<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>scarico &#8211; WasteZero</title>
	<atom:link href="https://www.wastezero.it/tag/scarico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wastezero.it</link>
	<description>Consulenze e corsi sulla gestione dei rifiuti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 17:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/04/Immagine-11-80x80.png</url>
	<title>scarico &#8211; WasteZero</title>
	<link>https://www.wastezero.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gestione dei rifiuti sul RENTRI: procedure digitali per la registrazione di scarico</title>
		<link>https://www.wastezero.it/rentri-procedure-digitali-registrazione-scarico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rentri-procedure-digitali-registrazione-scarico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Dec 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rentri]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[scarico]]></category>
		<category><![CDATA[produttori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wastezero.it/?p=8202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guida pratica per produttori e trasportatori: dalla gestione del FIR alla registrazione finale</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/rentri-procedure-digitali-registrazione-scarico/">Gestione dei rifiuti sul RENTRI: procedure digitali per la registrazione di scarico</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La digitalizzazione delle operazioni di gestione dei rifiuti sul<strong> RENTRI </strong>semplifica la registrazione di scarico, ottimizzando i processi per trasportatori e produttori. Vediamo in questo articolo come completare correttamente le diverse fasi.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Come gestire lo scarico con o senza FIR sul RENTRI e completare le registrazioni nel registro digitale</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Come sappiamo, la gestione dei rifiuti è una fase cruciale per garantire il rispetto delle normative ambientali e facilitare la tracciabilità dei materiali.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Grazie alle tecnologie digitali come il <a href="https://www.rentri.gov.it/it" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow">portale</a> RENTRI, le operazioni di registrazione di scarico sono diventate <strong>più efficienti</strong>, riducendo gli errori e aumentando la trasparenza. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo articolo esploreremo le principali modalità di gestione dello scarico, con o senza il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR), e le procedure per <a href="https://www.wastezero.it/rentri-gestione-scarico-produttore/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registrare correttamente</a> ogni operazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando il trasporto è accompagnato dal <strong>FIR</strong>, è fondamentale indicare il numero del formulario, specificare la data di inizio del trasporto e, se necessario, confermare se si tratta di un trasporto transfrontaliero.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una volta inseriti i dati, cliccando su &#8220;Avanti&#8221; si prosegue con la registrazione. Questa procedura garantisce una <strong>tracciabilità completa</strong>, fornendo informazioni chiare su provenienza, destinazione e dettagli del conferimento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per scarichi in cui l’esito del conferimento è noto, il produttore deve aggiungere i dettagli relativi all’esito, utilizzando l’opzione “Aggiungi Esito Conferimento”.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo caso, il FIR con tutti i dati aggiornati rappresenta un <strong>documento indispensabile </strong>per completare la registrazione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato dal FIR, è necessario seguire un processo alternativo. L’utente deve selezionare l’opzione “Rimuovi Integrazione FIR/Registro c/s”, evitando così di dover inserire i dati relativi al formulario.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dopo aver confermato questa scelta, sarà possibile proseguire con la registrazione cliccando su “Avanti”. Questa modalità è particolarmente utile per casi in cui il FIR non è obbligatorio o per operazioni interne all’azienda.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Scarico con respingimento, provenienza e annotazioni&nbsp;</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Situazioni più complesse, come lo scarico con respingimento, richiedono un’attenzione particolare. In questi casi, è necessario selezionare dall’elenco la tipologia e la causale del respingimento.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Inoltre, l’utente deve indicare la quantità respinta e la relativa unità di misura, prima di procedere con la registrazione.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo <a href="https://www.wastezero.it/registrazione-rifiuti-rentri-annotare-scarico-registro/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">passaggio</a> garantisce che ogni anomalia sia documentata e tracciata in modo adeguato, permettendo una <strong>gestione puntuale </strong>del rifiuto respinto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un altro aspetto essenziale della registrazione di scarico è l’inserimento della <strong>provenienza del rifiuto.</strong> Se il trasporto non è accompagnato dal FIR, è necessario utilizzare l’opzione “Aggiungi Destinatario” per fornire i dettagli del destinatario.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In parallelo, eventuali note o osservazioni possono essere aggiunte nella sezione dedicata alle annotazioni. Dopo aver completato questi passaggi, è possibile salvare la registrazione cliccando su “Salva”.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una volta superati eventuali errori di validazione, l’utente deve confermare di voler salvare la registrazione. A questo punto, lo scarico viene annotato nel registro digitale, al quale viene assegnato un numero progressivo.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa procedura finale garantisce che tutte le informazioni siano archiviate in modo sicuro e siano<strong> facilmente consultabili</strong> in futuro.<br>Per restare sempre aggiornati sulle prossime novità del sistema RENTRI, <strong>WasteZero</strong> offre un<a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> <strong>corso di formazione</strong></a> e affiancamento per un anno. Il corso è pensato a trecentosessanta gradi: formazione teorica sulle normative, requisiti tecnici e procedure operative.</p>



