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	<title>GEN - MAR Archivi - Wastezero.it</title>
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	<description>Consulente ambientale Formazione - Informazione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 14:21:42 +0000</lastBuildDate>
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	<title>GEN - MAR Archivi - Wastezero.it</title>
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		<title>Imballaggi UE: tra nuove regole e dubbi operativi, la sfida del PPWR entra nel vivo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GEN - MAR]]></category>
		<category><![CDATA[GESTIONE RIFIUTI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Linee guida in arrivo per chiarire riciclabilità, riuso e restrizioni sui materiali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/imballaggi-ue-nuove-regole-dubbi-operativi/">Imballaggi UE: tra nuove regole e dubbi operativi, la sfida del PPWR entra nel vivo</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Commissione europea (UE) pubblica le prime linee guida sul <strong>regolamento imballaggi, </strong>in vista dell’entrata in vigore nel 2026. Tra chiarimenti tecnici e criticità aperte, imprese e Stati membri cercano certezze operative per adeguarsi.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. <strong><br></strong></p>



<h4 class="wp-block-heading"><br>Un primo tentativo di fare chiarezza sul nuovo regolamento per gli imballaggi UE </h4>



<p>Con l’avvicinarsi della data di applicazione del regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), fissata al <strong>12 agosto 2026</strong>, la Commissione europea ha avviato un <a href="https://environment.ec.europa.eu/document/download/3d59ca88-539c-4b6b-a623-0f61068e853e_en?filename=Annex%20to%20the%20Communication%20to%20the%20Commission.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">primo intervento interpretativo </a>per accompagnare imprese e amministrazioni nel percorso di adeguamento.</p>



<p>Sono state infatti diffuse, in versione preliminare, le prime linee guida e una raccolta di FAQ elaborate dalla Direzione generale Ambiente, con l’obiettivo dichiarato di rendere più uniforme l’applicazione delle nuove disposizioni all’interno dell’Unione.</p>



<p>Si tratta di un passaggio atteso da tempo dagli operatori, che da mesi segnalano la necessità di chiarimenti su numerosi aspetti della <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">normativa.<br><br></a>Il regolamento, infatti, introduce <strong>cambiamenti significativi</strong> sia sul piano produttivo sia su quello organizzativo, incidendo sull’intera filiera del packaging, dalla progettazione alla gestione dei rifiuti.</p>



<p>Il documento pubblicato da Bruxelles non ha ancora valore definitivo: sarà formalmente adottato solo dopo la traduzione nelle diverse lingue ufficiali dell’Unione.<br><br>Tuttavia, rappresenta già un riferimento utile per comprendere l’impostazione che la Commissione intende adottare nella fase applicativa.</p>



<p>Uno dei punti centrali affrontati nelle linee guida riguarda i <strong>nuovi requisiti di riciclabilità </strong>degli imballaggi.<br><br>Il regolamento stabilisce infatti criteri più stringenti che diventeranno vincolanti a partire dal <strong>1° gennaio 2030,</strong> imponendo alle aziende una revisione significativa delle scelte progettuali.</p>



<p>Parallelamente, viene rafforzato il tema del riuso, con obiettivi quantitativi che interesseranno diverse tipologie di imballaggi.<br><br>Le indicazioni fornite dalla Commissione cercano di chiarire come calcolare tali obiettivi e in quali casi possano essere applicate eventuali flessibilità.</p>



<p>Un altro nodo rilevante riguarda le <strong>restrizioni sui materiali</strong>, in particolare per quanto concerne le sostanze chimiche pericolose come i PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti.<br><br>Le linee guida introducono indicazioni metodologiche utili per verificare il rispetto dei limiti previsti, anche se su questo fronte restano ancora margini di incertezza.<br></p>



<h4 class="wp-block-heading"><br>Il ruolo degli Stati membri tra flessibilità ed esenzioni</h4>



