<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hai cercato rentri - Wastezero.it</title>
	<atom:link href="https://www.wastezero.it/search/rentri/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wastezero.it/</link>
	<description>Consulente ambientale Formazione - Informazione</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 10:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/04/Immagine-11-80x80.png</url>
	<title>Hai cercato rentri - Wastezero.it</title>
	<link>https://www.wastezero.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FIR rifiuti, la Cassazione cambia tutto: responsabile anche il conducente se il formulario è irregolare</title>
		<link>https://www.wastezero.it/fir-rifiuti-cassazione-cambia-tutto/</link>
					<comments>https://www.wastezero.it/fir-rifiuti-cassazione-cambia-tutto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[GESTIONE RIFIUTI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wastezero.it/?p=9640</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione interviene sui formulari rifiuti: il conducente può essere coinvolto nelle responsabilità legate al FIR irregolare. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/fir-rifiuti-cassazione-cambia-tutto/">FIR rifiuti, la Cassazione cambia tutto: responsabile anche il conducente se il formulario è irregolare</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione interviene sul tema dei formulari rifiuti e ribalta un orientamento molto discusso: <strong>anche il conducente del mezzo può essere coinvolto nelle responsabilità legate al FIR irregolare</strong>.<br><br>Una decisione che rischia di avere effetti concreti su trasportatori, imprese e controlli ambientali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per anni il dibattito si è concentrato su una domanda precisa: quando un <strong>Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)</strong> contiene dati incompleti o inesatti, la responsabilità ricade soltanto sull’impresa che effettua il trasporto oppure può coinvolgere anche chi guida materialmente il mezzo?</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come anticipato, <a href="https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snciv&amp;id=./20260521/snciv@s20@a2026@n15605@tO.clean.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">la recente ordinanza </a>della <strong>Corte di Cassazione</strong> riapre completamente la questione.<br><br>Il caso nasce da una sanzione amministrativa emessa nei confronti di un conducente fermato durante un controllo stradale mentre trasportava <strong>rifiuti speciali non pericolosi con un formulario incompleto o inesatto</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In primo grado e poi in appello, i giudici avevano escluso la responsabilità del conducente sostenendo che la normativa facesse riferimento principalmente all’<strong>ente o impresa che svolge professionalmente il trasporto</strong>, e non al singolo lavoratore dipendente incaricato della guida del mezzo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la Corte d’Appello, infatti, il “trasportatore” individuato dal Testo Unico Ambientale doveva essere interpretato come il soggetto imprenditoriale che organizza e gestisce il servizio di <a href="https://www.wastezero.it/category/news/gestione_rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trasporto rifiuti, </a>distinguendolo dal semplice conducente.<br><br>Una lettura che negli anni è stata spesso utilizzata anche nella pratica operativa da molte aziende del settore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione però ha scelto una strada diversa, molto più severa sul piano della <a href="https://www.wastezero.it/fir-digitale-come-funziona-nuovo-sistema-informatico/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tracciabilità</a> ambientale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La Cassazione rafforza il principio di responsabilità nella gestione dei rifiuti</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nel provvedimento, i giudici ricordano che il sistema previsto dall’<strong>articolo 193 del D.Lgs. 152/2006</strong> punta a garantire una tracciabilità completa dei rifiuti attraverso il formulario, coinvolgendo tutti i soggetti che partecipano al trasporto.<br><br>La Corte richiama inoltre precedenti decisioni secondo cui <strong>produttore e trasportatore sono entrambi obbligati a compilare e sottoscrivere il FIR</strong>, assumendosi responsabilità dirette in caso di omissioni o irregolarità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il punto più delicato riguarda proprio l’interpretazione del termine “trasportatore”.