Tracciabilità dei rifiuti portuali: chiarimenti del MASE sugli obblighi per impianti e pescherecci

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica chiarisce, con una risposta a interpello, come si applicano gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti per gli impianti portuali di raccolta, i pescherecci e le imbarcazioni da diporto.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

RENTRI e tracciabilità: il Ministero conferma gli obblighi per gli impianti portuali di raccolta rifiuti

Come anticipato, l’associazione Amici della Terra ONLUS aveva presentato un interpello al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197

Quest’ultimo recepisce la Direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.

In particolare, l’associazione chiedeva se, nei casi in cui nel porto sia presente un impianto portuale di gestione dei rifiuti già individuato ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 197/2021, gli obblighi di iscrizione al sistema RENTRI (previsto dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006) potessero continuare a essere assolti direttamente dall’impianto portuale, anche per conto di pescatori e diportisti.

Il MASE ha inquadrato la questione all’interno di un articolato contesto normativo che comprende:

L’art. 232 del Codice dell’Ambiente stabilisce infatti che la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi sia disciplinata dal D.Lgs. 197/2021. 

Quest’ultimo, nello specifico, definisce come “navi” anche i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi e i sommergibili, e come “rifiuti delle navi” tutti quelli prodotti durante le operazioni di bordo, compresi i rifiuti accidentalmente pescati.

Impianti portuali e gestione dei rifiuti: cosa prevede la legge?

Secondo l’art. 4 del D.Lgs. 197/2021, ogni porto deve essere dotato di impianti e servizi di raccolta in grado di gestire i rifiuti prodotti dalle navi che vi fanno scalo.

Questi impianti devono essere autorizzati secondo le norme della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e operare sulla base di un Piano di raccolta e gestione dei rifiuti, predisposto ai sensi dell’art. 5 del decreto.

Tale Piano, integrato nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, deve descrivere nel dettaglio le procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti conferiti dalle navi; le modalità di registrazione e tracciabilità dei quantitativi raccolti;i criteri di gestione ambientale coerenti con la normativa Marpol 73/78.

Il Ministero richiama inoltre il comma 8 dell’art. 4 del D.Lgs. 197/2021, che introduce una semplificazione per i piccoli porti non commerciali:

L’esenzione, tuttavia, è subordinata a due condizioni. La prima, se il gestore del servizio portuale fornisce informazioni trasparenti sul sistema di gestione dei rifiuti disponibile.

La seconda, se le autorità competenti (Regione e Autorità Marittima) autorizzino esplicitamente l’applicazione dell’esenzione.

Inoltre, un altro aspetto centrale chiarito dal MASE riguarda la notifica anticipata dei rifiuti prodotti dalle navi.

In base agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 197/2021, l’operatore delegato (armatore, comandante o agente marittimo) deve trasmettere per via elettronica un modulo di notifica all’autorità marittima almeno 24 ore prima dell’arrivo in porto, o appena noto il porto di scalo.

Le informazioni confluiscono nel sistema informativo “SafeSeaNet”, che monitora il traffico e le operazioni portuali a livello europeo.

Gli obblighi di tracciabilità per gli impianti portuali

Ad ogni modo, sono tuttavia esenti dall’obbligo di cui sopra le navi di stazza inferiore a 300 GT (tonnellate di stazza lorda) e i pescherecci e le imbarcazioni da diporto con lunghezza inferiore a 45 metri.

Nel momento del conferimento dei rifiuti, il gestore dell’impianto portuale rilascia al comandante della nave una ricevuta di conferimento, che deve essere conservata a bordo per almeno due anni.

Infine, il punto più rilevante della risposta ministeriale riguarda gli obblighi di tracciabilità.
L’art. 4, comma 8, del D.Lgs. 197/2021 stabilisce chiaramente che i gestori degli impianti portuali di raccolta sono tenuti a:

In altre parole, è il gestore dell’impianto portuale, e non i singoli pescatori o diportisti, a dover adempiere agli obblighi di tracciabilità e comunicazione ambientale per i rifiuti conferiti.

Questo garantisce uniformità gestionale, semplifica le procedure per gli utenti del porto e assicura una tracciabilità completa fino allo smaltimento o recupero finale.

In altre parole, il MASE conclude che, per le navi soggette al D.Lgs. 196/2005, restano validi gli obblighi di tracciabilità previsti dagli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 197/2021.

Per i gestori degli impianti portuali di raccolta, invece, valgono gli obblighi dell’art. 4, comma 8, dello stesso decreto, incluso quello di iscrizione al RENTRI.

La risposta, pubblicata nella sezione Informazioni Ambientali del sito ministeriale, rappresenta un importante chiarimento operativo per autorità portuali, imprese di gestione, pescatori e diportisti.

Contribuendo in questo modo a rendere più chiaro e coerente il sistema di tracciabilità dei rifiuti prodotti in ambito marittimo.

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