Con l’approvazione della legge di bilancio, il perimetro del RENTRI viene ridisegnato: una novità nata dal ricorso dei dentisti ma destinata a incidere su tutti i liberi professionisti, riducendo oneri e incertezze interpretative.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
RENTRI: una modifica che riguarda non solo i dentisti, ma tutti i liberi professionisti
Come anticipato, l’approvazione della legge di bilancio segna un punto di svolta nella disciplina del RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
Il voto favorevole del Senato alla fiducia posta dal Governo ha infatti aperto la strada a una modifica sostanziale del perimetro dei soggetti obbligati all’iscrizione, accogliendo istanze che da tempo arrivavano dal mondo delle professioni.
Il titolo di questa vicenda parla di dentisti, ed è vero: il ricorso e le pressioni più forti sono arrivate dalle associazioni odontoiatriche.
Tuttavia, il risultato finale ha una portata molto più ampia e riguarda tutti i liberi professionisti che, secondo il quadro normativo ambientale, già beneficiano di specifiche deroghe.
In particolare, con le modifiche approvate, vengono esclusi dall’obbligo di iscrizione al Rentri consorzi, imprenditori agricoli e una serie di attività professionali. Tra questi studi medici e odontoiatrici con meno di dieci dipendenti, centri estetici e tatuatori.
In sostanza, soggetti che producono quantità limitate di rifiuti e che, nella pratica quotidiana, non gestiscono flussi complessi tali da giustificare un sistema di tracciabilità digitale avanzato.
A chiarire definitivamente il perimetro degli obblighi interviene infatti il comma 789 della legge di bilancio 2026, che modifica direttamente il Testo Unico Ambientale. In particolare, il comma 789 dispone che:
*«All’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
“3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:
a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1;
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.”»
Il punto centrale è dunque il riallineamento con quanto già previsto dal Testo Unico Ambientale.
Da anni, infatti, per alcune categorie di produttori di rifiuti, anche pericolosi, è consentito adempiere agli obblighi di tracciabilità attraverso modalità semplificate, come la conservazione dei formulari di identificazione, senza tenuta del registro di carico e scarico.
In questo contesto, l’obbligo di iscrizione al Rentri e il pagamento del relativo canone apparivano come un adempimento aggiuntivo e poco coerente.
Le ragioni dei dentisti, l’effetto su tutti
Non sorprende che le associazioni dei dentisti abbiano accolto con soddisfazione la novità.
La Commissione Albo Odontoiatri ha parlato apertamente di un riallineamento normativo. Nello specifico, sottolineando come il sistema di tracciabilità digitale avesse finito per creare un disallineamento tra obblighi sostanziali e obblighi formali.
Ad ogni modo, il valore della modifica va oltre il singolo settore.
È vero infatti, come anticipato, che il ricorso è stato promosso dai dentisti, ma la norma riguarda tutti i liberi professionisti che si trovano nelle medesime condizioni.
Vale a dire studi con pochi dipendenti, produzione limitata di rifiuti e possibilità di adempiere con strumenti tradizionali già previsti dalla legge.
Ad esempio, un’estetista o un veterinario che operano in una struttura di ridotte dimensioni e che producono rifiuti sanitari o assimilabili in quantità contenute.
Anche per queste figure, l’iscrizione obbligatoria al Rentri avrebbe comportato costi e oneri amministrativi difficilmente giustificabili rispetto all’impatto ambientale reale dell’attività svolta.
Ad ogni modo, la modifica non è arrivata per caso. La proposta era già stata sostenuta dallo stesso Ministero dell’Ambiente, ma in una prima fase alcuni emendamenti erano stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia.
Solo nel corso del lavoro in Commissione Bilancio del Senato la valutazione politica è cambiata, portando all’approvazione finale.
Come ha spiegato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il percorso è stato tutt’altro che lineare.
Tuttavia, il risultato finale risponde a un’esigenza concreta: evitare che il Rentri si trasformi in un mero “balzello” burocratico, soprattutto per quei soggetti che già rispettano gli obblighi ambientali attraverso strumenti alternativi.
Effetti immediati e impatto pratico
Dal punto di vista giuridico, la revisione del perimetro del Rentri diventerà pienamente efficace con l’approvazione definitiva della legge di bilancio.
Sul piano pratico, però, gli effetti sono destinati a manifestarsi subito. Per alcune piccolissime imprese artigiane, infatti, l’obbligo di iscrizione alla piattaforma era già scattato lo scorso 15 dicembre.
L’esclusione di queste categorie evita un aggravio di adempimenti in una fase già complessa, caratterizzata da numerosi obblighi amministrativi e da una transizione digitale che non sempre tiene conto delle dimensioni reali delle attività coinvolte.
È importante sottolineare che questa modifica non rappresenta un passo indietro nella tutela dell’ambiente.
Al contrario, rafforza la coerenza del sistema normativo, concentrando gli strumenti più avanzati di tracciabilità sui soggetti che gestiscono volumi significativi di rifiuti e filiere più articolate.


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