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	<title>ADR Archivi - Wastezero.it</title>
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	<description>Consulente ambientale Formazione - Informazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 13:32:14 +0000</lastBuildDate>
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	<title>ADR Archivi - Wastezero.it</title>
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	<item>
		<title>ADR 2027: cambiano le istruzioni scritte a bordo, un anno in più per adeguarsi</title>
		<link>https://www.wastezero.it/adr-2027-cambiano-istruzioni-scritte-bordo/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:27:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal giubbotto fluorescente ai pittogrammi: il documento che ogni conducente deve avere a bordo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/adr-2027-cambiano-istruzioni-scritte-bordo/">ADR 2027: cambiano le istruzioni scritte a bordo, un anno in più per adeguarsi</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Dal prossimo aggiornamento ADR arrivano novità specifiche sulle <strong>istruzioni scritte</strong> da tenere a bordo dei veicoli che trasportano merci pericolose. Previsto un regime transitorio di dodici mesi per consentire alle imprese l’adeguamento graduale. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli in merito. </p>



<h4 class="wp-block-heading">Regole nuove dal 1° gennaio 2027 per la documentazione obbligatoria in cabina delle istruzioni scritte ADR </h4>



<p>Come anticipato, l’aggiornamento <strong>ADR 2027</strong> interviene anche sulla documentazione operativa obbligatoria presente in cabina, introducendo una modifica che riguarda direttamente le cosiddette <strong>istruzioni scritte</strong>. Si tratta del documento consegnato all’equipaggio con le indicazioni da seguire in caso di emergenza durante il trasporto di <a href="https://www.wastezero.it/category/news/gestione_rifiuti/">merci pericolose.</a></p>



<p>La novità emerge dal documento ufficiale <a href="https://unece.org/sites/default/files/2026-02/ECE-TRANS-WP15-274e_0.pdf?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ECE/TRANS/WP.15/274</strong> </a>del 24 febbraio 2026, pubblicato nell’ambito dei lavori UNECE preparatori al nuovo ADR. Il testo inserisce una nuova misura transitoria numerata <strong>1.6.1.58</strong>, dedicata proprio a questo tema.</p>



<p>In concreto, viene stabilito che le istruzioni scritte conformi alle regole ADR applicabili fino al <strong>31 dicembre 2026</strong>, ma non più allineate ai nuovi requisiti del punto <strong>5.4.3</strong> validi dal <strong>1° gennaio 2027</strong>, potranno comunque continuare a essere utilizzate ancora per un anno.</p>



<p>Questo significa che le aziende di trasporto, i consulenti ADR e gli operatori logistici non saranno obbligati a sostituire immediatamente tutta la documentazione presente sui mezzi allo scattare del nuovo biennio normativo. I modelli oggi in uso potranno infatti restare validi fino al <strong>31 dicembre 2027</strong>.</p>



<p>La misura punta chiaramente a evitare un passaggio brusco tra vecchie e nuove versioni dei documenti di bordo. Infatti, in assenza di una fase transitoria, molte imprese avrebbero dovuto aggiornare simultaneamente modulistica, procedure interne e copie cartacee presenti sui veicoli fin dal primo giorno di entrata in vigore del nuovo ADR.</p>



<p>Dal punto di vista operativo, il 2027 sarà quindi un anno di adattamento. Le imprese potranno programmare la sostituzione progressiva delle istruzioni scritte, coordinandola con il rinnovo dei fascicoli di bordo, la formazione del personale e gli eventuali aggiornamenti linguistici richiesti per gli equipaggi internazionali.</p>



<p>Resta però importante non confondere la proroga con un rinvio totale delle nuove regole. Dal <strong>1° gennaio 2027</strong> entreranno comunque in vigore i requisiti aggiornati del punto 5.4.3. La disposizione transitoria consente dunque solo di continuare temporaneamente a usare i modelli precedenti, entro il limite finale del <strong>31 dicembre 2027</strong>.</p>



<p>Dal <strong>1° gennaio 2028</strong>, salvo ulteriori modifiche normative, i vecchi modelli non saranno più utilizzabili e tutti i veicoli dovranno essere dotati di istruzioni scritte pienamente conformi al nuovo ADR.</p>



<p>Per gli operatori del settore il messaggio è chiaro: c’è più tempo per adeguarsi, ma conviene muoversi con anticipo per arrivare preparati alla scadenza definitiva.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Cosa cambia nel modello delle istruzioni scritte dal 2027</h4>