<br><br>La Cassazione critica apertamente la lettura adottata dalla Corte d’Appello di Firenze, sostenendo che il sistema normativo ambientale non possa essere interpretato in modo troppo restrittivo quando si parla di controllo della filiera dei rifiuti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di fatto, il principio espresso dalla Suprema Corte amplia il perimetro delle responsabilità e rafforza la linea secondo cui il <strong>FIR non è una semplice formalità burocratica</strong>, ma uno strumento centrale per garantire la legalità nella gestione dei rifiuti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La decisione potrebbe avere conseguenze importanti anche sul piano operativo. Le imprese di trasporto saranno probabilmente costrette a intensificare formazione interna, verifiche documentali e procedure di controllo prima della partenza dei mezzi.<br><br>Parallelamente, i conducenti potrebbero trovarsi sempre più esposti a contestazioni durante i controlli su strada.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ed è proprio questo uno degli aspetti più discussi della vicenda. Da un lato, la linea della Cassazione rafforza il sistema di tracciabilità ambientale e cerca di evitare scarichi di responsabilità lungo la filiera.<br><br>Dall’altro, il rischio è quello di trasferire parte del peso sanzionatorio anche su lavoratori che spesso non partecipano concretamente alla compilazione amministrativa del formulario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In un settore già fortemente appesantito da adempimenti documentali, registri, RENTRI e controlli sempre più stringenti, la pronuncia potrebbe quindi aumentare ulteriormente le tensioni tra esigenze di tutela ambientale e sostenibilità operativa per le imprese.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>FAQ</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Il conducente del camion può essere sanzionato per un FIR compilato male?</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo la recente decisione della Cassazione, <strong>anche il conducente può essere coinvolto nelle responsabilità legate al trasporto di rifiuti con formulario incompleto o inesatto</strong>, soprattutto nell’ambito della tracciabilità prevista dal Testo Unico Ambientale.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Cosa stabilisce l’articolo 193 del D.Lgs. 152/2006?</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">L’articolo disciplina il <strong>Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)</strong> e stabilisce gli obblighi di compilazione e sottoscrizione necessari per accompagnare il trasporto dei rifiuti.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>La sentenza riguarda anche i rifiuti pericolosi?</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Il caso analizzato dalla Cassazione riguarda <strong>rifiuti speciali non pericolosi</strong>, ma i principi sulla responsabilità nella tracciabilità potrebbero influenzare anche interpretazioni future su altre tipologie di trasporto.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Perché questa decisione è importante per le imprese?</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Perché aumenta l’attenzione sulla corretta compilazione del FIR e potrebbe spingere le aziende a rafforzare controlli interni, formazione degli autisti e procedure documentali per evitare contestazioni e sanzioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/fir-rifiuti-cassazione-cambia-tutto/">FIR rifiuti, la Cassazione cambia tutto: responsabile anche il conducente se il formulario è irregolare</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.wastezero.it/fir-rifiuti-cassazione-cambia-tutto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rifiuti abbandonati, cambia il trasporto: il MASE chiarisce quando usare le categorie 4 e 5 dell’Albo</title>
		<link>https://www.wastezero.it/rifiuti-abbandonati-cambia-trasporto-mase-chiarisce/</link>
