E’ stata ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE la rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493, che aggiorna alcune disposizioni sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra.

Nello specifico, la rettifica assicura una maggiore precisione interpretativa per gestori e autorità competenti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Chiarezza normativa per un sistema ETS più coerente sul monitoraggio dei gas serra 

Come anticipato, il 9 ottobre 2025, la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ha reso nota la Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493, adottato dalla Commissione il 23 settembre 2024.

Il provvedimento, che integra il regolamento (UE) 2018/2066, rappresenta un passo tecnico ma significativo nel quadro della governance delle emissioni di gas a effetto serra. La quale è regolata dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Nello specifico, l’obiettivo della rettifica è quello di rendere il testo normativo più chiaro, coerente e facilmente applicabile dai soggetti obbligati. Tutto ciò senza introdurre nuovi oneri o variazioni sostanziali.

Si tratta dunque di una revisione interpretativa e redazionale, finalizzata a evitare ambiguità operative per gli impianti e gli operatori che rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissione (ETS).

Uno dei punti chiave della rettifica riguarda l’articolo 39, paragrafo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.

In questa sezione, la Commissione ha voluto chiarire come debba essere determinata la frazione di biomassa e quella con fattore di emissione pari a zero nel caso di utilizzo di biogas.

Secondo la nuova formulazione, il gestore può calcolare tali frazioni facendo riferimento alla documentazione di acquisto del biogas, purché essa indichi un valore energetico equivalente.

Questa precisazione mira a evitare discrepanze interpretative tra gli Stati membri. Nello specifico, fornendo un metodo univoco per la determinazione del contributo della biomassa ai fini del monitoraggio delle emissioni.


La distinzione tra biogas e gas naturale di origine fossile è cruciale, poiché il primo, quando proveniente da fonti rinnovabili, ha un impatto climatico nettamente inferiore.

Rendere più preciso il modo in cui i gestori possono attestare la quota di biogas utilizzata con fattore di emissione zero è essenziale per mantenere l’integrità ambientale del sistema ETS.

RFNBO e RCF: chiarezza sulle fonti rinnovabili nel gas naturale

Un’ulteriore modifica di rilievo è stata introdotta all’articolo 39 bis, paragrafo 5. In particolare, quest’ultimo riguarda le fonti rinnovabili di combustibili non biologici (RFNBO) e i combustibili riciclati di origine fossile (RCF).

Anche in questo caso, la rettifica specifica che il gestore può determinare sia la frazione di RFNBO o RCF sia la frazione con fattore di emissione pari a zero.

Ciò purché la quantità sia stata immessa nella rete del gas naturale e documentata tramite atti di acquisto di pari valore energetico.

Si tratta di un chiarimento importante, che riconosce la crescente integrazione tra sistemi energetici tradizionali e rinnovabili, in linea con la strategia europea di decarbonizzazione.

Con questa correzione, la Commissione assicura che anche le nuove forme di energia a basso impatto, come i combustibili sintetici e i gas derivanti da processi di riciclo, possano essere correttamente contabilizzate all’interno del sistema ETS.

La rettifica interviene anche sugli articoli 53 bis, paragrafo 4, punto i) e 54 bis, paragrafo 6, lettera a). Nei quali viene modificata l’espressione “a cui è fornito” in “in cui è fornito”.

Una variazione linguistica apparentemente minima, ma fondamentale per evitare errori di interpretazione nella gestione dei carburanti ammissibili per l’aviazione.

Il riferimento corretto, infatti, deve essere all’aerodromo in cui il carburante è fornito, non a quello di destinazione.

Questa puntualizzazione risponde alla necessità di uniformare i criteri di tracciabilità del carburante all’interno del sistema di monitoraggio delle emissioni nel trasporto aereo. Ovvero un settore in cui la precisione dei dati è determinante per la contabilizzazione delle quote ETS.

Nessun nuovo obbligo, ma maggiore trasparenza e uniformità

È importante sottolineare che la rettifica non introduce nuovi adempimenti per i gestori o gli operatori. Piuttosto si limita a rendere il quadro regolatorio più trasparente e coerente con le norme tecniche di monitoraggio previste dal regolamento 2018/2066.

In questo modo, la Commissione europea prosegue il suo lavoro di armonizzazione normativa, volto a ridurre le differenze interpretative tra i Paesi membri e a garantire uniformità nella rendicontazione delle emissioni di gas serra.

Una maggiore chiarezza normativa, infatti, consente agli operatori di pianificare meglio le attività di monitoraggio e comunicazione. Di conseguenza, migliorando anche l’efficienza dei controlli da parte delle autorità competenti.

In altre parole, la rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 si inserisce nel più ampio contesto della strategia europea per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, obiettivo cardine del Green Deal europeo.

Ogni intervento di precisazione normativa, anche se di natura tecnica, contribuisce infatti a rafforzare la credibilità del sistema ETS e a sostenere il percorso di riduzione delle emissioni nei settori industriali e nei trasporti.

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