<figure class="wp-block-image aligncenter size-large is-resized"><a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel=" noreferrer noopener"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1170" height="694" src="https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-1170x694.jpg" alt="Trafiletto RENTRI" class="wp-image-7927" style="width:749px;height:auto" title="Gestione dei rifiuti sul RENTRI: procedure digitali per la registrazione di scarico 1" srcset="https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-1170x694.jpg 1170w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-768x456.jpg 768w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-440x260.jpg 440w, https://www.wastezero.it/wp-content/uploads/2024/11/Trafiletto-RENTRI-220x130.jpg 220w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" /></a></figure>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/rentri-procedure-digitali-registrazione-scarico/">Gestione dei rifiuti sul RENTRI: procedure digitali per la registrazione di scarico</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nomina del consulente ADR per le imprese coinvolte nelle operazioni di spedizione, trasporto, imballaggio, carico e scarico dei rifiuti pericolosi: perché e quando è obbligatorio?</title>
		<link>https://www.wastezero.it/trasporto-merci-pericolose-nomina-consulente-adr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trasporto-merci-pericolose-nomina-consulente-adr</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 11:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[carico]]></category>
		<category><![CDATA[pericolosi]]></category>
		<category><![CDATA[nomina]]></category>
		<category><![CDATA[adr]]></category>
		<category><![CDATA[consulente]]></category>
		<category><![CDATA[scarico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wastezero.it/?p=7935</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'accordo ADR e l’estensione dei requisiti di sicurezza a tutte le aziende che gestiscono merci e rifiuti pericolosi</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/trasporto-merci-pericolose-nomina-consulente-adr/">Nomina del consulente ADR per le imprese coinvolte nelle operazioni di spedizione, trasporto, imballaggio, carico e scarico dei rifiuti pericolosi: perché e quando è obbligatorio?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">La nomina del <strong>consulente ADR</strong> per il trasporto stradale di merci pericolose ha introdotto nel tempo nuovi obblighi, richiedendo alle aziende di nominare un consulente per la sicurezza e rispettare adempimenti per ridurre rischi per persone e ambiente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo in questo articolo quali sono i più recenti, con focus per le aziende che<strong> spediscono, trasportano, imballano, caricano e scaricano </strong>materiali potenzialmente pericolosi. </p>



<h4 class="wp-block-heading">Trasporto di merci pericolose: la nomina del consulente ADR per la sicurezza</h4>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ADR, ovvero l&#8217;Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose, è stato nel tempo sempre più aggiornato, introducendo nuovi requisiti per le aziende che gestiscono sostanze <strong>potenzialmente dannose</strong> durante il trasporto.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Applicato in 54 Paesi, l&#8217;ADR stabilisce <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>normative dettagliate</strong></a> per ridurre i rischi legati al trasporto di materiali che potrebbero minacciare la sicurezza di persone, beni o ambiente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L’ADR è stato concepito per regolamentare in modo stringente tutte le operazioni che possono comportare pericoli durante il trasporto stradale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tra le aziende interessate troviamo quelle che producono, imballano o gestiscono rifiuti e merci pericolose.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo include settori come l’autoriparazione, le officine meccaniche, le verniciature e le falegnamerie, dove materiali come <strong>oli esausti, batterie, filtri, pitture e solventi</strong> sono frequentemente trattati.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un punto importante dell&#8217;aggiornamento ADR è l’estensione degli obblighi anche a chi gestisce la <strong>spedizione</strong> di queste merci, obbligando tali aziende alla nomina di un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, noto come &#8220;consulente ADR&#8221;.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo obbligo è valido anche per le imprese che effettuano <strong>spedizioni saltuarie o di piccoli quantitativi</strong>, rendendo necessaria l&#8217;adozione di misure di sicurezza anche per operazioni considerate minori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo il capitolo <strong>1.8.3 dell&#8217;ADR</strong>, ogni azienda coinvolta nella spedizione, trasporto o gestione di merci pericolose deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il consulente ha il compito di supportare l&#8217;azienda nel rispettare tutte le normative dell&#8217;ADR, facilitando le pratiche di prevenzione e sicurezza per evitare incidenti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">I rischi legati a questi materiali includono la possibilità di incendi, esplosioni o fuoriuscite di sostanze tossiche, per cui il consulente ADR diventa un elemento chiave per<strong> gestire e minimizzare tali pericoli.</strong></p>



