Il Formulario di Identificazione del Rifiuto digitale (FIR digitale) è uno strumento nativamente informatico che consente di tracciare ogni fase del trasporto dei rifiuti. Obbligatorio per molte categorie, è gestito tramite il RENTRI.
Vediamo in questo articolo tutte le novità in merito.
Dal 2026 operativi i nuovi obblighi del FIR digitale: compilazione, firma e trasmissione tramite RENTRI
Come anticipato, il FIR digitale, introdotto dal D.M. 59/2023, è un documento informatico che accompagna i rifiuti durante il trasporto e consente la tracciabilità completa delle operazioni di gestione.
Rispetto al formulario cartaceo tradizionale, il FIR digitale è collaborativo, sicuro, verificabile e conforme alle specifiche tecniche previste dalla normativa.
Viene generato in formato .xFIR, una tipologia di file strutturato e firmato digitalmente che raccoglie tutte le informazioni relative alla movimentazione del rifiuto, aggiornate in tempo reale dai soggetti coinvolti: produttore/detentore, trasportatore e destinatario.
Il FIR digitale è costruito in modo progressivo. Ogni attore della filiera inserisce e sottoscrive digitalmente solo le informazioni di propria competenza, secondo il seguente schema:
- Avvio: il produttore o detentore (o, in alcuni casi, il trasportatore delegato) compila e vidima il FIR digitale tramite:
- il proprio gestionale;
- oppure i servizi online del RENTRI per chi non dispone di strumenti autonomi.
- il proprio gestionale;
- La vidimazione, sempre effettuata tramite RENTRI, e la firma digitale del documento sono requisiti obbligatori prima dell’avvio del trasporto.
- Durante il trasporto: il trasportatore integra i dati relativi a soste, trasbordi o altri eventi significativi. Può farlo anche in mobilità, sempre tramite il gestionale o i servizi RENTRI. Ogni aggiornamento è accompagnato da una nuova firma digitale.
Per i controlli su strada è obbligatorio accompagnare il rifiuto con una stampa del formulario digitale, oppure mostrarlo tramite dispositivi mobili. - Conclusione: il destinatario, al momento della presa in carico, firma digitalmente il FIR e inserisce l’esito dell’accettazione (o il rifiuto) del carico. Entro due giorni lavorativi, deve restituire al produttore la copia completa firmata del FIR, tramite il RENTRI. Questo passaggio è essenziale per adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 188 del D.Lgs. 152/2006.
Trasmissione dei dati al RENTRI
La normativa prevede che per i rifiuti pericolosi, i dati contenuti nel FIR digitale vengano trasmessi al RENTRI. Tale obbligo ricade su produttori, trasportatori e destinatari iscritti, che possono effettuare la trasmissione:
- automaticamente, tramite interoperabilità tra i propri sistemi informatici e il RENTRI;
- oppure tramite i servizi online messi a disposizione dal RENTRI.
Il produttore può delegare questa trasmissione al trasportatore, a condizione che quest’ultimo abbia compilato e vidimato il FIR in sua vece.
Le tempistiche di trasmissione devono rispettare quanto stabilito per l’annotazione dei movimenti nel registro cronologico di carico e scarico. È fondamentale dunque una puntuale sincronizzazione tra la gestione del FIR e la tenuta del registro.
Una delle novità più rilevanti riguarda la restituzione della copia completa del FIR, firmata digitalmente da tutti i soggetti coinvolti. Questo adempimento spetta al destinatario e deve essere effettuato entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
La trasmissione tramite RENTRI consente al produttore di dimostrare la tracciabilità completa del rifiuto e di rispettare gli obblighi previsti dall’art. 188, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006.
Il sistema è concepito per garantire la massima trasparenza e per agevolare la consultazione da parte di tutti gli attori coinvolti nella movimentazione, anche mediante interoperabilità informatica.
Va inoltre ricordato che questo obbligo vale non solo per i rifiuti pericolosi, ma anche per quelli non pericolosi, laddove venga adottato il FIR digitale.
Il decreto chiarisce anche che gli intermediari non sono tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI (art. 15, comma 3 del D.M. 59/2023).
Tuttavia, qualora l’intermediario svolga anche il ruolo di trasportatore, destinatario o produttore, dovrà adempiere agli obblighi previsti per questi ruoli specifici.
Riferimenti normativi e strumenti disponibili
L’attuazione del FIR digitale è disciplinata da:
- D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in particolare:
- Art. 7: definizione e gestione del FIR digitale;
- Art. 15: obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI.
- Art. 7: definizione e gestione del FIR digitale;
- Le modalità operative sono specificate in:
- Paragrafo 9: gestione in formato digitale;
- Paragrafo 12: interoperabilità;
- Paragrafi 13 e 14: supporto in mobilità e per emissione del FIR digitale.
- Paragrafo 9: gestione in formato digitale;
- Il D.D. 251/2023 allegato 2 contiene le istruzioni dettagliate per la compilazione del FIR, come previsto dall’art. 5 del decreto.
In altre parole, il FIR digitale rappresenta un passaggio fondamentale nella digitalizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in Italia.
Oltre a garantire maggiore efficienza e sicurezza, semplifica la collaborazione tra operatori, migliora la qualità dei dati e rende più efficace l’attività di controllo da parte delle autorità.
In prospettiva, il sistema porterà a un abbattimento degli oneri burocratici, favorendo una gestione ambientale più trasparente e integrata. Prepararsi al nuovo modello operativo è oggi dunque una priorità per tutte le imprese del settore.


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