Il Formulario di Identificazione del Rifiuto digitale (FIR digitale) è uno strumento nativamente informatico che consente di tracciare ogni fase del trasporto dei rifiuti. Obbligatorio per molte categorie, è gestito tramite il RENTRI.

Vediamo in questo articolo tutte le novità in merito. 

Dal 2026 operativi i nuovi obblighi del FIR digitale: compilazione, firma e trasmissione tramite RENTRI

Come anticipato, il FIR digitale, introdotto dal D.M. 59/2023, è un documento informatico che accompagna i rifiuti durante il trasporto e consente la tracciabilità completa delle operazioni di gestione.

Rispetto al formulario cartaceo tradizionale, il FIR digitale è collaborativo, sicuro, verificabile e conforme alle specifiche tecniche previste dalla normativa.

Viene generato in formato .xFIR, una tipologia di file strutturato e firmato digitalmente che raccoglie tutte le informazioni relative alla movimentazione del rifiuto, aggiornate in tempo reale dai soggetti coinvolti: produttore/detentore, trasportatore e destinatario.

Il FIR digitale è costruito in modo progressivo. Ogni attore della filiera inserisce e sottoscrive digitalmente solo le informazioni di propria competenza, secondo il seguente schema:

Trasmissione dei dati al RENTRI

La normativa prevede che per i rifiuti pericolosi, i dati contenuti nel FIR digitale vengano trasmessi al RENTRI. Tale obbligo ricade su produttori, trasportatori e destinatari iscritti, che possono effettuare la trasmissione:

Il produttore può delegare questa trasmissione al trasportatore, a condizione che quest’ultimo abbia compilato e vidimato il FIR in sua vece.

Le tempistiche di trasmissione devono rispettare quanto stabilito per l’annotazione dei movimenti nel registro cronologico di carico e scarico. È fondamentale dunque una puntuale sincronizzazione tra la gestione del FIR e la tenuta del registro.

Una delle novità più rilevanti riguarda la restituzione della copia completa del FIR, firmata digitalmente da tutti i soggetti coinvolti. Questo adempimento spetta al destinatario e deve essere effettuato entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

La trasmissione tramite RENTRI consente al produttore di dimostrare la tracciabilità completa del rifiuto e di rispettare gli obblighi previsti dall’art. 188, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006.

Il sistema è concepito per garantire la massima trasparenza e per agevolare la consultazione da parte di tutti gli attori coinvolti nella movimentazione, anche mediante interoperabilità informatica.

Va inoltre ricordato che questo obbligo vale non solo per i rifiuti pericolosi, ma anche per quelli non pericolosi, laddove venga adottato il FIR digitale.

Il decreto chiarisce anche che gli intermediari non sono tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi al RENTRI (art. 15, comma 3 del D.M. 59/2023).

Tuttavia, qualora l’intermediario svolga anche il ruolo di trasportatore, destinatario o produttore, dovrà adempiere agli obblighi previsti per questi ruoli specifici.

Riferimenti normativi e strumenti disponibili

L’attuazione del FIR digitale è disciplinata da:

In altre parole, il FIR digitale rappresenta un passaggio fondamentale nella digitalizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in Italia.

Oltre a garantire maggiore efficienza e sicurezza, semplifica la collaborazione tra operatori, migliora la qualità dei dati e rende più efficace l’attività di controllo da parte delle autorità.

In prospettiva, il sistema porterà a un abbattimento degli oneri burocratici, favorendo una gestione ambientale più trasparente e integrata. Prepararsi al nuovo modello operativo è oggi dunque una priorità per tutte le imprese del settore.

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