<h4 class="wp-block-heading">Adempimenti specifici per i vari operatori del settore</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Le normative dell&#8217;ADR dettagliano in modo chiaro quali siano gli <a href="https://www.wastezero.it/esenzioni-nomina-consulente-adr-circolare-ministero/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obblighi </a>per ciascun tipo di operatore coinvolto nella filiera di trasporto delle merci pericolose.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le principali categorie sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Imballatori. </strong>Essi si occupano del confezionamento delle merci pericolose, comprese le grandi confezioni e i container intermedi per rinfuse (IBC), e devono assicurarsi che l&#8217;imballaggio sia adeguato al trasporto.</li>



<li><strong>Riempitori. </strong>Essi<strong> </strong>hanno il compito di riempire cisterne, veicoli-batteria o contenitori con merci pericolose, rispettando le procedure per evitare contaminazioni e fuoriuscite.</li>



<li><strong>Caricatori.</strong> Essi devono caricare merci imballate o piccoli container su veicoli o cisterne mobili, assicurandosi che siano fissate correttamente per prevenire movimenti che potrebbero compromettere la sicurezza.</li>



<li><strong>Speditori. </strong>Essi hanno la responsabilità di verificare che la spedizione sia conforme alle disposizioni dell&#8217;ADR, occupandosi anche della documentazione di trasporto.</li>



<li><strong>Trasportatori.</strong> Essi sono responsabili della sicurezza durante il trasporto, incluso l’equipaggiamento dei veicoli in linea con le specifiche ADR.</li>



<li><strong>Scaricatori e destinatari. </strong>Essi gestiscono la fase finale del trasporto, assicurandosi che le merci siano maneggiate e rimosse in sicurezza, minimizzando i rischi per i lavoratori e l&#8217;ambiente.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ADR è applicato sia ai trasporti nazionali che internazionali. Il<a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-03-11&amp;atto.codiceRedazionale=010G0049" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow"> D.Lgs. 35/2010</a>, modificato dal D.M. 21/2013, estende le regole ADR anche ai trasporti ferroviari e su vie navigabili interne.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le operazioni di carico, scarico, trasbordo e sosta devono rispettare le normative, sia che il trasporto avvenga all&#8217;interno dei confini nazionali che tra Stati membri dell&#8217;Unione Europea.</p>



<h4 class="wp-block-heading">L’obbligo di formazione</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Uno degli <a href="https://www.wastezero.it/adr-2025-novita-requisiti-esenzioni-privati/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aggiornamenti principali </a>dell&#8217;ADR riguarda l&#8217;obbligo di formazione del personale. Il capitolo 1.3. stabilisce che ogni impresa deve garantire che il proprio personale riceva una <strong>formazione adeguata</strong> sui rischi associati alle merci pericolose.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo include una conoscenza approfondita delle norme di sicurezza e delle procedure specifiche da seguire durante il trasporto.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La formazione è essenziale per preparare i dipendenti a reagire in modo rapido ed efficace in caso di emergenza, riducendo il rischio di incidenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le disposizioni dell&#8217;ADR, sebbene possano sembrare onerose, hanno un impatto positivo sulla sicurezza pubblica e ambientale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con l&#8217;obbligo di nomina del consulente ADR e la formazione del personale, le aziende si trovano a gestire le merci pericolose con un approccio più<strong> consapevole e strutturato.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Riducendo di conseguenza il rischio di incidenti sia per i lavoratori che per la popolazione generale.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/trasporto-merci-pericolose-nomina-consulente-adr/">Nomina del consulente ADR per le imprese coinvolte nelle operazioni di spedizione, trasporto, imballaggio, carico e scarico dei rifiuti pericolosi: perché e quando è obbligatorio?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novità dal RENTRI per il registro di carico e scarico e per il FIR digitale: scadenze per le imprese</title>
		<link>https://www.wastezero.it/rentri-novita-registro-carico-scarico-fir-digitale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rentri-novita-registro-carico-scarico-fir-digitale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 08:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rentri]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[scarico]]></category>
		<category><![CDATA[carico]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fir]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wastezero.it/?p=7791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avvio del servizio di stampa e vidimazione dei registri su supporto cartaceo</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/rentri-novita-registro-carico-scarico-fir-digitale/">Novità dal RENTRI per il registro di carico e scarico e per il FIR digitale: scadenze per le imprese</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Novità RENTRI</strong>: il Ministero dell’Ambiente ha fissato <strong>importanti scadenze</strong> per la gestione del registro di carico e scarico e del FIR digitale. Il nuovo sistema prevede un passaggio graduale al digitale, con l’adozione su base volontaria e specifici requisiti per le imprese.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Vediamo di seguito tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Adozione del FIR digitale e servizi per il registro di carico e scarico: le ultime novità del RENTRI&nbsp;</h4>



