Decreto Legislativo 178/2025: nuove semplificazioni per gli impianti da fonti rinnovabili

Il Decreto Legislativo 178/2025 interviene sul D.Lgs. 190/2024 ampliando l’ambito dei regimi amministrativi per le fonti rinnovabili.

Nello specifico, il correttivo integra accumuli ed elettrolizzatori e adegua la normativa nazionale agli obblighi europei e al nuovo contesto energetico. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Il correttivo al D.Lgs. 190/2024 amplia il perimetro dei regimi autorizzativi e rafforza l’allineamento con il quadro europeo per le fonti rinnovabili 

Il Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178 rappresenta il primo intervento correttivo al D.Lgs. 190/2024, il provvedimento che ha riscritto le procedure amministrative per la realizzazione e gestione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Pur intervenendo inizialmente su un numero limitato di disposizioni, il decreto introduce elementi significativi per definire in modo più chiaro il campo di applicazione della disciplina.

Inoltre, interviene per armonizzare il sistema autorizzativo con le esigenze di sviluppo della capacità rinnovabile, dell’accumulo energetico e della filiera power-to-X.

Il correttivo nasce dalla necessità di allineare ulteriormente la normativa italiana al quadro europeo, in particolare alla direttiva (UE) 2023/2413.

Nello specifico, quest’ultima promuove un’accelerazione dei progetti da fonti rinnovabili e introduce criteri più uniformi per le autorizzazioni nei diversi Stati membri.

Il Governo motiva l’intervento anche con riferimento al nuovo contesto programmatorio derivante dal PNRR aggiornato e dal decreto-legge 175/2025, che ha ridefinito obiettivi e sostegni nell’ambito della Transizione 5.0.

In questo quadro, l’integrazione degli accumuli e degli elettrolizzatori tra gli impianti disciplinati dal D.Lgs. 190/2024 diventa non solo una scelta tecnica, ma un passaggio necessario per assicurare un sistema coerente, capace di seguire l’evoluzione tecnologica e supportare la crescita della produzione rinnovabile.

Nello specifico, la modifica principale introdotta dal Decreto Legislativo 178/2025 riguarda l’articolo 1 del D.Lgs. 190/2024.

Nel comma 1, il legislatore aggiunge espressamente gli impianti di accumulo e gli elettrolizzatori tra le infrastrutture energetiche considerate parte integrante dei regimi amministrativi previsti per la produzione da fonti rinnovabili.

L’intervento, apparentemente minimale, risolve una criticità interpretativa che aveva generato incertezze negli operatori e nelle amministrazioni territoriali.

Vale a dire se questi impianti, pur non producendo energia da fonti rinnovabili, dovessero essere sottoposti alle stesse procedure semplificate o se ricadessero in percorsi autorizzativi differenti e più onerosi.

Accumuli ed elettrolizzatori entrano nelle procedure semplificate: chiarimenti normativi e impatti operativi per gli operatori

In questo contesto, l’inserimento esplicito di cui sopra elimina i dubbi applicativi e permette di ricondurre accumuli ed elettrolizzatori alla medesima logica semplificatoria già prevista per impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici.

La scelta rispecchia l’evoluzione dell’intero sistema energetico, nel quale l’accumulo è diventato indispensabile per compensare l’intermittenza delle rinnovabili, garantire stabilità alla rete e abilitare nuovi servizi di flessibilità.

Gli elettrolizzatori, a loro volta, rappresentano il fulcro dei progetti power-to-hydrogen e delle filiere dell’idrogeno verde, che l’Unione europea considera strategiche nei piani di decarbonizzazione dei settori industriali hard-to-abate.

Il decreto elimina inoltre due periodi del medesimo comma 1, semplificando il testo e rendendolo più coerente con le finalità dell’impianto normativo.

La soppressione riguarda passaggi che, nella versione precedente, potevano generare sovrapposizioni o interpretazioni divergenti tra livelli istituzionali, soprattutto dopo la mancata intesa registrata in Conferenza Unificata il 29 ottobre 2025.

Il correttivo, pur non risolvendo tutte le tensioni tra Stato e Regioni su competenze e titolarità procedurali, tenta di rendere più lineare l’articolazione delle definizioni e degli ambiti di intervento.

Dal punto di vista degli operatori, l’effetto più immediato del D.Lgs. 178/2025 è la possibilità di gestire in modo più fluido progetti integrati, nei quali impianti rinnovabili e sistemi di accumulo vengono autorizzati secondo procedure uniche o coordinate.

Ciò riduce il rischio di dover affrontare iter separati o di scontrarsi con difformità regionali che, negli ultimi anni, hanno rappresentato un ostacolo significativo agli investimenti.

Anche per gli elettrolizzatori, l’allineamento al regime autorizzativo delle rinnovabili velocizza l’avvio di nuovi progetti, che richiedono spesso tempi stretti per rispettare finestre di finanziamento e scadenze comunitarie.

Semplificazione, competenze territoriali e coordinamento con il quadro normativo europeo

Dal punto di vista istituzionale, il correttivo conferma la centralità della semplificazione come strumento per accelerare la transizione energetica.

Tuttavia, allo stesso tempo mette in evidenza quanto sia complesso trovare un equilibrio stabile tra competenze statali e regionali.

La mancata intesa in Conferenza Unificata dimostra le divergenze ancora presenti su localizzazione, impatti ambientali, gestione dei territori e distribuzione dei poteri autorizzativi.

Il Governo, pur proseguendo sulla linea della semplificazione, ha scelto di adottare il decreto ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 281/1997.

Ovvero una procedura che consente l’approvazione anche in assenza di intesa, ma che rende evidente il clima di confronto istituzionale non sempre armonico.

Il contesto normativo richiamato nel preambolo del decreto dà inoltre la misura della quantità di interventi che negli ultimi anni ha ridisegnato il settore energetico.

Cioè direttive europee sulla promozione delle rinnovabili, norme storiche su edilizia, paesaggio, mercato elettrico, regolazione delle dighe, PNRR e aggiornamenti del quadro transitorio industriale.

Ogni richiamo chiarisce che la disciplina dei regimi autorizzativi non può esistere in modo isolato, ma deve coordinarsi con settori complementari come il patrimonio culturale, la tutela paesaggistica e l’assetto urbanistico.

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