<p><br><br>Inoltre, particolare attenzione è dedicata anche agli <strong>imballaggi in plastica monouso.</strong><br><br>Il regolamento prevede infatti il divieto di alcune categorie di prodotti, e le FAQ chiariscono che tali restrizioni possono estendersi anche agli imballaggi compositi, come quelli a base carta, qualora contengano una percentuale minima di plastica pari o superiore al 5%.</p>



<p>Infine, viene affrontato il tema dell’etichettatura armonizzata, destinata a diventare uno strumento chiave per migliorare la <a href="https://www.wastezero.it/quando-materiale-diventa-rifiuto-limiti-giudizio-legittimita/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestione dei rifiuti </a>e facilitare il comportamento dei consumatori.<br><br>Anche in questo caso, le indicazioni fornite rappresentano solo un primo passo verso un sistema che sarà definito più nel dettaglio nei prossimi atti attuativi.</p>



<p>Accanto agli aspetti tecnici rivolti alle imprese, le linee guida si soffermano anche sulle <strong>modalità di applicazione</strong> del regolamento da parte degli Stati membri.</p>



<p>In particolare, vengono chiariti i meccanismi che consentono di introdurre deroghe temporanee rispetto agli obiettivi di riuso.<br><br>In presenza di specifiche condizioni, gli Stati potranno infatti sospendere tali obblighi per un periodo massimo di cinque anni, offrendo così un margine di adattamento alle realtà nazionali.</p>



<p>Un altro tema rilevante riguarda i <strong>sistemi di deposito cauzionale </strong>per la raccolta di bottiglie in plastica e lattine.<br><br>Il regolamento prevede l’introduzione di tali sistemi entro il 1° gennaio 2029, ma le linee guida illustrano anche i casi in cui gli Stati membri possono essere esentati da questo obbligo.</p>



<p>Sempre a partire dal 2029, gli Stati dovranno inoltre definire obiettivi vincolanti di raccolta, contribuendo a rafforzare l’efficacia complessiva del sistema di gestione dei rifiuti da imballaggio.</p>



<p>Queste disposizioni evidenziano come il regolamento lasci spazio a una certa flessibilità nell’attuazione, pur mantenendo un quadro normativo comune a livello europeo.<br><br>Tuttavia, proprio questo equilibrio tra uniformità e adattamento nazionale rappresenta uno degli elementi più delicati della nuova disciplina.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Le criticità segnalate dal settore: investimenti in stand-by</h4>



<p>Nonostante l’intervento della Commissione, il mondo produttivo continua a esprimere forti preoccupazioni.<br><br>Secondo molte imprese del settore, le linee guida non riescono ancora a fornire quel livello di certezza giuridica necessario per pianificare investimenti e strategie industriali.</p>



<p>A sollevare il tema è anche Europen, l’associazione europea che rappresenta la filiera degli <a href="https://www.wastezero.it/imballaggi-pallet-ue-introduce-esenzione/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">imballaggi</a>, secondo cui l’attuale situazione di incertezza ha raggiunto un livello critico proprio a ridosso dell’entrata in vigore del regolamento.</p>



<p>Il problema principale risiede nel fatto che molte disposizioni operative dipendono da futuri atti tecnici che non sono ancora stati definiti.<br><br>Questo rende difficile per le imprese comprendere con precisione quali saranno i requisiti da rispettare e quali investimenti saranno effettivamente necessari. Le conseguenze si riflettono direttamente sulla<strong> competitività del settore. </strong><strong><br></strong><br>In assenza di indicazioni chiare, molte aziende stanno rinviando decisioni strategiche, con il rischio di rallentare l’innovazione e compromettere la posizione dell’industria europea rispetto ai competitor internazionali.</p>



