Il RENTRI si prepara alla piena operatività del FIR digitale con nuove procedure per affrontare rallentamenti e anomalie del sistema. Il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 definisce come comportarsi in caso di degrado temporaneo dei servizi. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.

RENTRI e FIR digitale: cosa prevede il nuovo Decreto n. 254

Con l’avvicinarsi di una delle scadenze più importanti per la digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti, il Ministero dell’Ambiente interviene sulle modalità di gestione degli eventuali problemi tecnici del RENTRI.

Il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 introduce infatti una procedura dedicata alle situazioni di degrado temporaneo dei servizi RENTRI necessari alla gestione del FIR digitale, il cosiddetto xFIR.

Il punto centrale è proprio la definizione della tipologia di disservizio. Le nuove disposizioni non riguardano né la normale manutenzione del sistema né i casi nei quali il RENTRI risulta completamente o gravemente indisponibile. Queste ultime situazioni erano già state affrontate con il Decreto Direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e il Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026.

Il nuovo provvedimento colma quindi uno spazio intermedio: quello delle anomalie che non bloccano completamente la piattaforma, ma possono rallentare o compromettere alcune delle operazioni necessarie alla corretta gestione del formulario digitale.

La distinzione è importante soprattutto dal punto di vista operativo. Un servizio informatico può infatti risultare formalmente disponibile e, allo stesso tempo, non consentire agli operatori di completare normalmente determinate attività. Il decreto stabilisce quindi procedure specifiche anche per questi casi, con l’obiettivo di evitare che un problema tecnico possa interrompere la tracciabilità dei rifiuti.

La misura è adottata in attuazione dell’articolo 21, comma 1, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, il provvedimento che disciplina il sistema RENTRI.

Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale entra in una fase decisiva

Ad ogni modo, la tempistica del Decreto n. 254 non è casuale. Dal 16 settembre 2026 termina infatti, per i soggetti obbligati all’utilizzo del FIR digitale, il periodo transitorio nel quale è ancora possibile scegliere di utilizzare il formulario in formato cartaceo.

Con l’aumento delle operazioni effettuate attraverso il sistema digitale diventa quindi essenziale avere procedure chiare non soltanto quando il RENTRI è completamente indisponibile, ma anche quando funziona in maniera parziale o presenta rallentamenti.

Il nuovo decreto completa così il sistema delle misure di emergenza già costruito nei mesi precedenti, distinguendo con maggiore precisione il degrado temporaneo dalla completa o grave indisponibilità dei servizi.

Contestualmente sono state aggiornate anche alcune procedure previste dal Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026. Le modifiche interessano, nello specifico, i sottoparagrafi 3.3.2 e 3.4.2 dell’Allegato 1 e 3.2.2 e 3.3.2 dell’Allegato 2, relativi alla comunicazione del cambio di formato del FIR al produttore o al detentore.

È un aspetto particolarmente rilevante quando, a causa dell’indisponibilità dei servizi, si rende necessario proseguire le operazioni utilizzando il FIR cartaceo al posto di quello digitale.

In questa situazione sarà il trasportatore a dover comunicare al produttore o detentore il cambio di formato del formulario.

La comunicazione potrà essere effettuata attraverso i servizi RENTRI utilizzati per la restituzione della copia del FIR cartaceo, secondo le procedure stabilite dal Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023. In alternativa, sarà possibile utilizzare lo specifico servizio disponibile nell’Area Operatori oppure procedere attraverso i sistemi di interoperabilità.

L’adempimento dovrà essere effettuato dopo il ripristino dei servizi e comunque tempestivamente.

Disservizi RENTRI: più continuità, ma cresce l’attenzione richiesta agli operatori

L’intervento ministeriale rende più completo il quadro delle procedure di emergenza legate al RENTRI e assume un peso particolare proprio perché arriva a pochi giorni dalla conclusione del periodo transitorio.

La digitalizzazione del FIR porta con sé una maggiore standardizzazione della tracciabilità, ma rende inevitabilmente il sistema più dipendente dalla disponibilità delle infrastrutture informatiche. Prevedere cosa fare anche quando il servizio non è completamente fuori uso, ma presenta prestazioni insufficienti, significa riconoscere un problema molto concreto per chi opera quotidianamente nella gestione e nel trasporto dei rifiuti.

Per imprese e professionisti sarà però fondamentale distinguere correttamente le diverse situazioni previste dalla disciplina RENTRI e applicare la procedura appropriata. Non ogni rallentamento, infatti, equivale a una grave indisponibilità del sistema e non tutte le anomalie consentono automaticamente di adottare le stesse misure di emergenza.

Il Decreto n. 254 punta quindi a garantire un equilibrio tra digitalizzazione e continuità operativa: anche in presenza di problemi tecnici, la gestione del FIR deve poter proseguire senza perdere la tracciabilità delle informazioni e senza creare vuoti documentali.

Con l’obbligo del formulario digitale ormai pienamente operativo per i soggetti interessati, conoscere le procedure da applicare in caso di malfunzionamento diventa dunque parte integrante della corretta gestione degli adempimenti RENTRI.

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FAQ sul degrado temporaneo dei servizi RENTRI

Il decreto introduce specifiche modalità operative da utilizzare quando si verifica un degrado temporaneo dei servizi RENTRI necessari alla gestione del FIR digitale, senza che il sistema risulti completamente o gravemente indisponibile.
Si tratta di una situazione nella quale i servizi presentano anomalie o difficoltà tali da compromettere o rallentare le operazioni legate al FIR digitale, ma senza raggiungere il livello di completa o grave indisponibilità già disciplinato da precedenti provvedimenti.
Dal 16 settembre 2026 termina il periodo transitorio per i soggetti obbligati all’utilizzo del FIR digitale, durante il quale era ancora possibile scegliere il formulario cartaceo.
Quando le misure di emergenza comportano il cambio di formato, il trasportatore deve comunicare al produttore o detentore il passaggio al FIR cartaceo, utilizzando i servizi RENTRI previsti.
La comunicazione deve essere effettuata dopo la cessazione dell’indisponibilità dei servizi e comunque tempestivamente, attraverso i servizi RENTRI dedicati, l’Area Operatori o i sistemi di interoperabilità previsti.
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