					<comments>https://www.wastezero.it/rifiuti-abbandonati-cambia-trasporto-mase-chiarisce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[GESTIONE RIFIUTI]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wastezero.it/?p=9631</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nuova Circolare n. 3 del 21 maggio 2026 interviene sulla gestione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/rifiuti-abbandonati-cambia-trasporto-mase-chiarisce/">Rifiuti abbandonati, cambia il trasporto: il MASE chiarisce quando usare le categorie 4 e 5 dell’Albo</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La <a href="https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/CircolariComitatoNazionale/187-Circ03_21.05.2026.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nuova <strong>Circolare n. 3 del 21 maggio 2026</strong></a> interviene sulla gestione dei <strong>rifiuti abbandonati su aree pubbliche</strong>, chiarendo quando gli operatori possono utilizzare anche i <strong>mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali</strong> per la raccolta e il trasporto.<br><br>Nello specifico, il documento risponde ai dubbi operativi emersi negli ultimi mesi sulle corrette modalità di trasporto di questi rifiuti e soprattutto sulla categoria di iscrizione necessaria per effettuare il servizio.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E&#8217; infatti importante per Comuni, aziende di igiene urbana e operatori ambientali capire se determinati rifiuti abbandonati possano essere raccolti esclusivamente tramite mezzi collegati alla gestione dei rifiuti urbani oppure anche tramite veicoli autorizzati al trasporto di rifiuti speciali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La circolare ribadisce innanzitutto un principio già espresso in precedenti documenti ministeriali, tra cui la <strong>Circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 14 maggio 2021</strong> e l’<strong>Interpello del MASE del 5 maggio 2023</strong>.<br><br>Nello specifico, questi chiarirono che i <strong>rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono considerati <a href="https://www.wastezero.it/nuovi-cam-gestione-rifiuti-urbani/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rifiuti urbani</a></strong>, anche quando originariamente potrebbero appartenere alla categoria dei rifiuti speciali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo significa che, dal punto di vista normativo e della tracciabilità, tali rifiuti mantengono la qualifica di urbani una volta rinvenuti in contesti pubblici.<br><br>Rimane inoltre confermato che l’obbligo di rimozione spetta ai <strong>Comuni</strong>, soprattutto nei casi in cui il responsabile dell’abbandono sia ignoto oppure non intervenga.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La novità più rilevante della circolare riguarda però la possibilità di utilizzare, in determinate situazioni, anche i <strong>mezzi iscritti in categoria 4 e categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali</strong>, normalmente destinati al trasporto di rifiuti speciali, inclusi quelli pericolosi.</p>



<h2 class="wp-block-heading">La “classificazione a vista” e il ruolo del codice EER</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Uno dei passaggi più importanti del documento riguarda la cosiddetta <strong>“classificazione a vista”</strong> dei rifiuti abbandonati.<br><br>Le Linee Guida SNPA già prevedevano questa possibilità per alcune tipologie di rifiuti palesemente identificabili e non pericolosi, purché comunemente gestibili.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><br>La circolare chiarisce ora che questo approccio può essere applicato anche a rifiuti abbandonati più complessi, persino a quelli classificabili come <strong>“pericolosi assoluti”</strong>, purché risultino omogenei e sia possibile attribuire in maniera consapevole uno specifico <a href="https://www.wastezero.it/generatori-corrente-fine-vita-come-attribuire-codice-eer/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>codice EER</strong>.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Restano esclusi da questa semplificazione i casi più delicati, come i <strong>rifiuti combusti</strong>, i materiali <strong>potenzialmente contaminati da amianto</strong>, i rifiuti con elementi sospetti oppure quelli non classificabili visivamente perché troppo eterogenei o collegati a codici EER “a specchio”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo l’Albo Gestori Ambientali, utilizzare mezzi iscritti alle <strong>categorie 4 e 5</strong> può garantire standard tecnici più elevati rispetto ad alcune tipologie di rifiuti rinvenuti sul territorio.<br><br>Questo perché tali veicoli sono progettati proprio per il trasporto di rifiuti speciali e consentono una gestione più precisa dal punto di vista ambientale e sanitario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, l’assegnazione del corretto <strong>codice EER</strong> permette di indirizzare i rifiuti verso gli impianti di recupero o smaltimento più adeguati, riducendo i rischi di errori nella filiera e migliorando la tracciabilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La circolare conclude quindi che gli operatori incaricati dai Comuni o dai gestori del servizio pubblico possono procedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati anche con mezzi iscritti alle categorie 4 e 5, attribuendo di volta in volta il codice EER corretto.