<p>Inoltre, l’incertezza normativa può generare discontinuità nelle catene di approvvigionamento, incidendo negativamente sul funzionamento del mercato unico.</p>
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		<title>Geolocalizzazione obbligatoria sui veicoli per i rifiuti pericolosi: cosa cambia con le nuove regole dell’Albo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GEN - MAR]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla delibera n. 1/2026 nuovi requisiti tecnici per la categoria 5: scadenze e modalità operative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/geolocalizzazione-obbligatoria-veicoli-rifiuti-pericolosi/">Geolocalizzazione obbligatoria sui veicoli per i rifiuti pericolosi: cosa cambia con le nuove regole dell’Albo</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nuove regole per i trasportatori di rifiuti pericolosi: l’Albo introduce l’obbligo di <strong>geolocalizzazione sui veicoli.</strong> Tra scadenze, attestazioni e rischio cancellazione, imprese ed enti devono adeguarsi rapidamente per evitare conseguenze operative rilevanti.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.<br><br></p>



<h4 class="wp-block-heading">Geolocalizzazione sui veicoli come requisito tecnico per i rifiuti: cosa devono fare le imprese</h4>



<p>Come anticipato, la digitalizzazione della gestione dei rifiuti compie un ulteriore passo avanti.<br><br><a href="https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/147-Del1_24.03.2026.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Con la Delibera n. 1 del 24 marzo 2026,</a> l’Albo Nazionale Gestori Ambientali interviene direttamente sui <strong>requisiti tecnici </strong>richiesti alle imprese che operano nel trasporto di rifiuti speciali pericolosi.<br><br>Introducendo così un elemento destinato a incidere concretamente sull’operatività quotidiana: la geolocalizzazione dei veicoli.</p>



<p>Non si tratta di una semplice raccomandazione tecnologica, ma di un vero e proprio <strong>requisito obbligatorio</strong> legato all’idoneità tecnica per l’iscrizione in categoria 5.<br><br>In altre parole, senza sistemi di tracciamento installati sugli automezzi, <strong>non sarà più possibile</strong> mantenere, o ottenere, l’iscrizione all’Albo per questa specifica attività.</p>



<p>La misura si inserisce nel più ampio processo di implementazione del <a href="https://www.wastezero.it/category/news/rentri-news/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RENTRI,</a> il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.<br><br>Nello specifico, con l’obiettivo di rendere più trasparente e monitorabile ogni fase del trasporto, soprattutto quando si tratta di rifiuti ad alto rischio ambientale.</p>



<p>Il punto centrale della delibera riguarda proprio l’obbligo di dotare i veicoli di sistemi di geolocalizzazione.<br><br>Non viene imposto uno specifico standard tecnologico, ma si richiede che i dispositivi siano basati <strong>su soluzioni disponibili sul mercato, </strong>lasciando quindi una certa flessibilità nella scelta degli strumenti.</p>



<p>Ciò che invece non è flessibile è l’obbligo di dimostrare la presenza di questi sistemi. La responsabilità ricade direttamente sul legale rappresentante dell’impresa, che dovrà attestare l’adeguamento attraverso una dichiarazione inserita nell’istanza telematica.</p>



<p><br>Questa attestazione non è un passaggio formale: rappresenta una <strong>condizione necessaria </strong>per dimostrare il possesso dei requisiti tecnici previsti dalla normativa. In caso contrario, il veicolo rischia di non essere più considerato idoneo all’attività di trasporto di rifiuti pericolosi.</p>



<p>In questo senso, la geolocalizzazione diventa parte integrante dei criteri di affidabilità dell’impresa, al pari di altri requisiti già previsti dal sistema di iscrizione all’Albo.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Scadenze da rispettare: il calendario da seguire&nbsp;</h4>



<p>Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le tempistiche. Le imprese già iscritte non possono permettersi ritardi: il termine ultimo per adeguarsi è fissato al<strong> 30 giugno 2026.</strong></p>



<p>Entro questa data, tutte le aziende interessate dovranno inviare l’istanza telematica attestando la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sui propri veicoli.<br><br>Si tratta di una finestra temporale piuttosto definita, che richiede una pianificazione tempestiva, soprattutto per chi gestisce flotte numerose.</p>



