Un avviso pubblicato sul portale RENTRI chiarisce le conseguenze operative della recente conversione in legge del decreto-legge n. 200/2025: fino al 15 settembre 2026 sarà ancora possibile utilizzare il FIR cartaceo come alternativa al formulario digitale.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
FIR cartaceo fino al 15 settembre 2026: cosa chiarisce l’avviso pubblicato sul portale RENTRI
Il percorso di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti continua, ma con tempi leggermente più distesi.
Un avviso pubblicato sul portale RENTRI ha infatti chiarito gli effetti operativi delle modifiche introdotte dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito nella legge 27 febbraio 2026, n. 26, entrata in vigore il 1° marzo 2026.

La novità principale riguarda il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), il documento che accompagna ogni trasporto di rifiuti dal produttore fino all’impianto di destinazione.
In questa fase di transizione verso il sistema digitale previsto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, il legislatore ha scelto di mantenere per un periodo limitato la possibilità di utilizzare anche il formato tradizionale cartaceo.
Il chiarimento pubblicato sul portale RENTRI conferma quindi che fino al 15 settembre 2026 il FIR potrà continuare a essere emesso in formato cartaceo, come alternativa al formulario digitale previsto dal nuovo sistema di tracciabilità.
Si tratta di una soluzione che mira a facilitare l’adattamento degli operatori, evitando criticità operative nella fase iniziale di implementazione del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
Il riferimento normativo principale è contenuto nell’articolo 13 del decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025, convertito successivamente nella legge n. 26/2026.
In particolare, il nuovo comma 5-bis stabilisce che, a partire dalla data individuata dal regolamento RENTRI e fino al 15 settembre 2026, il formulario di identificazione dei rifiuti può essere emesso anche in formato cartaceo.
In alternativa dunque alle modalità digitali previste dal decreto ministeriale 59/2023.
Il rinvio delle sanzioni legate alla trasmissione dei dati
In altre parole, il sistema non impone da subito l’utilizzo esclusivo del formulario digitale. Durante questa fase transitoria gli operatori della filiera potranno scegliere tra due modalità operative:
- il FIR digitale, gestito attraverso il sistema RENTRI;
- il FIR cartaceo, secondo il modello tradizionale già utilizzato negli anni precedenti.
La scelta di mantenere questo doppio binario è stata motivata dalla necessità di garantire una transizione graduale verso il nuovo sistema informatico.
Ciò vale soprattutto per le imprese che stanno ancora completando l’adeguamento tecnologico e organizzativo richiesto dalla digitalizzazione dei flussi informativi.
La legge di conversione introduce anche un altro elemento di rilievo per gli operatori: il rinvio dell’applicazione delle sanzioni relative alla trasmissione dei dati al RENTRI.
Con l’inserimento del comma 10-bis nell’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, viene stabilito che le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari si applicheranno solo a partire dal 15 settembre 2026.
Questo significa che, nella fase iniziale di funzionamento del sistema, eventuali errori o omissioni nella trasmissione delle informazioni relative ai FIR non saranno immediatamente sanzionati, almeno per quanto riguarda la comunicazione dei dati al registro elettronico.
L’obiettivo della norma è chiaramente quello di favorire una fase di apprendimento e adattamento per imprese, trasportatori e impianti di destinazione, evitando che difficoltà tecniche o organizzative si traducano subito in sanzioni amministrative.
Uno degli aspetti più importanti chiariti dall’avviso pubblicato sul portale RENTRI riguarda le implicazioni operative della scelta del formato del formulario.
Il sistema infatti funziona secondo una logica molto precisa: il formato del FIR viene determinato dal produttore o detentore del rifiuto, cioè dal soggetto che emette il documento all’inizio del trasporto.
Una fase di transizione verso la tracciabilità digitale
La scelta iniziale di cui sopra condiziona poi l’intera gestione del formulario lungo tutta la filiera.
In particolare:
- se il produttore emette il FIR in formato digitale, tutti gli altri soggetti coinvolti – trasportatore e destinatario – dovranno gestire lo stesso documento esclusivamente attraverso il sistema digitale;
- se invece il FIR viene emesso in formato cartaceo, l’intero processo dovrà continuare con la gestione cartacea fino alla conclusione del trasporto.
Non è quindi possibile convertire il formulario da cartaceo a digitale o viceversa durante il viaggio del rifiuto. La modalità scelta all’origine deve essere mantenuta da tutti i soggetti coinvolti.
Questo principio serve a garantire coerenza e tracciabilità del documento, evitando duplicazioni o incongruenze tra sistemi diversi.
In altre parole, per le imprese della filiera dei rifiuti il quadro che emerge è relativamente chiaro.
Fino alla metà di settembre 2026 sarà possibile continuare a utilizzare il formulario cartaceo, ma le aziende sono comunque chiamate a prepararsi progressivamente al passaggio definitivo al sistema digitale.
Questo significa, in concreto:
- verificare la propria posizione rispetto agli obblighi di iscrizione al RENTRI;
- adeguare i sistemi informativi aziendali alla gestione del FIR digitale;
- formare il personale coinvolto nella compilazione e gestione dei formulari;
- valutare con attenzione quale formato utilizzare nella fase transitoria.
La scelta tra cartaceo e digitale, infatti, non è neutra: una volta emesso il formulario, tutta la filiera dovrà operare con lo stesso sistema.
Per questo motivo molte imprese stanno già iniziando a sperimentare l’utilizzo del formato digitale, anche se la normativa consente ancora il ricorso al modello tradizionale.

