Il quesito del Comune di Cerro Tanaro affronta la complessa applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto per terre e rocce da scavo, con particolare riguardo a siti di bonifica, riporti e materiali antropici.
Richiedendo dunque un’analisi puntuale della normativa ambientale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Ripensare EoW significa chiarire criteri, limiti, autorizzazioni e responsabilità in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto
Come sappiamo, nel campo della gestione dei rifiuti, uno dei temi più complessi riguarda la qualificazione come rifiuto oppure la sua trasformazione in materia riutilizzabile o “non-rifiuto”.
Il caso specifico dell’istanza presentata dal Comune di Cerro Tanaro (AT) ai sensi dell’articolo 3‑septies del D.Lgs. 152/2006 illustra la delicatezza delle scelte interpretative quando si tratta di terre e rocce da scavo che provengono da siti di bonifica, riporti o materiali eterogenei di origine antropica.
Innanzitutto occorre richiamare il quadro normativo di riferimento: il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il cosiddetto “Testo unico ambientale”), il quale disciplina in modo complessivo le materie ambientali e stabilisce all’articolo 183 la definizione di rifiuto, recupero e riciclo.
In particolare, l’articolo 3-septies dello stesso decreto consente agli enti locali, regioni, associazioni di categoria e di protezione ambientale di chiedere al Ministero interpretazioni nella materia ambientale.
Offrendo così un utile strumento interpretativo e di orientamento per l’applicazione delle norme.
In parallelo, il D.M. 28 giugno 2024, n. 127 introduce un regolamento specifico relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste, EoW) per «rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale».
Chiarimenti su limiti, trattamenti, autorizzazioni e definizione di End of Waste
Come accennato, dunque, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti su sei quesiti relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste, EoW) per terre e rocce da scavo derivanti da siti di bonifica, riporti e materiali antropici.
Per il primo quesito (a), viene precisato che le terre e rocce provenienti da siti contaminati o da rifiuti interrati sono escluse dal D.M. 127/2024.
Pertanto non possono seguire il regime automatico previsto dal regolamento ma devono essere trattate attraverso autorizzazioni “caso per caso”, con valutazioni specifiche da parte delle autorità competenti.
Nel secondo punto (b) si chiarisce che il D.M. 127/2024, pur non applicandosi direttamente ai materiali esclusi, può fungere da riferimento tecnico nei procedimenti autorizzativi.
Ciò poiché fornisce parametri utili alla verifica delle condizioni previste dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
Con riferimento al terzo quesito (c), il Ministero specifica che il solo trattamento meccanico (come trito o vagliatura) non garantisce automaticamente il rispetto dei limiti più restrittivi della colonna A.
La decisione spetta dunque all’autorità competente, che deve valutare caso per caso la natura degli inquinanti e la finalità del recupero.
Per il quarto punto (d), relativo alla miscelazione dei lotti di aggregato recuperato, si ribadisce che questa non è ammessa prima della verifica di conformità, mentre le modalità e i tempi successivi devono essere stabiliti nell’autorizzazione “caso per caso”.
Nel quinto quesito (e) si afferma che le autorizzazioni già rilasciate senza parere vincolante di ISPRA restano valide fino alla scadenza, in virtù del principio tempus regit actum, ma dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni in sede di rinnovo.
Infine, il sesto punto (f) stabilisce che l’utilizzo di rifiuti in regime semplificato in discarica non comporta automaticamente la cessazione della qualifica di rifiuto.
La definizione EoW è dunque possibile solo se sono soddisfatte tutte le condizioni dell’art. 184-ter, altrimenti si tratta di ordinario recupero.
Quali sono le indicazioni operative per l’operatore e l’autorità competente?
Da questa analisi emergono alcuni punti operativi che gli operatori, le imprese e le autorità localizzate (Regioni, Province, Comuni) devono tenere a mente:
- Verificare l’ambito di applicazione: la prima domanda è se il materiale rientra nel D.M. 127/2024 oppure ne è escluso (siti contaminati, rifiuti interrati, etc). Se è escluso: si avvia l’autorizzazione «caso per caso».
- Definire il corretto iter autorizzativo: per le fattispecie “escluse” dal regolamento standard, l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e le linee guida della SNPA n. 41/2022, offrono il quadro per autorizzazioni «caso per caso», con imprescritto coinvolgimento di ISPRA o dell’Agenzia ambientale competente.
- Analisi tecnico-ambientale puntuale: concentrazioni in ingresso, tipologia dei trattamenti (meccanico, chimico, biologico), idoneità a destinazione d’uso specifica vanno documentate e valutate.
- Gestione dei lotti e qualità del recuperato: rispettare le condizioni dell’art. Allegato 1 c) del D.M. 127/2024, prevedere sistemi di verifica e tracciabilità dei lotti; la miscelazione post-verifica richiede condizioni definite nell’autorizzazione.
- Tempus regit actum e adeguamento normativo: le autorizzazioni antecedenti all’adeguamento normativo restano valide sino alla scadenza, ma al rinnovo vanno coerenti con l’attuale quadro (incluso il parere vincolante).
- EoW vs. semplice recupero: l’operatore deve distinguere chiaramente se sta perseguendo la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) oppure un’attività di recupero/riutilizzo; nel secondo caso la disciplina è diversa.
Quali prospettive e criticità rimangono aperte in merito alla cessazione della qualifica del rifiuto?
Nonostante i chiarimenti forniti, permangono alcune aree che richiedono attenzione pratica:
- La destinazione d’uso del sito resta un elemento critico: la tutela dell’ambiente e della salute va valutata in funzione del sito specifico, tipologia dei materiali e destinazione.
- La semplicità del trattamento meccanico (trito/vagliatura) potrebbe non bastare a garantire l’idoneità ambientale, specie per terre da bonifica con concentrazioni inquinanti più elevate.
- La miscelazione dei lotti dopo verifica di conformità rimane una zona grigia: è fondamentale che l’autorizzazione definisca tempi, modalità e condizioni.
- L’operatore deve essere consapevole che ottenere il titolo EoW comporta obblighi documentali, monitoraggio, verifiche di qualità, tracciabilità, nonché l’osservanza delle condizioni poste dall’autorità competente.
- Infine, l’evoluzione normativa e l’interpretazione ministeriale continuano ad essere rilevanti: l’istituto dell’interpello ex art. 3-septies rappresenta uno strumento utile per orientarsi, ma non esime dalla responsabilità dell’operatore e dell’autorità autorizzatrice.
In altre parole, l’istanza del Comune di Cerro Tanaro mette in rilievo una questione di grande importanza.
Ovvero come interpretare e applicare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto per terre e rocce da scavo, specialmente quando provengono da siti di bonifica, riporti o materiali antropici, in presenza di normative stratificate (D.Lgs. 152/2006, D.M. 127/2024) e della necessità, in molti casi, di un’autorizzazione ‘caso per caso’.
Gli operatori, ma anche le autorità preposte, devono dunque muoversi con precisione. Solo così sarà possibile dare concretezza al principio dell’economia circolare senza abbassare gli standard di tutela ambientale e salute pubblica.
In tal senso, l’interpello non è una mera richiesta formale, ma occasione di chiarimento e orientamento che richiede un approccio tecnico-giuridico accurato.

