’omessa/incompleta tenuta, anche quando la violazione è meramente amministrativa e “di ufficio”. 

Ed è su questo punto che molti tecnici vedono un problema di proporzionalità tra illecito formale e misura afflittiva.

C’è poi anche un nodo operativo molto discusso. Come sappiamo, nel 2025 sono entrati in vigore i nuovi modelli e la digitalizzazione del registro nell’ambito del RENTRI.

In questo contesto, soprattutto all’inizio, errori “di transizione”, come ad esempio il passaggio dai registri cartacei ai formati digitali o le nuove procedure interne, possono moltiplicarsi, specie nelle micro-imprese.

E ciò che molti sostengono è che se ogni irregolarità formale porta comunque alla sospensione della patente, il rischio è trasformare un presidio di tracciabilità in una trappola sanzionatoria. 

In positivo, la riforma manda un segnale duro a chi trucca i registri per coprire i traffici.

L’aggancio alla patente colpisce infatti anche chi ordina o sovrintende a violazioni documentali lungo la filiera, e può avere effetto deterrente dove le reti criminali sfruttano prestanomi e scatole vuote.

Resta però essenziale, si sostiene, distinguere tra frode organizzata e errore formale di chi sta adempiendo in buona fede.

La necessità di un maggiore equilibrio

In altre parole, la conversione del D.L. 116/2025 centra l’obiettivo politico di “alzare l’asticella” contro gli illeciti ambientali, ma l’automatismo della sospensione patente per l’art. 258 rischia effetti collaterali su produttori e gestori che non svolgono trasporto.

Dunque, ciò che in molti sostengono è che una correzione equilibratrice (linee guida applicative, criteri per la gravità, attenuanti per l’errore non fraudolento in fase RENTRI) aiuterebbe a coniugare rigore e proporzionalità.

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