Il MASE ha di recente pubblicato nuove FAQ sul principio DNSH applicato al PNRR, chiarendo criteri, documentazione e controlli.
In particolare, si fornisce una guida operativa che orienta soggetti attuatori e progettisti su mappature, schede tecniche, check list e analisi di adattabilità climatica. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Regimi 1 e 2, CAM vs DNSH, analisi di adattabilità climatica e PNRR: i chiarimenti del MASE
Il principio DNSH (“Do No Significant Harm”) è la cerniera che unisce sostenibilità e uso responsabile dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Come anticipato, le nuove FAQ del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica chiariscono come impostare e gestire gli interventi in modo conforme.
Nello specifico, al fine di evitare danni significativi ai sei obiettivi ambientali della tassonomia europea, ovvero clima, acqua, economia circolare, inquinamento e biodiversità.
Non è dunque solo un vincolo formale: è una metodologia che accompagna l’intero ciclo di vita del progetto, dalla progettazione alla chiusura.
Nel dettaglio, il primo fondamento recita il DNSH si applica sempre. Il Regolamento (UE) 241/2021 ammette dunque a finanziamento solo le misure conformi.
Tradotto in pratica, le prescrizioni vanno inserite negli atti di programmazione e nei documenti di gara (capitolati, disciplinari, specifiche), riprese nei contratti e monitorate fino al certificato di regolare esecuzione.
RUP, progettisti, direzione lavori e imprese devono condividere responsabilità e scadenze: la conformità non si recupera a fine lavori, si costruisce passo dopo passo.
Per orientarsi “sul campo”, lo strumento chiave è la Guida Operativa MEF-RGS (circolare n. 22/2024). La Guida mette in relazione le misure PNRR con le schede tecniche applicabili e fornisce check list per verifiche ex ante (in progettazione) ed ex post (alla conclusione).
La mappatura è orientativa, vale a dire che spetta al Soggetto attuatore verificare se includere ulteriori schede o escluderne alcune non pertinenti alle attività finanziate. Questa verifica iniziale è decisiva per evitare lacune in rendicontazione.
Regimi DNSH e strumenti operativi: schede tecniche e buone pratiche per evitare errori
Inoltre, le misure PNRR rientrano in due regimi DNSH. Nel Regime 1 sono comprese le misure con contributo sostanziale a un obiettivo climatico o ambientale.
Ciò significa che i criteri sono più stringenti e l’impatto positivo deve essere misurabile (riduzione di emissioni, efficienza energetica, risparmio idrico, ecc.).
Il Regime 2 è invece il livello base: non richiede un contributo sostanziale, ma impone comunque di non arrecare danno significativo a nessuno dei sei obiettivi.
La Guida fornisce due mappature dedicate per il Regime 1 (clima ed obiettivi ambientali), utili per individuare subito il set di vincoli applicabili.
Le schede tecniche sono il cuore operativo del DNSH. Per ciascun settore indicano vincoli e elementi di verifica distinti tra fase ex ante ed ex post, segnalando dove si applicano requisiti aggiuntivi in Regime 1.
A ogni scheda corrisponde una checklist sintetica: se compilata correttamente, diventa la traccia probatoria da allegare in monitoraggio e rendicontazione.
In fase ex ante si dichiarano adempimenti, motivazioni delle inapplicabilità e, se necessario, tempi e modalità di sanatoria. In fase ex post, invece, si attestano risultati e si allegano evidenze documentali (relazioni, autorizzazioni, certificazioni).
Le FAQ avvertono inoltre sugli errori più ricorrenti. Cioè risposte generiche o non motivate o considerare la checklist come adempimento tardivo.
Ancora, la mancanza di documenti a supporto, trascurare l’analisi di adattabilità ai rischi climatici e non aggiornare le checklist dopo varianti progettuali.
Per evitarli conviene predisporre subito un fascicolo DNSH con indice dei documenti per ogni punto di controllo, assegnare responsabilità chiare (RUP, progettisti, DL, impresa), programmare verifiche intermedie e annotare ogni modifica con il relativo impatto sui vincoli.
Strumenti, verifiche e responsabilità per garantire la conformità ambientale
Un capitolo cruciale riguarda il rapporto tra CAM e DNSH. I Criteri Ambientali Minimi, previsti dall’art. 57 del Codice dei contratti pubblici, sono pilastri del Green Public Procurement ma costituiscono, in generale, un livello di tutela inferiore ai requisiti DNSH.
Ricordiamo che questi possono risultare sufficienti nel Regime 2, mentre non sempre bastano nel Regime 1.
L’Appendice 2 della Guida Operativa indica, per ciascun elemento di controllo, se si tratti di requisito CAM o specifico DNSH, semplificando la verifica e riducendo ambiguità negli atti di gara.
L’analisi di adattabilità è l’elemento più innovativo: non un allegato “di rito”, ma una valutazione della resilienza dell’opera a siccità, alluvioni, ondate di calore, vento, instabilità del suolo e altri fattori.
Per gli interventi sotto i 10 milioni è prevista una modalità semplificata (Appendice 1); per importi pari o superiori serve un’analisi approfondita in linea con gli orientamenti UE sulle infrastrutture “climate-proof”.
Si sottolinea che anche se l’esposizione appare bassa, è necessario produrre una relazione tecnica.
Sul fronte degli strumenti, oltre ai vademecum MASE, sono disponibili checklist assistite (Fondazione IFEL) per alcune schede, utili a guidare RUP e progettisti nella compilazione.
In ogni caso, la prova finale passa dalla rendicontazione, poiché le checklist vanno trasmesse tramite Regis.
Al saldo, occorre infatti allegare una cartella compressa con tutta la documentazione probatoria.
Tutto ciò è di fondamentale importanza poiché il DNSH è una condizione di ammissibilità della spesa. La non conformità può infatti comportare riduzioni o restituzioni del contributo.
In altre parole, curare il DNSH significa proteggere ambiente, risorse pubbliche e credibilità dell’amministrazione.
Le FAQ offrono dunque un percorso pratico: mappare correttamente le schede, selezionare il regime applicabile, pianificare l’adattabilità climatica, compilare checklist complete e motivare ogni scelta con evidenze solide.