<p class="wp-block-paragraph">A partire dal 4 novembre 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica offrirà un <strong>nuovo servizio di stampa </strong>per il registro cronologico di carico e scarico su supporto cartaceo.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo formato dovrà essere vidimato presso le Camere di Commercio (CCIAA) prima di essere utilizzato dalle imprese.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il servizio, che mira a semplificare le procedure organizzative per le aziende, sarà disponibile attraverso il<a href="https://www.rentri.gov.it/" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow"> portale</a> RENTRI e <strong>non richiederà</strong> alcuna iscrizione preliminare.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le imprese che non sono obbligate a iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno comunque vidimare il registro presso la CCIAA utilizzando il formato stampato tramite il portale RENTRI.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo passaggio è essenziale prima di effettuare la prima annotazione nel registro, e <strong>rimarrà obbligatorio</strong> anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo processo rappresenta un passo fondamentale per la<a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> transizione </a>verso una gestione più trasparente e organizzata dei rifiuti. Inoltre, aiuta a garantire che tutte le imprese possano rispettare le normative senza difficoltà operative.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle principali innovazioni introdotte dal Ministero riguarda la possibilità di <strong>vidimare digitalmente </strong>i registri di carico e scarico, nonché i Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR).&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">A partire dal 23 gennaio 2025, le imprese potranno utilizzare i servizi di vidimazione digitale offerti dal RENTRI.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">I nuovi modelli di registri e FIR saranno disponibili per l&#8217;uso dal <strong>13 febbraio 2025</strong>. Tuttavia, fino a questa data, le imprese potranno continuare a utilizzare i metodi tradizionali per la vidimazione e la gestione dei documenti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo periodo di transizione consentirà alle aziende di adeguarsi gradualmente alle nuove normative.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La vidimazione digitale offrirà alle imprese una maggiore flessibilità e la possibilità di gestire i documenti senza la necessità di processi manuali, migliorando la trasparenza e la tracciabilità nella gestione dei rifiuti.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Adozione volontaria del FIR digitale: termini e condizioni</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Una delle più grandi novità riguarda il FIR digitale, che potrà essere <strong>adottato su base volontaria</strong> prima del 13 febbraio 2026.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, questa adozione sarà possibile solo dopo la conclusione della fase di sperimentazione attualmente in corso, che potrebbe protrarsi anche nei primi mesi del 2025.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una comunicazione ufficiale verrà pubblicata sul portale RENTRI per indicare la fine di questa fase di prova.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per utilizzare il FIR in formato digitale prima del 13 febbraio 2026, le imprese coinvolte nella gestione dei rifiuti dovranno soddisfare alcuni <strong>requisiti fondamentali.&nbsp;</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Innanzitutto, tutti gli operatori dovranno essere<a href="https://www.wastezero.it/rentri-iscrizione-medici-parrucchieri-imprese-agricole/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> iscritti </a>al RENTRI, condizione essenziale per poter gestire i documenti attraverso la piattaforma digitale. </p>