<p><strong>Dal 1° luglio 2026,</strong> il meccanismo cambia: l’attestazione diventa un passaggio obbligatorio contestuale a qualsiasi nuova iscrizione o modifica del parco veicolare. In pratica, ogni aggiornamento dovrà essere accompagnato dalla verifica della presenza dei dispositivi.</p>



<p>Questo significa che l’obbligo non è limitato a una fase transitoria, ma diventa strutturale e permanente nel sistema.</p>



<p>Ad ogni modo, a pochi giorni dalla delibera, il Comitato nazionale ha pubblicato la Circolare <strong>n. 2 del 27 marzo 2026, </strong>con l’obiettivo di sciogliere alcuni dubbi operativi.</p>



<p>Uno dei punti più utili riguarda le imprese con più veicoli. In questi casi, non è necessario presentare un’unica istanza cumulativa: è possibile procedere anche con invii separati, semplificando così la gestione delle pratiche, soprattutto per chi ha parchi veicolari articolati.</p>



<p>Altro chiarimento importante riguarda <strong>i mezzi non conformi. </strong>Se un veicolo viene cancellato <a href="https://www.wastezero.it/geolocalizzazione-rentri-entro-dicembre-istanza-albo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dall’Albo</a> perché privo di sistema di geolocalizzazione, non si tratta necessariamente di una situazione definitiva.<br><br>È infatti prevista la possibilità di reiscrizione, a condizione che venga presentata una nuova istanza e che sia attestato l’adeguamento entro il termine stabilito.</p>



<p>Questo approccio introduce una certa flessibilità, ma non elimina il rischio di interruzioni operative per chi non si adegua in tempo.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Cancellazioni d’ufficio e rischi per le imprese</h4>



<p>Il vero punto critico emerge però con le conseguenze del mancato adeguamento. A partire dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo procederanno alla cancellazione d’ufficio dei veicoli non conformi, limitatamente alla categoria 5.<br></p>



<p>In pratica, gli automezzi privi di geolocalizzazione verranno automaticamente <strong>esclusi dall’iscrizione,</strong> con un impatto immediato sulla possibilità di svolgere l’attività di <a href="https://www.wastezero.it/rentri-geolocalizzazione-indicazioni-rifiuti-pericolosi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trasporto di rifiuti pericolosi.</a></p>



<p>Ma non è tutto. La perdita del requisito tecnico può avere effetti più ampi, arrivando a compromettere l’intera posizione dell’impresa all’interno dell’Albo.<br><br>In questi casi, può essere avviato anche un procedimento disciplinare, con conseguenze che vanno oltre la singola cancellazione del veicolo.</p>



<p>Si tratta quindi di un obbligo che non può essere sottovalutato: il rischio non è solo amministrativo, ma anche operativo e reputazionale.</p>



<p>Si ricorda anche che la nuova disciplina diventa efficace a partire dal <strong>2 aprile 2026. </strong>Da questa data, vengono superate le precedenti disposizioni che regolavano la materia.</p>



<p>In particolare, la delibera n. 1/2026 sostituisce integralmente la precedente delibera del 2024, mentre la circolare del 2026 prende il posto di quella del 2025, aggiornando il quadro applicativo alla luce delle nuove esigenze di tracciabilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/geolocalizzazione-obbligatoria-veicoli-rifiuti-pericolosi/">Geolocalizzazione obbligatoria sui veicoli per i rifiuti pericolosi: cosa cambia con le nuove regole dell’Albo</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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		<title>Traffico illecito di rifiuti: l’UE rafforza i controlli affidando nuovi poteri all’OLAF</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GEN - MAR]]></category>
		<category><![CDATA[GESTIONE RIFIUTI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Accesso ai dati e indagini transfrontaliere: cosa cambia con la decisione 2026/681</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/traffico-illecito-rifiuti-ue-rafforza-controlli/">Traffico illecito di rifiuti: l’UE rafforza i controlli affidando nuovi poteri all’OLAF</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’Unione europea rafforza la lotta al <strong>traffico illecito di rifiuti</strong> affidando all’OLAF nuove funzioni operative. Più coordinamento, accesso diretto ai dati e indagini transfrontaliere per contrastare fenomeni complessi e pericolosi.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Più coordinamento europeo contro il traffico illecito di rifiuti</h4>



