Nonostante l’assenza di un decreto che disciplini nel dettaglio la redazione del Documento di Trasporto (DDT) per i RAEE in modalità semplificata, il CdC RAEE fornisce indicazioni operative per garantire tracciabilità e correttezza gestionale.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Il Centro di Coordinamento RAEE chiarisce come operare senza linee guida ufficiali per il documento di trasporto (DDT)

L’introduzione della legge 166/2024 ha modificato il panorama normativo della gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0. Tuttavia, permangono ancora diverse zone grigie. 

In particolare, non esistono ad oggi linee guida ufficiali o un decreto attuativo che definisca in modo univoco la redazione del documento di trasporto (DDT) per i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto RAEE semplificato.

In questo contesto, il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), pur non potendo legiferare, ha condiviso una serie di indicazioni e buone prassi.

Nello specifico con lo scopo di aiutare i distributori, installatori, CAT e trasportatori a operare in modo conforme e a tutelarsi nelle more di chiarimenti normativi più puntuali.

Le indicazioni del CdC RAEE si rivolgono a tutti i soggetti che ritirano RAEE nel contesto della loro attività professionale: distributori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), installatori e centri di assistenza tecnica (CAT). 

Questi operatori possono effettuare ritiri presso il domicilio del cliente, presso il punto vendita oppure presso depositi temporanei e sono responsabili della corretta gestione dei rifiuti, anche quando si avvalgono di trasportatori terzi.

La normativa consente il trasporto dei RAEE in modalità semplificata in diverse configurazioni:

In tutti questi casi, la responsabilità della corretta gestione del rifiuto ricade su chi effettua il ritiro (distributore, installatore o CAT), anche qualora venga incaricato un trasportatore esterno.

Il nodo del DDT: cosa dice (e non dice) la legge

L’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 49/2014 prevede che il trasporto dei RAEE ritirati in modalità semplificata debba essere accompagnato da un documento di trasporto (DDT), che riporti:

Tuttavia, né il decreto né la nuova legge 166/2024 forniscono un modello univoco per la redazione del DDT né dettagli su obblighi come il numero di copie da emettere o le informazioni aggiuntive da inserire. 

Di fronte a questa mancanza, il CdC RAEE ha fornito alcune indicazioni operative per garantire tracciabilità e ordine nella documentazione. Nel vuoto normativo attuale, dunque, il CdC RAEE consiglia:

Inoltre, la redazione del DDT varia a seconda delle situazioni. Vediamo di seguito le principali configurazioni:

Ritiro presso il domicilio del consumatore

Ritiro presso punto vendita

Trasporto dal deposito preliminare

Sottolineiamo che ogni fase del trasporto richiede la compilazione di un DDT specifico.

Il ruolo dei trasportatori e la questione dell’iscrizione

Un altro punto importante è che la normativa semplificata non prevede un obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per i trasportatori che operano per conto di distributori, installatori o CAT. 

Tuttavia, il CdC RAEE suggerisce, in via cautelativa, che i trasportatori si iscrivano volontariamente al portale CdC nella categoria H1. Ciò al fine di rendere più semplice la verifica della tracciabilità e garantire continuità rispetto alla normativa precedente.

Ad ogni modo, un obbligo chiaro e definito riguarda la registrazione dei luoghi di deposito preliminare. Ogni distributore, installatore o CAT deve comunicarli al CdC RAEE tramite iscrizione nel portale, specificando la categoria di Servizio D6. 

Questo vale sia per i locali del punto vendita sia per depositi diversi, che devono anch’essi essere esplicitamente registrati.

Inoltre, i centri di raccolta non hanno obblighi normativi di controllo o conservazione dei DDT conferiti da terzi. Tuttavia, il CdC RAEE suggerisce loro di:

Queste azioni possono infatti migliorare la trasparenza e semplificare i controlli futuri, anche in vista degli aggiornamenti promessi dal CdC per la verifica semplificata via portale.

In altre parole, la gestione dei RAEE in modalità semplificata è un’area normativa ancora in via di definizione. 

In assenza di un decreto specifico sul DDT, le indicazioni del CdC RAEE rappresentano una bussola operativa fondamentale per chi lavora ogni giorno nel ritiro e trasporto dei rifiuti elettronici.
Seguire queste buone prassi, anche se non vincolanti, significa non solo evitare problemi futuri, ma contribuire a una filiera più trasparente e organizzata, in attesa che il legislatore intervenga con norme più chiare e dettagliate.

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