<p>Oltre alla proroga concessa ai modelli attuali, il documento <strong>ECE/TRANS/WP.15/274</strong> contiene anche modifiche concrete al testo delle <strong>istruzioni scritte</strong> previste dal punto <strong>5.4.3 ADR</strong>. L’intervento riguarda in particolare il modello ufficiale allegato all’ADR, cioè il fac-simile standard che deve essere tenuto a bordo dei veicoli.</p>



<p>Le revisioni puntano soprattutto ad aggiornare il linguaggio utilizzato e a rendere più coerenti alcune indicazioni operative con l’evoluzione normativa degli ultimi anni. In questi casi l’obiettivo non è rivoluzionare il documento, ma migliorare chiarezza, uniformità terminologica e leggibilità per conducenti, imprese e autorità di controllo.</p>



<p>Come avviene spesso negli aggiornamenti biennali ADR, anche il nuovo ciclo 2027 interviene su allegati, formulazioni tecniche e riferimenti normativi per allineare il testo ai cambiamenti già approvati nelle varie sessioni del gruppo di lavoro WP.15. Le istruzioni scritte rientrano in questo processo di revisione generale.</p>



<p>Per le aziende ciò significa che dal <strong>1° gennaio 2027</strong> sarà opportuno sostituire progressivamente i vecchi modelli con quelli aggiornati, verificando che le versioni presenti nei fascicoli di bordo corrispondano al nuovo schema ufficiale. Chi utilizza copie predisposte internamente, traduzioni personalizzate o modulistica integrata dovrà controllare con attenzione la conformità al nuovo testo.</p>



<p></p>
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		<item>
		<title>ADR 2027: tutte le novità in arrivo tra sicurezza, batterie e nuovi obblighi tecnici</title>
		<link>https://www.wastezero.it/adr-2027-tutte-novita-arrivo-sicurezza-nuovi-obblighi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 10:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalle esenzioni ai requisiti per i veicoli: come cambia il trasporto di merci pericolose</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/adr-2027-tutte-novita-arrivo-sicurezza-nuovi-obblighi/">ADR 2027: tutte le novità in arrivo tra sicurezza, batterie e nuovi obblighi tecnici</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Le prime anticipazioni <strong>sull’ADR 2027 </strong>delineano un aggiornamento rilevante per il trasporto di merci pericolose. Tra esenzioni, nuove tecnologie e sicurezza dei veicoli, le imprese dovranno prepararsi a cambiamenti concreti.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli</p>



<h4 class="wp-block-heading">Un aggiornamento atteso per il sistema ADR 2027&nbsp;</h4>



<p>Le modifiche che entreranno nel prossimo aggiornamento dell’ADR iniziano a prendere forma attraverso i documenti preparatori elaborati nell’ambito del gruppo di lavoro internazionale sul trasporto di merci pericolose.<br><br>In particolare, il documento <a href="https://unece.org/sites/default/files/2024-11/ECE-TRANS-WP.15-274e.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ECE/TRANS/WP.15/274</strong></a> rappresenta una sintesi delle proposte di emendamento che potrebbero confluire nella versione 2027 dell’accordo.</p>



<p>Non si tratta ancora di un testo definitivo, ma le indicazioni contenute offrono già un quadro piuttosto chiaro delle direttrici su cui si muoverà la <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">normativa.<br><br></a>Ovvero maggiore attenzione alla sicurezza, aggiornamento tecnologico e adattamento alle nuove tipologie di merci, in particolare quelle legate alla transizione energetica.</p>



<p>Uno dei primi ambiti toccati dalle modifiche riguarda le <strong>disposizioni generali e le esenzioni, </strong>tema sempre centrale per operatori e trasportatori.</p>



<p>Tra gli interventi più rilevanti emerge la revisione delle categorie di trasporto previste dal paragrafo 1.1.3.6.<br><br>In questo contesto, viene eliminata una nota esplicativa nella categoria 1, mentre per la categoria 2, in particolare nella Classe 9, vengono introdotti nuovi numeri ONU, ampliando così il perimetro delle sostanze considerate.</p>



<p>Un chiarimento importante riguarda inoltre i sistemi di <strong>accumulo e produzione di energia.</strong><br>Batterie, condensatori e pile a combustibile, quando utilizzati per il funzionamento del veicolo o delle sue apparecchiature, vengono esclusi dal campo di applicazione dell’ADR.<br><br>Una precisazione che tiene conto dell’evoluzione tecnologica dei mezzi e della crescente diffusione di sistemi elettrici integrati.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Misure transitorie: più tempo per adeguarsi</h4>