<p><br><br>La gestione delle spedizioni di rifiuti rappresenta da tempo uno dei punti più critici delle politiche ambientali europee. Non solo per gli impatti diretti sull’ambiente e sulla salute pubblica, ma anche per le implicazioni economiche e criminali legate al traffico illecito.<br><br>Proprio in questo contesto si inserisce la <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600681" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Decisione (UE) 2026/681</strong></a> della Commissione, che introduce un cambiamento operativo rilevante: il coinvolgimento diretto dell’OLAF nelle attività di contrasto.</p>



<p>L’obiettivo è chiaro: rendere più efficace e coordinata l’azione a livello europeo nei casi più complessi, soprattutto quando le spedizioni illegali attraversano più Stati membri.</p>



<p>La decisione non nasce dal nulla, ma si colloca all’interno del quadro delineato dal regolamento (UE) 2024/1157 sulle spedizioni di rifiuti.<br><br>Questo <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">regolamento </a>aveva già attribuito alla Commissione poteri significativi, in particolare la possibilità di intervenire direttamente nei<strong>casi più gravi e articolati.</strong></p>



<p>In particolare, quando le spedizioni illegali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-7fc474189257fa57a500a2233bc6bcfd" style="color:#1b3f16">hanno una dimensione transfrontaliera;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-26135dee6be1153bc3b52eb4886c7fcf" style="color:#1b3f16">coinvolgono almeno due Paesi;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-7302363f8c37fe5ff94a88e7e7a985fe" style="color:#1b3f16">possono causare danni rilevanti alla salute o all’ambiente;</li>
</ul>



<p>la Commissione può attivare ispezioni e azioni di coordinamento.</p>



<p>La novità introdotta nel 2026 riguarda quindi non tanto l’esistenza di questi poteri, quanto il modo in cui vengono esercitati. Invece di essere gestiti direttamente dalla Commissione, vengono affidati a un organismo già specializzato nelle indagini: l’OLAF.</p>



<p>Ad ogni modo, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode non è nuovo a questo tipo di attività. Tradizionalmente impegnato nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione, dispone già di strumenti investigativi consolidati e di una forte esperienza in contesti complessi.</p>



<p>Con la decisione 2026/681, queste competenze vengono estese anche al settore delle spedizioni di rifiuti.</p>



<p>In concreto, l’OLAF potrà:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-dbbc734db684628f46ab3924d36fec69" style="color:#1b3f16">svolgere indagini nei casi di traffico illecito;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-2e80460e254f7a2200edf0faeaf1fada" style="color:#1b3f16">coordinare le autorità nazionali coinvolte;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-d5966d19a7642c04684a4b9c0d73cb88" style="color:#1b3f16">accedere a informazioni strategiche per ricostruire le operazioni sospette.</li>
</ul>



<p>Si tratta di un passaggio importante perché introduce una <strong>logica più operativa</strong> e meno burocratica nella gestione dei controlli, affidando le attività a un soggetto con una vocazione investigativa.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Obbligo di collaborazione e flussi informativi più rapidi</h4>



<p>Uno degli aspetti più rilevanti della decisione riguarda la <strong>circolazione delle informazioni.</strong> Per rendere efficace l’azione dell’OLAF, viene rafforzato l’obbligo di collaborazione tra le diverse strutture europee.</p>



<p>I servizi della Commissione e le agenzie esecutive sono ora tenuti a trasmettere senza ritardo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-c968a0fc513a12777ffce2c761e492ab" style="color:#1b3f16">dati;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-a39d106c956ed4c91593c13d18a9ab03" style="color:#1b3f16">documenti;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-59d7259d85dac630d9ecbd5ed07dcd15" style="color:#1b3f16">informazioni;</li>
</ul>



