Con la risposta all’interpello n. 110619 dell’11 giugno 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti fondamentali sul trattamento di fanghi e rifiuti in arrivo da terzi presso impianti di depurazione urbani.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Il MASE chiarisce le modalità di accoglienza dei fanghi da depurazione in regime di deroga

Il trattamento dei fanghi di depurazione provenienti da impianti terzi rappresenta un tema di particolare rilievo per i gestori di impianti autorizzati, soprattutto alla luce delle implicazioni normative connesse alle categorie IPPC e alle autorizzazioni ambientali integrate. 

Con l’interpello n. 110619 dell’11 giugno 2025, un soggetto ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) se fosse possibile accogliere fanghi provenienti da altri impianti. 

La richiesta è valida anche in assenza di sezioni impiantistiche separate per il trattamento, e come questi conferimenti influiscano sul computo delle soglie previste dalle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b.

La prima questione posta all’attenzione del Ministero riguarda l’ammissibilità del trattamento di fanghi da terzi in un impianto di depurazione già autorizzato:

Secondo il MASE, in linea con quanto previsto dall’articolo 110, comma 3, lettera c) del Testo Unico Ambientale (TUA), tali impianti possono accogliere fanghi da altri depuratori in regime di deroga. 

Questa possibilità è ammessa anche nel caso in cui, sin dalle fasi iniziali del processo, si verifichi una commistione con altri rifiuti sottoposti a differenti regimi autorizzativi, purché non vi sia violazione delle condizioni poste dalle autorizzazioni esistenti.

Il chiarimento consente agli impianti di ottimizzare le capacità di trattamento disponibili, agevolando la gestione congiunta dei fanghi anche in assenza di linee impiantistiche dedicate.

Commistione e soglie IPPC: cosa va conteggiato

Una seconda questione riguarda la verifica delle soglie quantitative previste dalle categorie IPPC 5.3.a e 5.3.b, che richiedono specifica attenzione in presenza di rifiuti provenienti da terzi.

Il Ministero distingue due situazioni operative:

Questa distinzione è cruciale per evitare il superamento involontario dei limiti stabiliti dal legislatore europeo per le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Dal punto di vista pratico, i gestori degli impianti dovranno prestare particolare attenzione alla qualificazione del flusso in ingresso

La natura del trattamento subito dai fanghi presso l’impianto di provenienza rappresenta un elemento discriminante per la loro classificazione, con impatti diretti:

Non meno importante è la verifica dei limiti impiantistici previsti dall’autorizzazione in essere, considerando che ogni ulteriore conferimento in deroga può richiedere adeguati controlli ambientali e un aggiornamento delle pratiche gestionali.

Verso una gestione integrata e conforme alla normativa

L’intervento del MASE fornisce un utile orientamento interpretativo per gli operatori del settore, ma richiama anche la necessità di rafforzare la pianificazione tecnica e amministrativa delle attività di trattamento. 

Un approccio prudente e documentato può ridurre il rischio di non conformità, soprattutto in contesti dove la flessibilità operativa è richiesta per far fronte a picchi di produzione o esigenze straordinarie.

In un’ottica più ampia, la possibilità di gestire fanghi da terzi rappresenta anche una leva per l’ottimizzazione del sistema impiantistico nazionale, favorendo il recupero di materia in un contesto di economia circolare e riducendo la pressione sui siti di smaltimento.

Il chiarimento del MASE consente di interpretare correttamente le condizioni per il trattamento dei fanghi di depurazione provenienti da altri impianti, distinguendo tra rifiuti ancora da trattare e rifiuti già trattati. 

Per gli operatori, ciò significa maggiore responsabilità nella corretta classificazione dei flussi, ma anche nuove opportunità per una gestione più efficiente e sostenibile dei fanghi.

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