<p class="wp-block-paragraph">In secondo luogo, sarà necessario che vi sia un accordo tra le parti coinvolte nella movimentazione del rifiuto, in modo da garantire <strong>un’adozione uniforme</strong> del FIR digitale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un altro aspetto cruciale è l’utilizzo di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma RENTRI. Le imprese dovranno assicurarsi che i propri sistemi siano compatibili con il portale per poter gestire correttamente il FIR digitale.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">In alternativa, potranno utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per agevolare l&#8217;adozione del formato digitale.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Opportunità e sfide per le imprese</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Le nuove <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">normative</a> introdotte dal Ministero dell’Ambiente rappresentano un&#8217;importante svolta nella gestione dei rifiuti in Italia, con un progressivo passaggio al digitale che dovrebbe semplificare notevolmente le operazioni per le imprese. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Tuttavia, la transizione presenta anche alcune sfide, soprattutto per le piccole e medie imprese che potrebbero avere difficoltà ad adeguarsi rapidamente ai nuovi sistemi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;adozione volontaria del FIR digitale offre alle aziende la possibilità di anticipare i tempi e beneficiare di una <strong>gestione più efficiente</strong>, ma richiede una preparazione adeguata e il rispetto di specifici requisiti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per le imprese che non sono ancora pronte per il digitale, rimangono disponibili opzioni più tradizionali, come la stampa e la vidimazione su supporto cartaceo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In ogni caso, il portale RENTRI giocherà un ruolo centrale in questa transizione, offrendo servizi di<strong> supporto e aggiornamenti costanti </strong>alle imprese.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con un’adeguata preparazione e l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal sistema, le aziende potranno affrontare al meglio questa fase di cambiamento. Garantendo così una gestione dei rifiuti più sicura, trasparente e conforme alle normative.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/rentri-novita-registro-carico-scarico-fir-digitale/">Novità dal RENTRI per il registro di carico e scarico e per il FIR digitale: scadenze per le imprese</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RENTRI: la guida completa per le rettifiche e la trasmissione dei dati dal registro di carico e scarico digitale</title>
		<link>https://www.wastezero.it/rentri-rettifiche-dati-registro-carico-scarico-digitale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rentri-rettifiche-dati-registro-carico-scarico-digitale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Mingarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rentri]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>
		<category><![CDATA[scarico]]></category>
		<category><![CDATA[carico]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wastezero.it/?p=7642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scopri come correggere eventuali errori nella compilazione del registro di carico e scarico digitale dei rifiuti del nuovo portale RENTRI. Inoltre, rimani aggiornato su come e ogni quanto si è soggetti alla comunicazione dei dati al sistema.&#160; Tutte le informazioni nell’articolo di seguito. Correzione degli errori nel registro digitale di carico e scarico del RENTRI&#160;...</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/rentri-rettifiche-dati-registro-carico-scarico-digitale/">RENTRI: la guida completa per le rettifiche e la trasmissione dei dati dal registro di carico e scarico digitale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Scopri come<strong> correggere eventuali errori</strong> nella compilazione del registro di carico e scarico digitale dei rifiuti del nuovo portale <strong>RENTRI</strong>. Inoltre, rimani aggiornato su come e ogni quanto si è soggetti alla comunicazione dei dati al sistema.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Tutte le informazioni nell’articolo di seguito.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Correzione degli errori nel registro digitale di carico e scarico del RENTRI&nbsp;</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Come sappiamo, a partire dal tredici febbraio 2025 sarà attivo il <a href="https://www.wastezero.it/service/sistema-rentri-registro-elettronico-nazionale-per-la-tracciabilita-dei-rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nuovo sistema</a> per la gestione dei rifiuti: il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quest’ultimo porterà con sé una serie di novità in merito all’<strong>organizzazione </strong>e alla <strong>tracciabilità </strong>dei rifiuti in Italia. Tra queste, vi saranno nuove procedure anche per quanto concerne il registro di carico e scarico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare, per quanto riguarda la correzione di eventuali errori nella compilazione del registro di carico e scarico, vi sono regole ben precise.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le rettifiche di cui sopra consistono nella modifica dei dati già inseriti e devono essere eseguite con una <strong>registrazione specifica</strong> nel sistema gestionale, seguita dalla trasmissione al RENTRI.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È dunque possibile correggere le registrazioni effettuate nel registro cronologico di carico e scarico digitale, sia se gestito tramite sistema gestionale interno, sia utilizzando il<a href="https://www.rentri.gov.it/supporto" target="_blank" rel="noreferrer noopener nofollow"> <strong>servizio di supporto</strong></a><strong> </strong>fornito dal RENTRI.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni modifica deve essere salvata con l&#8217;identificativo dell&#8217;utente che l&#8217;ha eseguita, insieme alla data e all&#8217;ora.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le informazioni sull&#8217;utente autore della correzione, nonché sulla data e l&#8217;ora dell&#8217;intervento, devono essere acquisite dal sistema gestionale conformemente al <strong>D.M. 3 aprile 2023 n. 59 </strong>(art. 4 comma 3 lettera b) punto 3), ma non devono essere trasmesse al RENTRI.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Obblighi di trasmissione dei dati al RENTRI per i produttori di rifiuti</h4>