<p>relativi a sospetti di spedizioni illegali di rifiuti.</p>



<p>Questo obbligo vale sia su richiesta dell’OLAF sia su iniziativa autonoma delle amministrazioni coinvolte. In altre parole, non si tratta più di una collaborazione eventuale, ma di un meccanismo strutturato e continuo.</p>



<p>L’obiettivo è evitare ritardi, frammentazioni e perdita di informazioni, che spesso rappresentano uno dei principali ostacoli nelle indagini su fenomeni transnazionali.</p>



<p>Un altro elemento centrale della decisione è<strong> l’accesso diretto</strong> dell’OLAF alle banche dati europee. In particolare, l’ufficio potrà consultare senza intermediazioni:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-d896d0e0b3f7aae06e82ead74734414b" style="color:#1b3f16">i sistemi informativi della Commissione;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-1fb23869e25c983c63211215a5401867" style="color:#1b3f16">le banche dati delle agenzie esecutive;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-80f02d53450f17219accc7ec3c11dda0" style="color:#1b3f16">il sistema centrale previsto dal regolamento sulle spedizioni di rifiuti.</li>
</ul>



<p>Questo punto segna una vera svolta operativa. In passato, l’accesso alle informazioni poteva richiedere passaggi intermedi e tempi più lunghi. Ora, invece, l’OLAF potrà operare in modo più rapido ed efficace, con una visione completa delle informazioni disponibili.</p>



<p>Per le indagini su traffici complessi, dove la velocità è spesso decisiva, questo rappresenta un vantaggio significativo.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Impatti pratici per operatori e autorità nazionali</h4>



<p>Sebbene la decisione sia rivolta principalmente alle istituzioni europee, gli effetti si riflettono anche sugli operatori del settore e sulle autorità nazionali.</p>



<p>Da un lato, le amministrazioni nazionali dovranno interfacciarsi con un sistema di controllo più strutturato e coordinato. Dall’altro, le imprese coinvolte nella <a href="https://www.wastezero.it/rentri-trasmissione-dati-fir-digitali/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestione dei rifiuti </a>potrebbero trovarsi in un contesto di vigilanza più stringente.</p>



<p>In particolare, aumenta il rischio di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-f4409119f9de8ec8ac0acc5aaae9d161" style="color:#1b3f16">controlli incrociati tra diversi Paesi;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-44c6328591898b33fd4b5a6617dd7227" style="color:#1b3f16">verifiche più approfondite sui flussi di rifiuti;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-5c35ae9b53915aa1d937f78c243c0a69" style="color:#1b3f16">indagini coordinate a livello europeo.</li>
</ul>



<p>Per le aziende che operano correttamente, questo può rappresentare un elemento positivo, in quanto contribuisce a <strong>contrastare la concorrenza</strong> sleale derivante da pratiche illegali.</p>



<p>In altre parole, la decisione 2026/681 segna un ulteriore passo verso un <strong>modello di governance europea</strong> più integrato nella lotta ai reati ambientali.</p>



<p>Infatti, negli ultimi anni, il traffico illegale di rifiuti è diventato sempre più sofisticato, coinvolgendo reti criminali capaci di operare su scala internazionale.<br><br>Le spedizioni illegali non solo violano le <a href="https://www.wastezero.it/contributi-ambientali-2026-aggiornamenti-bioplastiche/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">normative ambientali, </a>ma alimentano un’economia sommersa con<strong>impatti rilevanti.</strong></p>



<p>La scelta di rafforzare il ruolo dell’OLAF va letta proprio in questa prospettiva: dotare l’Unione europea di strumenti più incisivi per intercettare e contrastare questi fenomeni.</p>



