Gli scarti derivanti dalla macellazione non possono essere automaticamente considerati sottoprodotti. La Cassazione interviene sulla loro qualificazione e conferma, nel caso esaminato, la responsabilità per lo smaltimento mediante interramento e per lo scarico irregolare di reflui industriali.

Quando gli scarti di macellazione devono essere considerati rifiuti e quando, invece, possono essere gestiti diversamente? A intervenire sulla questione è la Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 33955/2026, pronunciata il 17 giugno 2026.

Al centro del procedimento c’era l’attività di un’impresa operante nella macellazione di animali. Il suo amministratore era stato ritenuto responsabile, tra l’altro, di smaltimento non autorizzato di scarti di macellazione mediante interramento e dello scarico sul terreno di reflui industriali contenenti anche sangue animale.

La difesa contestava però la qualificazione attribuita ai residui, sostenendo che dovessero essere considerati sottoprodotti di origine animale e non rifiuti pericolosi. Una tesi che, nelle circostanze concrete accertate nel procedimento, non ha convinto la Cassazione.

Scarti di macellazione: perché la Cassazione li considera rifiuti

La vicenda era già passata attraverso due gradi di giudizio. La Corte d’appello di Cagliari aveva confermato nel novembre 2025 la precedente sentenza del Tribunale di Oristano, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per alcune contravvenzioni in materia di gestione dei rifiuti. 

Uno dei principali motivi del successivo ricorso in Cassazione riguardava proprio la natura degli scarti prodotti dall’attività di macellazione.

Sul punto la Suprema Corte considera decisivo anche il comportamento concretamente tenuto. Gli scarti erano stati infatti smaltiti attraverso il loro interramento indiscriminato in una buca scavata su un terreno, comportamento incompatibile, nel caso esaminato, con la tesi di una loro destinazione produttiva.

La Corte afferma quindi che gli scarti della macellazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano, nel caso in cui non sia ravvisabile un utilizzo produttivo in assenza di specifiche lavorazioni industriali, appartengono alla categoria dei rifiuti.

Il passaggio è particolarmente importante perché evita un automatismo che potrebbe risultare fuorviante. La semplice origine animale di un residuo non è stata ritenuta sufficiente, nel caso giudicato, per sottrarlo alla disciplina dei rifiuti. Occorre guardare alla situazione concreta e, in particolare, alla presenza di un effettivo utilizzo produttivo e alla gestione realmente effettuata.

La sentenza va però letta nel suo contesto: non afferma che qualsiasi residuo proveniente da un’attività di macellazione sia sempre e necessariamente un rifiuto. La decisione riguarda gli scarti oggetto dello specifico procedimento e le modalità con cui erano stati gestiti.

Interramento degli scarti e pericolosità: il rischio di contaminazione ambientale

Un secondo punto contestato dalla difesa riguardava la qualificazione degli scarti come rifiuti pericolosi.

Anche su questo aspetto la Cassazione conferma la valutazione effettuata dai giudici di merito. Secondo la sentenza, la qualificazione era stata adeguatamente motivata considerando l’attitudine degli scarti a subire processi di degradazione chimico-fisica in grado di determinare rischi di contaminazione ambientale.

La Corte richiama inoltre il possibile rischio per la salubrità dell’ambiente e la salute delle persone e degli altri animali quando tali materiali non vengono adeguatamente trattati.

Nel procedimento era stata contestata anche la natura non occasionale dello smaltimento. La Corte d’appello aveva valorizzato la quantità dei residui animali oggetto dell’illecito trattamento, ritenendola tale da escludere una condotta meramente episodica. La Cassazione considera questa valutazione adeguatamente motivata e non sindacabile in sede di legittimità.

La pronuncia richiama quindi l’attenzione degli operatori sulla necessità di valutare correttamente la natura dei materiali prodotti e, soprattutto, di non confondere la possibile valorizzazione di determinati residui con la possibilità di eliminarli al di fuori dei canali previsti dalla normativa.

Reflui della macellazione: avere un servizio autorizzato non esclude lo scarico illecito

La sentenza affronta anche un’altra questione interessante dal punto di vista della gestione ambientale.

Nel corso degli accertamenti era stato individuato uno scarico di reflui industriali diretto verso un terreno adiacente allo stabilimento. Secondo quanto ricostruito dai giudici, i liquidi contenevano anche sangue proveniente dalla macellazione.

La difesa aveva sottolineato che l’impresa disponeva di una convenzione con una società autorizzata al trattamento dei reflui, che periodicamente provvedeva al loro prelievo e smaltimento regolare.

Ma per la Cassazione questo elemento non elimina la rilevanza penale di un’eventuale modalità alternativa e illecita di smaltimento.

Il fatto che una parte dei reflui fosse affidata regolarmente a un soggetto specializzato non poteva quindi neutralizzare quanto accertato relativamente allo spandimento sul terreno dei reflui provenienti dall’attività produttiva.

È un passaggio particolarmente concreto per le imprese: disporre di un sistema autorizzato di gestione non rende irrilevanti eventuali condotte parallele effettuate al di fuori di quel circuito.

La Cassazione ha infine dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo in favore della Cassa delle ammende.

La sentenza offre dunque un’indicazione importante soprattutto sul piano operativo. La qualificazione di uno scarto non dipende semplicemente dal settore produttivo dal quale proviene o dal nome attribuito al materiale, ma deve essere valutata alla luce delle sue caratteristiche, della concreta possibilità di utilizzo e della gestione effettivamente posta in essere.

FAQ sugli scarti di macellazione

La sentenza non stabilisce un principio secondo cui qualsiasi scarto di macellazione debba essere sempre considerato un rifiuto. Nel caso esaminato, però, la Cassazione ha escluso la natura di sottoprodotto considerando anche l’assenza di un utilizzo produttivo senza specifiche lavorazioni e l’effettivo smaltimento mediante interramento.
Nel caso giudicato, la pericolosità è stata collegata alla loro capacità di andare incontro a processi di degradazione potenzialmente in grado di determinare contaminazione ambientale e rischi per la salute.
Gli scarti provenienti dalla macellazione erano stati interrati in una buca scavata su un terreno del quale l’imputato era comproprietario.
No, almeno secondo quanto stabilito nel caso esaminato. La presenza di un rapporto con un’impresa specializzata per il regolare smaltimento dei reflui non ha eliminato la rilevanza della diversa condotta consistente nello spandimento degli stessi su un terreno.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così gli effetti della decisione impugnata.
  • Contenuto ottimizzato con IA e verificato dall’autore.