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Un chiarimento che semplifica, ma che aumenta anche le responsabilità operative</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il documento rappresenta un chiarimento importante per il settore ambientale perché offre maggiore flessibilità operativa agli operatori incaricati della rimozione dei rifiuti abbandonati.<br><br>In molti casi, infatti, la distinzione tra rifiuto urbano e rifiuto speciale aveva creato dubbi interpretativi e difficoltà nella gestione pratica degli interventi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Allo stesso tempo, però, la circolare aumenta indirettamente anche le responsabilità tecniche degli operatori.<br><br>La possibilità di procedere con la “classificazione a vista” e con l’attribuzione del codice EER richiede infatti competenze elevate, soprattutto quando si interviene su rifiuti potenzialmente pericolosi o di origine incerta.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il rischio, secondo alcuni operatori del settore, è che una valutazione errata possa generare problemi successivi sia sul piano ambientale sia su quello amministrativo.<br><br>Per questo motivo il chiarimento dell’Albo potrebbe spingere molte aziende a rafforzare formazione interna, procedure operative e sistemi di controllo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In altre parole, la circolare si inserisce inoltre in un contesto più ampio in cui cresce l’attenzione verso la gestione degli abbandoni illeciti e verso la <a href="https://www.wastezero.it/rentri-novita-funzionalita-tracciabilita/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tracciabilità dei rifiuti</a>.<br><br>Negli ultimi anni il legislatore ha infatti rafforzato progressivamente gli obblighi documentali e i controlli lungo tutta la filiera ambientale.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>FAQ</strong></h2>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono sempre considerati urbani?</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Sì. La circolare conferma che i <strong>rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette a uso pubblico mantengono la qualifica di rifiuti urbani</strong>, anche quando originariamente potrebbero essere classificati come rifiuti speciali.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>I Comuni restano responsabili della rimozione?</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Sì. In caso di abbandono da parte di ignoti o di mancato intervento dei responsabili, la normativa attribuisce ai <strong>Comuni l’obbligo di rimuovere i rifiuti</strong>.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Quando possono essere usati i mezzi iscritti alle categorie 4 e 5?</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">La circolare chiarisce che gli operatori possono utilizzare anche <strong>mezzi iscritti alle categorie 4 e 5 dell’Albo Gestori Ambientali</strong> quando sia possibile identificare correttamente il rifiuto e assegnare il relativo codice EER.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Cos’è la “classificazione a vista” dei rifiuti?</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Si tratta della possibilità di identificare alcune tipologie di rifiuti direttamente tramite valutazione visiva, senza analisi approfondite, purché siano presenti precise condizioni tecniche e di sicurezza.</p>



<h3 class="wp-block-heading"><strong>Quali rifiuti restano esclusi dalla classificazione a vista?</strong></h3>



<p class="wp-block-paragraph">Sono esclusi, tra gli altri, i <strong>rifiuti combusti</strong>, quelli <strong>potenzialmente contaminati da amianto</strong>, i rifiuti con caratteristiche sospette e quelli troppo eterogenei o difficili da identificare correttamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/rifiuti-abbandonati-cambia-trasporto-mase-chiarisce/">Rifiuti abbandonati, cambia il trasporto: il MASE chiarisce quando usare le categorie 4 e 5 dell’Albo</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.wastezero.it/rifiuti-abbandonati-cambia-trasporto-mase-chiarisce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuovi centri di raccolta rifiuti: cosa cambia con il decreto che sostituisce le regole del 2008?</title>
		<link>https://www.wastezero.it/nuovi-centri-raccolta-rifiuti-cosa-cambia-nuovo-decreto/</link>