<p>Non si tratta dunque solo di un intervento normativo, ma di un cambiamento operativo che punta a migliorare l’efficacia delle azioni sul campo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/traffico-illecito-rifiuti-ue-rafforza-controlli/">Traffico illecito di rifiuti: l’UE rafforza i controlli affidando nuovi poteri all’OLAF</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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		<title>RENTRI e unità locali: come cancellarle correttamente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[GEN - MAR]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando è possibile eliminare una sede operativa dal sistema e quali verifiche fare prima</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>La gestione delle <strong>unità locali nel RENTRI </strong>richiede attenzione, soprattutto quando si decide di cancellarle. Tra requisiti normativi, passaggi operativi e limiti successivi, ecco cosa sapere per evitare errori e blocchi operativi.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Quando è possibile cancellare le unità locali dal RENTRI?<strong><br></strong>&nbsp;</h4>



<p>Come anticipato, la gestione delle <strong>unità locali nel RENTRI</strong> è uno degli aspetti più delicati per imprese e operatori del settore rifiuti.<br><br>Non si tratta solo di un’operazione amministrativa, ma di un passaggio che può incidere concretamente sulla gestione documentale e operativa dell’azienda.</p>



<p>La cancellazione di una o più unità locali, infatti, non è automatica né priva di conseguenze: richiede verifiche preliminari, il rispetto di precise condizioni e una piena consapevolezza di ciò che cambia dopo.</p>



<p><a href="https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/getOnlyFaq?idProduct=RENTRI&amp;userRole=rentriud&amp;idFaq=N44120&amp;previousPage=home&amp;idCategory=evidenza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La possibilità di eliminare un’unità locale </a>dal sistema è prevista in due situazioni ben precise.</p>



<p>La prima riguarda il venir meno dei requisiti previsti dal <strong>D.M. 4 aprile 2023, n. 59</strong>, cioè quando quella sede non rientra più tra quelle soggette agli obblighi del RENTRI.</p>



<p>La seconda è legata a una scelta volontaria dell’operatore, ma solo nel caso in cui l’iscrizione fosse stata effettuata su base non obbligatoria.<br><br>In altre parole, se l’azienda aveva aderito volontariamente al sistema, può decidere di uscire limitatamente a una o più unità locali.</p>



<p>Questa distinzione è importante perché incide sulla responsabilità dell’operatore: non sempre la cancellazione è una semplice scelta organizzativa, ma può derivare da un cambiamento sostanziale dell’attività.</p>



<p>Dal punto di vista operativo, la procedura è relativamente semplice, ma richiede attenzione nei passaggi.</p>



<p>Una volta entrati nell’area riservata del portale RENTRI, bisogna accedere alla sezione dedicata alle <strong>pratiche</strong>. Qui si seleziona la funzione di <strong>variazione</strong>, che consente di intervenire sui dati già registrati.</p>



<p>Nella schermata successiva, l’operatore deve individuare l’unità locale (o le unità locali) oggetto della modifica. A questo punto si avvia la pratica di variazione vera e propria.<br><br>Il passaggio chiave è rappresentato dalla funzione di eliminazione: all’interno della sezione dedicata alle unità locali e alle attività, compare un’icona a forma di cestino. È proprio questo comando che consente di procedere con la cancellazione.</p>



<p>Anche se il sistema guida l’utente, è fondamentale verificare con precisione i dati selezionati. Una cancellazione errata potrebbe comportare complicazioni successive, soprattutto in termini di gestione dei registri e dei <a href="https://www.wastezero.it/rentri-confermata-possibilita-usare-fir-cartaceo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formulari.</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">Costi e verifiche preliminari da non sottovalutare</h4>



<p>Un aspetto spesso trascurato riguarda i costi. La pratica di variazione finalizzata alla cancellazione non è gratuita: è previsto il pagamento di un <strong>diritto di segreteria per ogni unità locale</strong> interessata.</p>



<p>Ma il punto più importante è un altro: prima di procedere, l’operatore deve assicurarsi di aver adempiuto a tutti gli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 15 del decreto.</p>



