FIR digitale e cartaceo: cosa cambia dopo il 13 febbraio 2026 per il RENTRI?

Dal 13 febbraio 2026 cambiano le regole per l’utilizzo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR): obblighi e modalità variano in base all’iscrizione al RENTRI, alla tipologia di rifiuti e alla dimensione aziendale.

Obblighi diversi per i FIR in base all’iscrizione al RENTRI e al tipo di rifiuto

Con l’avvicinarsi del 13 febbraio 2026, diventa cruciale comprendere il nuovo quadro normativo relativo all’impiego del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), nella sua versione digitale e cartacea.

Le novità riguardano in particolare chi è iscritto al RENTRI, il tipo di attività svolta, la quantità e pericolosità dei rifiuti trattati e il numero di dipendenti.

L’obiettivo è quello di armonizzare la gestione dei rifiuti con strumenti digitali, senza però abbandonare del tutto la modalità tradizionale.

A partire dalla data indicata, alcuni produttori saranno obbligati a emettere il FIR in formato digitale, senza alternative. Si tratta in particolare dei soggetti iscritti al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) che generano rifiuti:

Per rientrare nell’obbligo del FIR digitale esclusivo, è necessario che il produttore abbia più di 10 dipendenti. La regola si applica a tutte le tipologie di rifiuto, siano essi pericolosi o non pericolosi.

Altri soggetti, invece, si troveranno in una situazione di gestione mista, con la possibilità di utilizzare entrambi i formati. Questo gruppo include:

In questo caso, i soggetti possono scegliere di utilizzare il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi, ma l’obbligo riguarda solo quelli pericolosi. La coesistenza dei due strumenti consente una transizione più flessibile per categorie produttive molto diversificate.

Chi continuerà a usare il FIR cartaceo?

Restano invece escluse dall’obbligo digitale le imprese non iscritte al RENTRI, le quali continueranno a compilare il formulario esclusivamente in formato cartaceo.

Si tratta generalmente di produttori di rifiuti non pericolosi di dimensioni più contenute o appartenenti a settori non coinvolti nella tracciabilità elettronica obbligatoria.

Questa distinzione evidenzia come la digitalizzazione non sia ancora uniforme, ma piuttosto adattata alle caratteristiche del produttore.

Ad ogni modo, una delle novità più rilevanti è che la scelta del formato (digitale o cartaceo) spetta al produttore o detentore del rifiuto, ma ha conseguenze lungo l’intera filiera del rifiuto.

Se il produttore è obbligato all’uso del FIR digitale, tutti i soggetti successivi (trasportatori, destinatari, impianti di trattamento) dovranno adottare lo stesso formato. In altre parole, la modalità scelta dal primo anello della catena vincola tutti gli altri.

Questo principio assicura coerenza nella documentazione e nella tracciabilità, ma richiede che anche trasportatori e destinatari si attrezzino per gestire entrambi i canali.

Dal 13 febbraio 2026, infatti, sarà obbligatorio per questi operatori essere in grado di operare sia in modalità cartacea che digitale, adattandosi caso per caso.

Transizione digitale: tra opportunità e sfide operative

L’introduzione generalizzata del FIR digitale rappresenta un passo avanti verso una gestione più efficiente, trasparente e sostenibile dei rifiuti.

Tuttavia, comporta anche criticità operative per le imprese, soprattutto per quelle di minori dimensioni o con infrastrutture tecnologiche ancora carenti.

L’obbligo di digitalizzazione richiede infatti:

Le autorità competenti stanno predisponendo strumenti di supporto e formazione, ma resta fondamentale che le imprese si attivino per tempo, verificando la propria posizione nel RENTRI, la tipologia di rifiuti prodotti e la dotazione tecnica.

In vista della scadenza di febbraio 2026, è importante che ogni produttore:

In altre parole, la conoscenza delle regole in vigore e l’adeguamento operativo costituiscono la base per affrontare in modo corretto e responsabile la gestione dei rifiuti nel nuovo contesto normativo.

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