<p>Come spesso accade negli aggiornamenti ADR, viene previsto un periodo di transizione per consentire agli operatori di adeguarsi gradualmente alle nuove regole.</p>



<p>Le istruzioni scritte per i conducenti rappresentano uno degli esempi più concreti.<br><br>Infatti, quelle conformi alla versione attuale dell’ADR potranno continuare a essere utilizzate fino al <strong>31 dicembre 2027, </strong>anche se non pienamente allineate ai nuovi requisiti che entreranno in vigore dal 2027.</p>



<p>Anche sul fronte dei veicoli emergono elementi di flessibilità. I mezzi immatricolati prima di determinate date potranno continuare a circolare pur non rispettando i nuovi standard tecnici, in particolare quelli relativi alla protezione dei serbatoi e ai dispositivi di sicurezza.<br><br>Una scelta che evita impatti economici immediati troppo pesanti per le imprese.</p>



<p>Il Capitolo 2.2, dedicato alla classificazione delle materie, introduce aggiornamenti significativi, soprattutto in relazione a <a href="https://www.wastezero.it/ue-accelera-sicurezza-sostanze-chimiche/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sostanze chimiche </a>e sistemi energetici innovativi.</p>



<p>Tra le novità si segnala l’inserimento di <strong>nuove sostanze </strong>nella categoria dei perossidi organici, oltre a modifiche nei metodi di imballaggio per alcune di esse.<br><br>Questo tipo di intervento riflette la necessità di mantenere la normativa allineata con l’evoluzione dell’industria chimica.</p>



<p>Ancora più rilevante è l’estensione delle disposizioni alle batterie agli ioni di sodio e ai sistemi ibridi litio-sodio.<br><br>Si tratta di una novità coerente con le dinamiche della transizione energetica, che sta portando sul mercato soluzioni alternative alle tradizionali batterie al litio.<br><br>L’ADR si adegua quindi per garantire un quadro normativo aggiornato e coerente con le innovazioni tecnologiche.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Linguaggio più diretto e dispositivi più sicuri</h4>



<p>Un cambiamento meno tecnico ma significativo riguarda il linguaggio utilizzato nelle istruzioni scritte per i conducenti. Le espressioni generiche come “rischio di” vengono progressivamente sostituite da formulazioni più dirette, come “può causare”.</p>



<p>Questo passaggio non è solo formale: l’obiettivo è migliorare la comprensione immediata dei pericoli, soprattutto in situazioni di emergenza. Un linguaggio più chiaro può infatti contribuire a ridurre errori operativi e aumentare la sicurezza complessiva.</p>



<p>Parallelamente, vengono aggiornati i<strong>requisiti per i dispositivi </strong>utilizzati nel <a href="https://www.wastezero.it/accordi-adr-m361-m362-m364-nuove-deroghe-operative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trasporto </a>di merci sensibili alla temperatura. Questi strumenti dovranno essere progettati per operare in ambienti potenzialmente pericolosi, rafforzando così gli standard di sicurezza.</p>



<p>L’ADR 2027 si allinea anche alle più recenti norme tecniche internazionali. Aggiornati anche infatti diversi riferimenti , tra cui standard ISO relativi ai materiali di imballaggio e ai contenitori.</p>



<p><br>Un esempio riguarda le prove di impilamento, dove cambia la terminologia tecnica utilizzata per definire i parametri di test.<br><br>Anche se può sembrare un dettaglio, questo tipo di aggiornamento è fondamentale per garantire uniformità a livello internazionale e migliorare la precisione delle verifiche.</p>



<p>Inoltre, uno degli ambiti più incisivi riguarda i<strong> requisiti tecnici per i veicoli.</strong> Le nuove disposizioni introducono obblighi specifici che puntano a rafforzare la sicurezza durante il trasporto.</p>



<p>Tra questi spicca l’introduzione del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS), che diventerà obbligatorio per i veicoli e i rimorchi immatricolati dopo il 1° luglio 2027.<br><br>Si tratta di una misura già diffusa nel settore automotive, ma ora formalmente integrata anche nel contesto ADR.</p>



<p>Vengono inoltre previsti <strong>requisiti aggiuntivi </strong>per i sistemi di visione indiretta, come le telecamere installate sui veicoli. In questi casi sarà necessario un dispositivo di controllo esterno alla cabina, in linea con quanto previsto dai regolamenti ONU.</p>