					<comments>https://www.wastezero.it/nuovi-centri-raccolta-rifiuti-cosa-cambia-nuovo-decreto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GESTIONE RIFIUTI]]></category>
		<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wastezero.it/?p=9565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cambiano le regole per i centri di raccolta dei rifiuti: il nuovo Decreto 26 marzo 2026 introduce una disciplina completamente aggiornata.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/nuovi-centri-raccolta-rifiuti-cosa-cambia-nuovo-decreto/">Nuovi centri di raccolta rifiuti: cosa cambia con il decreto che sostituisce le regole del 2008?</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cambiano le regole per i centri di raccolta dei rifiuti urbani.</strong> Il nuovo Decreto 26 marzo 2026 introduce una disciplina completamente aggiornata che sostituisce quella in vigore dal 2008, ridefinendo organizzazione, gestione e obblighi operativi per Comuni e gestori.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.<br><br></p>



<h4 class="wp-block-heading">Dal 14 maggio 2026 entrano in vigore nuove regole su gestione, sicurezza e tracciabilità dei centri comunali</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Come anticipato, il Ministero dell’Ambiente <a href="https://www.mase.gov.it/portale/-/decreto-del-ministro-n.-91-del-26-marzo-2026-disciplina-dei-centri-di-raccolta-dei-rifiuti-urbani-raccolti-in-modo-differenziato?p_l_back_url=%2Fportale%2Fweb%2Fguest%2Fbandi-e-avvisi&amp;utm_source=chatgpt.com">ha pubblicato il nuovo decreto </a>dedicato ai centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, introducendo una revisione ampia della normativa che per quasi vent’anni ha regolato queste strutture.<br><br>Il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore<strong>il 14 maggio 2026</strong> e comporterà l’abrogazione del precedente decreto ministeriale del 2008, insieme alle successive modifiche del 2009.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il nuovo quadro normativo punta a uniformare la gestione dei centri comunali e intercomunali, rafforzando soprattutto gli aspetti legati alla sicurezza, alla <a href="https://www.wastezero.it/rentri-novita-funzionalita-tracciabilita/">tracciabilità dei rifiuti</a> e alla qualità della raccolta differenziata.<br><br>Allo stesso tempo, il decreto<strong>amplia il ruolo dei centri di raccolta</strong>. Questi ultimi non vengono più considerati semplici aree di conferimento ma strumenti integrati nelle politiche di economia circolare e riutilizzo dei beni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle principali novità riguarda proprio la definizione dei centri di raccolta.<br><br>In particolare, essi vengono identificati <strong>come aree presidiate e organizzate</strong> per il raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani provenienti sia dalle utenze domestiche sia da alcune categorie di utenze non domestiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto chiarisce inoltre che la pianificazione dei centri dovrà essere effettuata a livello comunale o intercomunale, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, del numero di utenti serviti e dell’economicità del servizio.<br><br>Comuni ed enti d’ambito avranno anche il compito di disciplinare con propri regolamenti le modalità di gestione, accesso e conferimento dei rifiuti. Particolare attenzione viene dedicata anche agli aspetti strutturali e ambientali.<br><br>I centri dovranno rispettare requisiti tecnici più dettagliati rispetto al passato, con obblighi relativi a impermeabilizzazione delle superfici, gestione delle acque meteoriche, sistemi di sicurezza, illuminazione e recinzioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto prevede anche specifiche misure per limitare l’impatto visivo delle strutture e ridurre il consumo di nuovo suolo, privilegiando aree già impermeabilizzate o da riqualificare.<br><br></p>



<h4 class="wp-block-heading">Nuove regole operative per gestione, sicurezza e tracciabilità dei rifiuti nei centri di raccolta </h4>



