Il Regolamento (UE) 2025/2439 modifica il quadro applicativo del CLP aggiornato nel 2024, introducendo proroghe e periodi transitori più ampi. In particolare, l’obiettivo è bilanciare chiarezza normativa, competitività delle imprese e tutela della salute e dell’ambiente.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
CLP: nuove scadenze per etichettatura, rietichettatura e classificazione di sostanze e miscele in base al Regolamento
Il nuovo Regolamento (UE) 2025/2439, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 26 novembre 2025, interviene sul quadro normativo relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, modificando il precedente Regolamento (UE) 2024/2865.
Le modifiche riguardano soprattutto le date di applicazione delle nuove prescrizioni e le relative disposizioni transitorie, con l’obiettivo di garantire maggiore coerenza, semplificazione e sostenibilità tecnica per le imprese coinvolte.
L’Unione europea riconosce da anni l’importanza del regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008) come cardine per la tutela della salute umana e dell’ambiente.
Tuttavia, gli aggiornamenti introdotti negli ultimi anni, in particolare con il Regolamento 2024/2865, hanno evidenziato criticità operative e oneri amministrativi rilevanti.
A ciò si aggiunge il contesto delineato dalla Relazione Draghi del 2024, che ha segnalato come la crescente complessità normativa rischi di minacciare la competitività delle imprese europee, soprattutto nei settori maggiormente regolamentati.
È proprio alla luce di questo quadro che la Commissione ha ritenuto necessario proporre una revisione mirata.
In particolare, volta a introdurre un differimento selettivo delle nuove norme relative alla formattazione delle etichette, ai requisiti informativi, alla pubblicità, alle vendite a distanza e ai termini per rietichettature successive a cambiamenti classificativi.
Uno dei punti più rilevanti riguarda infatti gli obblighi di etichettatura dei prodotti chimici.
Il Regolamento 2024/2865 aveva introdotto nuovi requisiti molto dettagliati per la formattazione delle etichette, per la riorganizzazione delle informazioni e per termini di aggiornamento più stringenti.
Tuttavia, un’analisi approfondita dei costi sostenuti dalle imprese ha mostrato come tali prescrizioni, pur perseguendo finalità condivisibili, potessero risultare difficili da implementare nel breve periodo.
Il risultato è stata la decisione di rinviare l’applicazione delle misure, lasciando più tempo agli operatori economici per adeguarsi e agli Stati membri per garantire un’applicazione omogenea.
Etichettatura dei carburanti e nuove proroghe: verso un’applicazione più graduale
Inoltre, il discorso diventa ancora più concreto nel settore dei carburanti e delle stazioni di servizio, dove il regolamento del 2024 aveva previsto obblighi di etichettatura particolarmente stringenti.
Vale a dire specifica indicazione del fornitore, quantità nominale, identificatore unico di formula.
Tali misure sono state giudicate dalla Commissione poco praticabili e sproporzionate, poiché avrebbero comportato costi significativi senza un reale beneficio in termini di sicurezza.
Anche queste prescrizioni, dunque, sono state ulteriormente rinviate in attesa di una revisione più equilibrata.
Il Regolamento 2025/2439 modifica dunque le tempistiche relative all’entrata in vigore delle varie disposizioni. In particolare:
- alcune parti del Regolamento 2024/2865 si applicheranno dal 1º luglio 2026;
- altre entreranno in vigore dal 1º gennaio 2027;
- un ulteriore gruppo di disposizioni inizierà ad applicarsi dal 1º gennaio 2028.
La suddivisione in scadenze progressive riflette la volontà del legislatore europeo di garantire un adeguamento graduale, tenendo conto dei diversi settori industriali coinvolti e delle tecnologie necessarie per rispettare le nuove prescrizioni.
Deroghe, scadenze e applicabilità del regolamento: cosa resta invariato e cosa cambia
Parallelamente al rinvio delle date principali, il regolamento contiene una serie di deroghe transitorie che consentono alle imprese di continuare a classificare, etichettare e imballare sostanze e miscele secondo la normativa precedente per periodi più lunghi rispetto a quanto originariamente previsto.
Ad esempio, fino al 30 giugno 2026 sarà possibile utilizzare la versione del CLP modificata solo da alcune parti del regolamento 2024/2865, mentre altre deroghe estendono questa possibilità fino al 31 dicembre 2026 o addirittura al 31 dicembre 2027.
Queste misure transitorie non rappresentano soltanto una concessione tecnica, ma incarnano un principio fondamentale: l’adattamento graduale e proporzionato dell’industria alle nuove norme, senza interrompere la continuità operativa né generare costi insostenibili.
È importante sottolineare che il regolamento non modifica ogni parte del quadro normativo introdotto nel 2024. Alcune disposizioni infatti, specialmente quelle ritenute essenziali per la tutela della salute e dell’ambiente, restano invariate.
La scelta di mantenere ferme determinate scadenze rispecchia un’attenzione costante all’equilibrio tra competitività industriale e sicurezza dei consumatori, che costituisce uno dei principi cardine della legislazione europea sui prodotti chimici.
Infine, l’articolo 2 del Regolamento 2025/2439 stabilisce l’entrata in vigore formale dell’atto.
Vale a dire che il regolamento diventa applicabile venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e, come previsto per gli atti di questo tipo, è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

