L’Italia completa il recepimento della direttiva europea IED 2.0 sulle emissioni industriali. Con la pubblicazione del decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197, nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre, diventano definitive le modifiche alla normativa nazionale sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 12 novembre 2026, interviene principalmente sul D.Lgs. 152/2006, modificando la disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e introducendo disposizioni che interessano attività industriali, gestione delle risorse, produzione di rifiuti e allevamenti.
La novità rispetto all’approvazione preliminare dello schema di decreto, avvenuta a giugno, è che ora imprese e autorità competenti dispongono del testo normativo definitivo, comprese le disposizioni transitorie che stabiliscono quando applicare i nuovi requisiti.
Decreto IED 2.0, cosa cambia per le autorizzazioni ambientali
Il decreto legislativo 197/2026 recepisce la direttiva (UE) 2024/1785, che aggiorna la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e interviene anche sulla normativa europea relativa alle discariche di rifiuti.
Uno degli aspetti centrali riguarda il ruolo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, lo strumento attraverso il quale vengono definite le condizioni di esercizio delle installazioni industriali soggette alla disciplina.
Il nuovo testo amplia espressamente gli obiettivi dell’AIA, che non riguardano soltanto la prevenzione e la riduzione delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, ma comprendono anche la riduzione della produzione di rifiuti, il miglioramento dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse, la promozione dell’economia circolare e la decarbonizzazione.
Si tratta di un cambiamento significativo nell’impostazione della normativa: la valutazione delle prestazioni ambientali degli impianti assume una dimensione più ampia rispetto al solo controllo delle sostanze inquinanti.
Per le imprese, questo significa che la gestione delle risorse e l’impatto complessivo dei processi produttivi acquistano maggiore rilevanza nell’ambito delle condizioni autorizzative.
Rimane centrale il riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT), utilizzate per individuare le prestazioni ambientali da rispettare e orientare l’aggiornamento delle autorizzazioni.
Il recepimento rafforza quindi il collegamento tra le prescrizioni applicabili agli impianti e l’evoluzione delle tecnologie industriali, senza però prevedere un adeguamento indistinto e immediato di tutte le installazioni già autorizzate.
Impianti industriali e gestione dei rifiuti: le scadenze del testo definitivo
Uno degli elementi più importanti del decreto riguarda le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 43, che differenziano i tempi di applicazione delle nuove prescrizioni.
Per alcune installazioni già in esercizio e autorizzate, determinate disposizioni si applicheranno in occasione del riesame o dell’aggiornamento dell’autorizzazione, con termini massimi individuati dalla normativa.
In particolare, per specifici obblighi riferiti alle installazioni esistenti, il decreto prevede un termine che può arrivare al 1° settembre 2036. Non significa, tuttavia, che tutte le imprese possano attendere quella data: l’applicazione dipende dalla disposizione interessata, dalla tipologia di installazione e dal relativo procedimento autorizzativo.
Per alcune attività che entrano nel campo di applicazione della disciplina, il decreto stabilisce scadenze differenti.
Le installazioni che svolgono determinate lavorazioni industriali, comprese specifiche attività di trasformazione dei metalli e finitura dei tessili, possono essere interessate da disposizioni applicabili dal 1° luglio 2030, nelle condizioni previste dall’articolo 43.
Per altre categorie di installazioni, i tempi dipendono dalla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT pertinenti, con un termine massimo che, in determinati casi, è fissato al 1° settembre 2034.
Questo sistema di scadenze differenziate è particolarmente importante per gli operatori ambientali, perché evita di considerare l’entrata in vigore del decreto come una data unica per l’adeguamento di tutti gli impianti.
La distinzione riguarda anche gli impianti coinvolti nella gestione dei rifiuti: la verifica degli obblighi deve essere effettuata in relazione all’attività autorizzata e alle disposizioni effettivamente applicabili, senza presumere che ogni struttura sia soggetta agli stessi nuovi requisiti.
Il decreto contiene inoltre disposizioni relative alle garanzie finanziarie connesse alle relazioni di riferimento già presentate. In determinate situazioni, qualora la garanzia prevista non sia stata ancora prestata, il gestore dovrà provvedere entro dodici mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.
Allevamenti intensivi e nuove prescrizioni: attuazione graduale
Un’altra parte rilevante del recepimento riguarda le emissioni derivanti dagli allevamenti, che vengono inserite nel quadro aggiornato della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.
Il decreto introduce l’allegato VIII-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, dedicato alle attività di allevamento interessate dalla nuova disciplina.
Anche in questo caso, il legislatore ha previsto un’applicazione progressiva, evitando che tutti gli allevamenti coinvolti debbano adeguarsi contemporaneamente.
L’articolo 43 collega le scadenze all’entrata in vigore delle pertinenti norme operative e alla capacità produttiva, espressa in UBA, unità di bestiame equivalente.
Per le installazioni con capacità pari o superiore a 600 UBA, le nuove disposizioni si applicheranno dopo quattro anni dall’entrata in vigore delle norme operative richiamate dal decreto.
Il termine diventa di cinque anni per le installazioni con capacità pari o superiore a 400 UBA e di sei anni per le altre installazioni rientranti nell’allegato VIII-bis.
Le regioni e le province autonome potranno inoltre calendarizzare in anticipo la presentazione delle relative istanze, secondo quanto consentito dalla disposizione transitoria.
La disciplina tiene quindi conto delle differenze dimensionali tra gli allevamenti, ma richiederà agli operatori di verificare con attenzione le modalità di calcolo della capacità produttiva e i successivi provvedimenti attuativi.
Nuove regole dal 12 novembre 2026: cosa devono verificare le imprese
Il 12 novembre 2026 segna l’entrata in vigore del decreto legislativo 197/2026, ma non coincide con l’applicazione immediata di ogni nuova prescrizione.
Per le imprese soggette ad AIA, il primo passaggio sarà individuare quali disposizioni riguardano la propria installazione e verificare le scadenze applicabili, anche in relazione alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili e agli eventuali procedimenti di riesame.
Il decreto prevede inoltre un aggiornamento delle disposizioni tariffarie. L’articolo 43 stabilisce che, nelle more degli aggiornamenti previsti, le tariffe istruttorie e quelle relative ai controlli siano incrementate del 20% rispetto agli importi applicabili secondo la disciplina precedente.
È una previsione con possibili conseguenze economiche per gli operatori, che si aggiunge agli investimenti eventualmente necessari per adeguare gli impianti ai nuovi requisiti.
Dal punto di vista ambientale, il recepimento della IED 2.0 rafforza l’obiettivo di integrare il controllo delle emissioni con la gestione delle risorse e la prevenzione dei rifiuti.
Rimane però una questione concreta: l’efficacia della riforma dipenderà anche dalla capacità delle autorità competenti di gestire gli aggiornamenti autorizzativi e i controlli, garantendo criteri applicativi chiari e tempi compatibili con le esigenze delle imprese.
La pubblicazione del decreto rappresenta quindi un passaggio normativo definitivo, ma l’attuazione operativa richiederà un percorso differenziato, scandito dalle disposizioni transitorie e dagli ulteriori atti previsti dalla normativa.
FAQ – Decreto IED 2.0 ed emissioni industriali
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