<p class="wp-block-paragraph">Sul piano operativo vengono introdotte regole più precise per la gestione dei rifiuti conferiti.<br><br>I materiali dovranno essere separati per<strong>flussi omogenei</strong>, distinguendo chiaramente i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi e quelli destinati al recupero da quelli destinati allo <a href="https://www.wastezero.it/controversia-smaltimento-rifiuti-ospedalieri/">smaltimento.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il personale addetto sarà chiamato a effettuare controlli visivi sui conferimenti e a garantire una gestione sicura dei materiali.<br><br>Viene inoltre vietato il disassemblaggio dei rifiuti all’interno dei centri, mentre eventuali operazioni di riduzione volumetrica potranno essere effettuate solo sui rifiuti solidi non pericolosi e senza compromettere il successivo recupero.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non solo, il decreto dedica anche spazio anche alla <strong>formazione degli operatori</strong>. I gestori dovranno assicurare la presenza di personale qualificato e adeguatamente formato sia sulla gestione delle diverse tipologie di rifiuti sia sulle procedure di sicurezza e di emergenza.<br><br>Un focus specifico riguarda i RAEE, cioè i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per i quali sono previste indicazioni operative dedicate. Tra le novità più rilevanti emerge anche il rafforzamento della tracciabilità documentale.<br><br>La disciplina aggiorna infatti gli obblighi relativi ai registri e alle schede di conferimento. Inserendosi dunque nel più ampio percorso di digitalizzazione della gestione dei rifiuti collegato al RENTRI.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il decreto introduce modelli specifici per il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche e per la gestione dei rifiuti in uscita dai centri, prevedendo anche sistemi di registrazione utili alla predisposizione dei bilanci di massa e volumetrici.<br><br></p>



<h4 class="wp-block-heading">Riuso, nuovi flussi conferibili e un anno di tempo per adeguare i centri esistenti </h4>



<p class="wp-block-paragraph">Un altro elemento centrale della riforma riguarda il <strong>riuso e la prevenzione della produzione dei rifiuti</strong>.<br><br>I Comuni potranno infatti realizzare all’interno dei centri apposite aree dedicate all’esposizione temporanea di beni usati ancora funzionanti. Favorendo così lo scambio tra privati e il riutilizzo degli oggetti prima che diventino rifiuti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questi spazi dovranno però rimanere separati dalle aree destinate alla raccolta dei materiali da avviare a recupero o smaltimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il provvedimento amplia inoltre le tipologie di rifiuti conferibili. In particolare includendo specifiche disposizioni per particolari categorie come RAEE, batterie, rifiuti sanitari assimilati agli urbani e rifiuti liquidi. <br>Viene chiarito anche il ruolo delle utenze non domestiche ammesse ai centri di raccolta, con riferimenti alle attività indicate nel Testo Unico Ambientale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per i centri già esistenti è previsto un periodo transitorio di dodici mesi. Le strutture dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 14 maggio 2027.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/nuovi-centri-raccolta-rifiuti-cosa-cambia-nuovo-decreto/">Nuovi centri di raccolta rifiuti: cosa cambia con il decreto che sostituisce le regole del 2008?</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.wastezero.it/nuovi-centri-raccolta-rifiuti-cosa-cambia-nuovo-decreto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sequestro di un autocarro per gestione illecita di rifiuti: ricorso dichiarato inammissibile</title>
		<link>https://www.wastezero.it/sequestro-autocarro-gestione-illecita-rifiuti/</link>
					<comments>https://www.wastezero.it/sequestro-autocarro-gestione-illecita-rifiuti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[GESTIONE RIFIUTI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wastezero.it/?p=9562</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso contro il sequestro di un autocarro: attività illecite di gestione dei rifiuti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/sequestro-autocarro-gestione-illecita-rifiuti/">Sequestro di un autocarro per gestione illecita di rifiuti: ricorso dichiarato inammissibile</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La Corte di Cassazione <a href="https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&amp;db=snpen&amp;id=./20260430/snpen@s30@a2026@n15721@tS.clean.pdf">ha di recente dichiarato</a> <strong>inammissibile</strong> il ricorso contro il sequestro preventivo di un autocarro, confermando la valutazione dei giudici sul coinvolgimento in <strong>attività illecite di gestione dei rifiuti.</strong><br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. </p>