<p class="wp-block-paragraph">Tutti i dati registrati nel registro digitale di carico e scarico<strong> devono essere</strong> inviati al RENTRI.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere a questo obbligo delegando le loro associazioni imprenditoriali nazionali, le società di servizi a loro collegate, o il gestore del servizio di raccolta, come previsto dall’art. <strong>183, comma 1, lettera pp) del D.lgs 152/2006.</strong>&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ciò sia al momento dell’iscrizione che successivamente.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In tal caso, la trasmissione dei dati viene effettuata dal delegato attraverso i propri sistemi gestionali, mantenendo i produttori responsabili del contenuto delle informazioni trasmesse.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">È importante distinguere tra due casi. Primo caso è l&#8217;<strong>annotazione dei dati</strong> nel registro cronologico, che segue le tempistiche dell&#8217;art. 190 commi 3 e 7 del D. lgs 152/2006.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo caso è la <strong>trasmissione dei dati </strong>al RENTRI, che deve avvenire entro la fine del mese successivo alla registrazione del movimento, come stabilito dal <a href="https://www.wastezero.it/decreto-legislativo-59-2023-rentri/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">D.M. 4 aprile 2023, n. 59.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">Sono tenuti a trasmettere i dati al RENTRI, a partire dalla data di <a href="https://www.wastezero.it/nuovo-portale-rentri-iscrizione-ambiente-demo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iscrizione </a>e secondo le tempistiche stabilite, i seguenti soggetti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Chi effettua professionalmente attività di raccolta e trasporto di rifiuti.</li>



<li>I commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.</li>



<li>Le imprese e gli enti che svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.</li>



<li>Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.</li>



<li>Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti, come specificato all’art. 184, comma 3, lettere c), d), e g) del D.lgs. 152/2006.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Sono inoltre esentati dall&#8217;obbligo di trasmissione dei dati coloro che utilizzano <strong>modalità alternative </strong>di gestione dei registri di carico e scarico, conformemente all&#8217;art. 190 del D.lgs. 152/2006.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Tempistiche nella trasmissione dei dati</h4>



<p class="wp-block-paragraph">I dati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti devono essere trasmessi con <strong>cadenza mensile</strong>, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l&#8217;annotazione.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso in cui non ci siano nuove annotazioni nel mese di riferimento, <strong>non è necessaria </strong>alcuna trasmissione.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli operatori che utilizzano i servizi di supporto trasmettono i dati accedendo all&#8217;applicazione web per la gestione dei registri di carico e scarico digitali tramite l&#8217;<strong>area Operatori </strong>del portale RENTRI.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La trasmissione dei dati può avvenire solo per le unità locali configurate correttamente e per i registri di carico e scarico su cui sono stati registrati i movimenti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;accesso al sistema avviene mediante dispositivi di <strong>autenticazione digitale</strong> intestati al rappresentante o ad un incaricato.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La trasmissione riguarda i dati annotati nel registro cronologico, incluse eventuali rettifiche e annullamenti, nonché le informazioni sulla quantità verificata a destino, che possono essere aggiunte successivamente alla registrazione dello scarico.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Gli utenti possono consultare le registrazioni già inserite e selezionare quelle da trasmettere.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">La trasmissione dei dati per gli operatori che invece utilizzano i <strong>propri sistemi gestionali </strong>avviene tramite interoperabilità tra sistemi informativi. Utilizzando dunque l&#8217;identità digitale del soggetto iscritto al RENTRI.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ogni movimento trasmesso riceve un <strong>numero univoco</strong> dal RENTRI, permettendo all&#8217;operatore di allineare il proprio sistema gestionale e confermare l&#8217;avvenuta trasmissione di tutti i movimenti.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le API sviluppate, disponibili tramite il RENTRI, consentono sia la comunicazione che la consultazione dei dati trasmessi. Queste operazioni possono essere eseguite anche accedendo all&#8217;area riservata agli operatori sul portale RENTRI.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it/rentri-rettifiche-dati-registro-carico-scarico-digitale/">RENTRI: la guida completa per le rettifiche e la trasmissione dei dati dal registro di carico e scarico digitale</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.wastezero.it">WasteZero</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
