Con un recente interpello ambientale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito i dubbi sulla miscelazione dei rifiuti inerti nella produzione di aggregati recuperati, precisando quando l’operazione è consentita e a quali condizioni operative.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
La richiesta di chiarimento della Provincia di Campobasso in merito alla miscelazione dei rifiuti inerti
Come anticipato, la Provincia di Campobasso aveva di recente presentato un’istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006.
In particolare, si chiedevano chiarimenti circa la possibilità di autorizzare un’operazione di miscelazione dei rifiuti prima del processo di recupero volto alla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste).
Il quesito nasce nell’ambito dell’applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali inerti da costruzione e demolizione, nonché per altri rifiuti minerali non pericolosi.
L’obiettivo dell’interpello era comprendere se fosse possibile rilasciare un’autorizzazione specifica per la miscelazione, da eseguire prima del trattamento vero e proprio, finalizzato alla produzione di aggregato recuperato conforme ai criteri del decreto.
In questo contesto, il MASE, nella sua risposta, ha prima di tutto ricostruito il contesto normativo applicabile.
In primo luogo, l’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 definisce la disciplina generale della cessazione della qualifica di rifiuto.
Nello specifico, questo stabilisce che un rifiuto può cessare di essere tale se sottoposto a un’operazione di recupero che produca materiali conformi a specifici criteri ambientali e tecnici.
A tale disciplina si aggiunge il D.M. 127/2024, che fornisce le regole operative per la produzione di aggregati recuperati da rifiuti inerti.
Il decreto elenca, nell’allegato 1, le tipologie di rifiuti ammesse e ne disciplina le fasi di trattamento, dalla verifica preliminare alla lavorazione meccanica.
Infine, il MASE richiama anche il D.M. 5 febbraio 1998, che regola le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti non pericolosi, applicabile in parte ai casi di messa in riserva e pretrattamento previsti dal decreto più recente.
Le valutazioni tecniche del MASE e dell’ISPRA
Il Ministero, sulla base del parere tecnico di ISPRA (nota n. 134748 del 16 luglio 2025), ha chiarito che nella produzione di aggregato recuperato possono essere impiegati solo i rifiuti inerti non pericolosi elencati nella Tabella 1 del D.M. 127/2024.
Questi devono provenire da attività di costruzione e demolizione o da altre fonti minerali e devono essere sottoposti, prima del trattamento, a specifiche verifiche documentali e visive, per accertarne la conformità.
Una volta verificata la conformità, i rifiuti devono essere collocati in aree di messa in riserva (R13) dedicate esclusivamente a ciascuna tipologia, per evitare ogni forma di miscelazione accidentale con rifiuti non ammessi.
Tale prescrizione risponde a un principio di tracciabilità e controllo, fondamentale nella gestione dei materiali destinati a diventare End of Waste.
Tuttavia, durante la successiva fase di lavorazione meccanica, che comprende operazioni come frantumazione, vagliatura e altre, può essere prevista anche una miscelazione controllata tra i rifiuti conformi e compatibili, purché non venga compromesso il recupero e la qualità finale dell’aggregato.
Inoltre, il punto centrale della risposta ministeriale riguarda la qualificazione dell’operazione di miscelazione.
Il MASE richiama dunque l’operazione R12, definita nell’allegato C, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, come “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R11”.
Secondo la nota 7 del medesimo allegato, la R12 può includere anche operazioni preliminari come la cernita, la frantumazione, la triturazione o il raggruppamento, purché finalizzate a un successivo recupero effettivo.
Alcune implicazioni pratiche per gli operatori del settore
Alla luce della definizione di cui sopra, dunque, il Ministero chiarisce che la miscelazione dei rifiuti inerti ammessi dal D.M. 127/2024 può essere considerata parte integrante del processo di recupero finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Non si tratta dunque di un’operazione autonoma che richieda una specifica autorizzazione R12, né comporta una nuova classificazione del rifiuto, a condizione che:
- i rifiuti siano esclusivamente quelli elencati nella Tabella 1 del decreto;
- l’operazione non alteri le caratteristiche chimico-fisiche in modo da compromettere la qualità del materiale recuperato;
- siano rispettate le condizioni di sicurezza e tracciabilità previste nelle norme tecniche.
In altre parole, il chiarimento fornito dal MASE assume notevole rilievo per gli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti inerti, in particolare per quelli che operano in regime semplificato ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006.
Gli operatori non dovranno richiedere ulteriori autorizzazioni per le operazioni di miscelazione interne al ciclo di recupero, purché rispettino le prescrizioni tecniche e gestionali del decreto.
Questo orientamento contribuisce a semplificare le procedure amministrative, evitando duplicazioni autorizzative, e al tempo stesso mantiene saldi i principi di tutela ambientale e di controllo sulla qualità del materiale recuperato.
Dal punto di vista operativo, le imprese dovranno comunque garantire una rigorosa separazione dei flussi di rifiuto durante la fase di stoccaggio e una documentazione puntuale delle fasi di lavorazione, in modo da dimostrare la conformità ai requisiti del D.M. 127/2024.

