Bruciare sfalci, potature e altri residui vegetali sul terreno agricolo non è sempre consentito. Di recente, la Cassazione ha ribaditi i limiti da rispettare e ha chiarito quando l’abbruciamento può trasformarsi in gestione illecita di rifiuti. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.

Residui vegetali bruciati sul terreno: il caso arrivato in Cassazione

L’abbruciamento dei residui vegetali è una pratica ancora diffusa in agricoltura, ma la sua liceità dipende dal rispetto di condizioni precise. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 31902 del 2026, pronunciata il 24 giugno nell’ambito di un procedimento relativo alla combustione di materiale vegetale all’interno di un noccioleto.

Il caso risale all’agosto 2023, quando durante un controllo i Carabinieri avevano individuato del fumo proveniente da un fondo agricolo. Sul posto era stato trovato il proprietario intento alla pulizia del terreno mediante abbruciamento di residui vegetali raccolti in 20 cumuli, per un volume complessivo calcolato dagli agenti in 3,36 metri steri.

In primo grado era stata riconosciuta la sussistenza del reato previsto dall’articolo 256, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 152/2006, relativo alla gestione non autorizzata di rifiuti, pur con il proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’appello di Napoli.

La difesa sosteneva invece che si trattasse di residui derivanti dall’attività agricola e che il loro abbruciamento nel luogo di produzione dovesse rientrare tra le normali pratiche consentite dalla normativa ambientale.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando un principio importante: la provenienza agricola del materiale, da sola, non è sufficiente a escludere l’applicazione della disciplina sui rifiuti. Devono essere rispettate anche tutte le condizioni previste dalla legge per l’abbruciamento.

Il limite dei 3 metri steri per ettaro e il divieto nei periodi a rischio incendi

Il riferimento principale è l’articolo 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006. La disposizione considera normali pratiche agricole, e non attività di gestione dei rifiuti, il raggruppamento e l’abbruciamento in piccoli cumuli di determinati materiali vegetali effettuati nel luogo di produzione e destinati al reimpiego come sostanze concimanti o ammendanti.

La norma stabilisce però un limite quantitativo preciso: non devono essere superati i 3 metri steri per ettaro al giorno.

La sentenza offre anche un chiarimento utile sul significato dell’unità di misura: un metro stero è un volume apparente corrispondente a una catasta di un metro per un metro per un metro, nella quale vengono conteggiati sia il materiale vegetale sia gli spazi vuoti presenti al suo interno.

Nel caso esaminato erano stati calcolati 3,36 metri steri. La difesa contestava anche il criterio utilizzato, sostenendo che il quantitativo dovesse essere rapportato all’intera estensione del fondo agricolo, composto da più particelle.

I giudici hanno però ritenuto corretto prendere come riferimento la singola particella sulla quale veniva effettuato l’abbruciamento e alla quale erano riferibili i cumuli, anziché l’intera superficie composta da più particelle.

Ma il superamento del limite quantitativo non era l’unico problema.

I fatti si erano verificati il 17 agosto 2023, durante il periodo nel quale un provvedimento della Regione Campania vietava l’abbruciamento di vegetali per il massimo rischio di incendi boschivi. Sul punto la disciplina nazionale è chiara: nei periodi di massimo rischio dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

La Cassazione ha inoltre respinto la tesi secondo cui un provvedimento regionale non avrebbe potuto incidere sulla rilevanza penale della condotta, riconoscendo nel caso esaminato una norma penale in bianco integrata da una fonte subordinata.

Quando sfalci e potature possono essere esclusi dalla disciplina sui rifiuti

La pronuncia deve essere letta insieme all’articolo 185, comma 1, lettera f), del Testo Unico Ambientale, che individua alcuni materiali esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti.

Tra questi rientrano la paglia e altri materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi, come sfalci e potature prodotti nell’ambito delle buone pratiche colturali, quando vengono utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per produrre energia da biomassa attraverso processi che non danneggiano l’ambiente e non mettono in pericolo la salute umana.

Il punto centrale della sentenza è però che l’abbruciamento effettuato al di fuori delle condizioni previste dall’articolo 182, comma 6-bis, non beneficia automaticamente di questa esclusione.

Secondo il principio richiamato e confermato dalla Cassazione, quando i materiali vegetali vengono bruciati nel luogo di produzione senza rispettare le condizioni previste dalla legge, può configurarsi il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi previsto dall’articolo 256, comma 1, lettera a).

C’è inoltre un altro elemento particolarmente utile per gli operatori: la Corte qualifica la disciplina dell’articolo 182, comma 6-bis, come derogatoria ed eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria sui rifiuti. Di conseguenza, chi intende beneficiare della deroga deve essere in grado di dimostrare che ricorrono le condizioni richieste dalla legge.

Nel caso concreto, l’occasionalità della condotta e il superamento contenuto del limite hanno portato al riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del Codice penale. Ciò ha escluso la punibilità, ma non la configurabilità del reato, che la Cassazione ha invece confermato.

La pronuncia rappresenta quindi un richiamo importante per aziende agricole e operatori: non basta che il materiale sia vegetale e provenga dall’attività agricola per poterlo bruciare liberamente. Quantità, luogo, finalità dell’operazione e presenza di eventuali divieti territoriali o temporali devono essere verificati prima di procedere.

FAQ sull'abbruciamento dei residui vegetali

No. L’abbruciamento può rientrare tra le normali pratiche agricole soltanto quando vengono rispettate tutte le condizioni previste dall’articolo 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006.
La normativa prevede per questa specifica deroga quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro, con raggruppamento in piccoli cumuli e abbruciamento nel luogo di produzione.
Secondo quanto ricordato dalla Cassazione, un metro stero corrisponde al volume apparente di una catasta di 1 × 1 × 1 metro, comprendendo sia il materiale vegetale sia gli spazi vuoti.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è vietata. Comuni e altre amministrazioni competenti possono inoltre intervenire negli ulteriori casi previsti dalla normativa.
Se l’incenerimento viene effettuato fuori dalle condizioni che consentono di considerarlo una normale pratica agricola, può configurarsi il reato di gestione non autorizzata di rifiuti previsto dall’articolo 256 del D.Lgs. 152/2006.

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