Dal 23 ottobre 2025 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155, che stabilisce nuove modalità per la dichiarazione di conformità e la verifica delle apparecchiature contenenti gas fluorurati, rafforzando tracciabilità e controlli.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Un nuovo quadro UE per la conformità dei gas fluorurati
Come anticipato, con l’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2155, la Commissione Europea introduce un aggiornamento sostanziale al sistema di controllo dei gas fluorurati a effetto serra (HFC).
Ricordiamo che questi ultimi sono i componenti utilizzati in apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e inalatori predosati.
Nello specifico, il provvedimento dà attuazione al Regolamento (UE) 2024/573, che nel febbraio 2024 aveva ridefinito l’intero quadro normativo in materia di F-Gas, abrogando la precedente normativa del 2014.
Il nuovo regolamento nasce con l’obiettivo di garantire una maggiore tracciabilità delle sostanze che contribuiscono al riscaldamento globale.
Inoltre, si prefigge di semplificare le procedure di conformità per gli operatori economici, mantenendo al tempo stesso elevati standard di trasparenza e controllo.
Uno degli aspetti centrali della nuova disciplina è l’introduzione di un modello standardizzato di dichiarazione di conformità, riportato nell’Allegato I del regolamento.
Tale dichiarazione deve essere redatta e firmata da un rappresentante legale dell’azienda, sia essa produttrice che importatrice.
Lo scopo è quello di dimostrare che gli idrofluorocarburi (HFC) contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature sono regolarmente conteggiati nel sistema di quote dell’Unione europea.
Questo modello uniformato risponde all’esigenza di eliminare le difformità interpretative che avevano caratterizzato il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, ora abrogato.
La dichiarazione deve riportare informazioni precise sul tipo di HFC, sulle quantità contenute, sull’origine del gas e sull’eventuale uso di autorizzazioni o deleghe ottenute secondo l’articolo 21 del regolamento madre (UE) 2024/573.
In pratica, le imprese devono poter dimostrare in ogni fase della catena di fornitura che il gas utilizzato è stato immesso sul mercato in modo conforme alle quote assegnate, evitando duplicazioni o conteggi impropri.
Documentazione obbligatoria e tracciabilità lungo tutta la filiera
Il regolamento definisce nel dettaglio la documentazione che fabbricanti e importatori devono conservare per dimostrare la conformità. In particolare, per i produttori, ciò include:
- la dichiarazione di conformità;
- un elenco dei modelli e della quantità di HFC caricati;
- le fatture o bolle di consegna dei gas forniti;
- eventuali documenti doganali se gli HFC sono stati importati;
- attestazioni che comprovano la produzione interna degli HFC, nel caso di fabbricanti che li generano direttamente.
Per gli importatori, invece, l’obbligo documentale è ancora più articolato. Essi devono infatti conservare, oltre alla dichiarazione di conformità, l’elenco dei prodotti immessi in libera pratica con indicazioni precise sul tipo e sulla quantità di gas contenuto.
Inoltre, devono tenere cura delle dichiarazioni doganali, le fatture di esportazione e le dichiarazioni rilasciate da chi ha immesso il gas sul mercato.
Questo impianto normativo mira dunque a creare una catena documentale verificabile che consenta di risalire con precisione alla provenienza, alla quantità e alla destinazione di ogni chilogrammo di HFC commercializzato o utilizzato all’interno dell’Unione.
Altro pilastro del regolamento è il rafforzamento del controllo indipendente.
L’articolo 3 stabilisce infatti che un organismo di controllo indipendente verifichi la veridicità delle dichiarazioni e la coerenza tra la documentazione aziendale e i dati comunicati attraverso il portale europeo F-Gas.
L’organismo deve accertare non solo la completezza e l’esattezza delle informazioni, ma anche la disponibilità delle autorizzazioni e delle deleghe relative alle quote di gas.
Inoltre, deve verificare che le eventuali esportazioni e importazioni di apparecchiature non comportino doppi conteggi o elusioni del sistema di quote.
Al termine delle verifiche, viene rilasciato un documento ufficiale di verifica, contenente una valutazione sul livello di accuratezza della documentazione e sulla veridicità delle informazioni fornite dall’impresa.
Tale documento è poi trasmesso direttamente alla Commissione Europea tramite il portale F-Gas, assicurando così un flusso di dati trasparente e immediatamente accessibile.
Fase di transizione e abrogazione del vecchio regolamento
Per consentire agli operatori economici di adeguarsi senza interruzioni operative, il regolamento prevede una fase transitoria.
Le dichiarazioni di conformità già istituite ai sensi del Regolamento (UE) 2016/879 rimarranno valide fino al 31 dicembre 2025. Dopo tale data, tutti i soggetti coinvolti dovranno conformarsi integralmente alle nuove disposizioni.
Contestualmente, il Regolamento del 2016 viene abrogato. Di conseguenza, tutti i riferimenti normativi ad esso presenti in altri atti legislativi dell’Unione dovranno intendersi sostituiti dal nuovo testo del 2025.
Ad ogni modo, l’adozione del Regolamento (UE) 2025/2155 rappresenta un passaggio chiave nel percorso europeo di riduzione delle emissioni di gas serra e di rafforzamento del sistema di controllo sui prodotti che li contengono.
Con l’ampliamento dell’ambito di applicazione agli inalatori predosati e con la definizione di procedure più rigorose, la Commissione intende estendere la responsabilità ambientale a tutti i settori coinvolti.
Inoltre, il provvedimento si inserisce più in generale nella strategia dell’Unione per la neutralità climatica entro il 2050. Affermando dunque il principio che ogni fase della produzione e della distribuzione deve contribuire alla riduzione dell’impatto climatico.
Grazie alla digitalizzazione dei controlli, alla tracciabilità documentale e all’intervento di organismi indipendenti, la nuova normativa punta dunque a garantire un mercato più trasparente, competitivo e rispettoso dell’ambiente.