<h4 class="wp-block-heading">Ritenuta adeguata la motivazione del Tribunale: irrilevanti le richieste di rivalutazione delle prove</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Come anticipato, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del sequestro preventivo disposto su un autocarro utilizzato nell’ambito di un’attività di gestione illecita di rifiuti. Dichiarando dunque inammissibile il ricorso presentato dall’indagato.<br><br>La decisione si inserisce in un<strong>procedimento più ampio </strong>che riguarda presunte irregolarità nella gestione e nello smaltimento di rifiuti all’interno di un impianto formalmente autorizzato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il provvedimento impugnato era stato adottato dal Tribunale del riesame, che aveva parzialmente accolto l’appello del pubblico ministero, riformulando l’ipotesi di reato contestata.<br><br>In particolare, la condotta originariamente qualificata come attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti è stata ricondotta alla fattispecie meno grave di <strong>gestione non autorizzata di rifiuti</strong> prevista dal Testo Unico Ambientale.<br><br>Nonostante questa riqualificazione, i giudici avevano comunque ritenuto sussistenti elementi sufficienti per giustificare il sequestro del mezzo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel ricorso, la difesa aveva sostenuto che il coinvolgimento dell’indagato fosse marginale e limitato a pochi accessi presso il sito. In particolare avvenuti per conferimenti regolari e accompagnati da documentazione.<br><br>Inoltre, veniva contestata <strong>l’assenza di una verifica approfondita</strong> degli indizi di colpevolezza e la mancata acquisizione di documenti ritenuti rilevanti, come i <a href="https://www.wastezero.it/rentri-confermata-possibilita-usare-fir-cartaceo/">formulari di identificazione dei rifiuti.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione ha però respinto queste argomentazioni. Chiarendo innanzitutto che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso è ammesso solo per violazioni di legge e non per una diversa valutazione dei fatti o delle prove.<br><br>In questo caso, secondo la Corte, il ricorso mirava proprio a ottenere una rilettura del materiale investigativo, operazione non consentita in sede di legittimità.<br><br></p>



<h4 class="wp-block-heading"><br>Indagini documentate e ricorso generico: per la Cassazione il quadro probatorio resta solido e giustifica il sequestro del mezzo</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, i giudici hanno evidenziato come il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione ampia e articolata. Nello specifico fondata su diversi elementi raccolti nel corso delle indagini, tra cui documentazione, attività di osservazione e intercettazioni.<br><br>Da tali elementi emergeva un <strong>quadro di <a href="https://www.wastezero.it/category/news/gestione_rifiuti/">gestione irregolare dei rifiuti</a></strong>. In particolare caratterizzato da conferimenti senza le necessarie procedure, mancato utilizzo degli impianti di trattamento e successivo smaltimento illecito dei materiali.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, è stato rilevato un flusso anomalo di veicoli che accedevano all’area senza passare dai controlli previsti, scaricando rifiuti direttamente nel piazzale senza alcuna lavorazione.<br><br>Le indagini avevano anche documentato lo <strong>smaltimento dei rifiuti in un’area esterna</strong>, con modalità ripetute e sistematiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo contesto, il ruolo dell’indagato è stato ricondotto a specifici conferimenti effettuati in giornate individuate, considerati comunque inseriti in un sistema complessivamente illecito.<br><br>La Corte ha sottolineato che il ricorso non si confrontava in modo puntuale con queste ricostruzioni. Al contrario, si limitava a contestazioni generiche e prive di un reale confronto con la motivazione del provvedimento impugnato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un ulteriore elemento rilevato riguarda la mancata trattazione, nel ricorso, dei presupposti e delle finalità del sequestro preventivo.<br><br>Secondo la Cassazione, l’impugnazione si è concentrata esclusivamente sulla <strong>gravità degli indizi, </strong>senza affrontare gli aspetti propri della misura cautelare reale. Rendendo dunque ancora più evidente la sua inadeguatezza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Confermando così il sequestro del mezzo e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/sequestro-autocarro-gestione-illecita-rifiuti/">Sequestro di un autocarro per gestione illecita di rifiuti: ricorso dichiarato inammissibile</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.wastezero.it/sequestro-autocarro-gestione-illecita-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