<p>Questo significa che tutti i dati relativi ai <a href="https://www.wastezero.it/chiarimenti-rentri-nuove-indicazioni-operative-alcune-faq/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registri cronologici di carico e scarico</a> devono essere stati correttamente trasmessi al sistema.</p>



<p>Saltare questo passaggio può generare criticità rilevanti, perché una volta cancellata l’unità locale non sarà più possibile intervenire sui dati con la stessa libertà operativa.</p>



<p>In pratica, la cancellazione segna una linea netta tra ciò che è stato correttamente gestito prima e ciò che non potrà più essere sistemato dopo.</p>



<p>Uno degli elementi più interessanti riguarda ciò che rimane accessibile anche dopo l’eliminazione dell’unità locale.</p>



<p>Il sistema, infatti, continua a garantire una funzione di consultazione, che permette all’operatore di accedere ai dati già registrati.</p>



<p>In particolare, sarà ancora possibile:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-72c6d18ab2c14bcdeaea21f02a22187c" style="color:#1b3f16">consultare le registrazioni effettuate tramite i servizi di supporto;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-d2d5159a2976e0b306f46d8839901d40" style="color:#1b3f16">esportare i dati dei registri cronologici di carico e scarico, sia in formato XML che PDF;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-9954d3f115fadedceb11ba023a56d47e" style="color:#1b3f16">accedere ai dati dei FIR vidimati ed emessi;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-404e7465e5561f96b41b557d3aaafb5a" style="color:#1b3f16">visualizzare i registri già trasmessi al RENTRI;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-6641bf7e6e2b4201246b84db485e51bb" style="color:#1b3f16">consultare la copia completa dei formulari.</li>
</ul>



<p>Questo significa che, anche dopo la cancellazione, l’azienda mantiene una memoria storica completa delle attività svolte.</p>



<p>Si tratta di un aspetto fondamentale, soprattutto in caso di controlli o verifiche, perché consente di dimostrare la corretta gestione dei rifiuti nel periodo precedente.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Le operazioni che non saranno più consentite</h4>



<p>Se da un lato resta la possibilità di consultare i dati, dall’altro la cancellazione comporta una serie di limitazioni operative molto rilevanti.</p>



<p>Una volta eliminata l’unità locale, infatti, non sarà più possibile:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-56ba9651a3efea5305fca6bfbe057600" style="color:#1b3f16">vidimare o aprire nuovi registri cronologici di carico e scarico;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-bbcdf4006912863faf4bc65ec3c0ed12" style="color:#1b3f16">effettuare registrazioni, incluse modifiche, rettifiche o annullamenti;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-72828e92d30f158904291248562136b5" style="color:#1b3f16">trasmettere nuovi dati dei registri al RENTRI;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-95d809d379649282f37b1e44dbf1fd89" style="color:#1b3f16">vidimare ed emettere nuovi FIR;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-a69c4a4d5cc887f2e73600b97385a781" style="color:#1b3f16">gestire la restituzione della copia completa del FIR cartaceo.</li>
</ul>



<p>Queste limitazioni valgono sia per le operazioni effettuate tramite <a href="https://www.wastezero.it/proroga-formulario-rifiuti-cartaceo-verso-doppio-binario/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">interoperabilità </a>sia per quelle gestite direttamente dall’area riservata del portale.</p>



<p>In sostanza, l’unità locale viene “cristallizzata”: tutto ciò che è stato fatto resta consultabile, ma non è più possibile aggiungere, modificare o integrare informazioni.</p>



<p>In altre parole, la cancellazione di un’unità locale nel RENTRI non è un semplice adempimento tecnico, ma una decisione che incide sull’operatività futura dell’azienda.</p>



<p>Proprio per questo motivo, è fondamentale affrontarla con un approccio consapevole, verificando in anticipo tutti gli aspetti normativi e operativi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/rentri-unita-locali-come-cancellarle-correttamente/">RENTRI e unità locali: come cancellarle correttamente</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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