<p>Infine, l’introduzione di uno scudo termico per alcuni sistemi di frenatura rappresenta un ulteriore passo avanti nella prevenzione dei rischi legati al surriscaldamento dei componenti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/adr-2027-tutte-novita-arrivo-sicurezza-nuovi-obblighi/">ADR 2027: tutte le novità in arrivo tra sicurezza, batterie e nuovi obblighi tecnici</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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		<item>
		<title>Accordi ADR M361, M362 e M364: nuove deroghe operative per il trasporto di merci pericolose in Italia</title>
		<link>https://www.wastezero.it/accordi-adr-m361-m362-m364-nuove-deroghe-operative/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Validità fino al 31 dicembre 2026: cosa cambia concretamente per trasportatori e operatori logistici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/accordi-adr-m361-m362-m364-nuove-deroghe-operative/">Accordi ADR M361, M362 e M364: nuove deroghe operative per il trasporto di merci pericolose in Italia</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con il recepimento degli<strong> accordi multilaterali ADR M361, M362 e M364</strong>, l’Italia introduce nuove deroghe operative nel trasporto di merci pericolose, semplificando alcune attività tecniche e documentali fino alla fine del 2026.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Recepiti tre accordi multilaterali ADR UNECE: maggiore flessibilità per manutenzioni, ispezioni e gestione documentale</h4>



<p>Nel panorama della normativa ADR, gli accordi multilaterali rappresentano uno strumento fondamentale per adattare temporaneamente le regole alle esigenze concrete del settore.<br><br>Non modificano in modo permanente <a href="https://www.wastezero.it/leggi-normative/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l’impianto normativo</a>, ma consentono <strong>deroghe condivise</strong> tra gli Stati firmatari, con l’obiettivo di risolvere criticità operative emergenti.</p>



<p>In questo contesto si inserisce il recente recepimento, da parte dell’Italia, degli accordi M361, M362 e M364, promossi rispettivamente da Germania e Norvegia.<br><br>Si tratta di tre interventi distinti, ma accomunati da una logica precisa: <strong>rendere più gestibili </strong>alcune situazioni pratiche che, nella loro rigidità originaria, rischiavano di ostacolare attività tecniche essenziali come manutenzione, ispezione o gestione documentale.</p>



<p>La loro validità è limitata nel tempo, con scadenza fissata al <strong>31 dicembre 2026</strong>, ma il loro impatto operativo è già significativo per imprese di trasporto, officine specializzate e operatori della logistica.</p>



<p><a href="https://unece.org/sites/default/files/2025-01/M361eRev1.pdf?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Il primo accordo,</a> M361, affronta un tema spesso trascurato ma molto rilevante nella pratica: <strong>il trasporto di merci pericolose</strong> contenute all’interno di articoli, apparecchiature o macchinari usati.</p>



<p>In condizioni standard, questi trasporti possono risultare complessi da inquadrare, soprattutto quando i dispositivi vengono movimentati non per utilizzo, ma per attività tecniche come:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-b382e6abb0e33cb461f92fa43c4a96c0" style="color:#1b3f16">ispezione</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-7700b0085987e9200963e1d03c720a32" style="color:#1b3f16">manutenzione</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-36b6e02059ea55380c0c4268ab7c0098" style="color:#1b3f16">riparazione</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-44f03a3d30f29b3f4a7b0b98e75d15d5" style="color:#1b3f16">smaltimento</li>
</ul>



<p>L’accordo introduce una deroga che consente di gestire questi casi in modo più flessibile, evitando interpretazioni troppo restrittive della normativa ADR.</p>



<p>Il punto chiave è che il contenuto pericoloso <strong>non è trasportato</strong> come merce autonoma, ma come parte integrante di un sistema più ampio.<br><br>Questo cambia l’approccio regolatorio e permette di semplificare alcune prescrizioni, mantenendo comunque elevati standard di sicurezza.</p>



<p>Per le aziende, si tratta di un alleggerimento importante, soprattutto in settori come quello industriale e tecnologico, dove la movimentazione di apparecchiature complesse è frequente.</p>



<h4 class="wp-block-heading">M362 e M364: deroghe tecniche e documenti ADR </h4>



<p>Più tecnico è invece l’accordo M362, che interviene su un aspetto molto specifico: <strong>l’utilizzo di recipienti a pressione</strong> progettati per l’idrogeno compresso ma temporaneamente riempiti con azoto.</p>



<p>In particolare, riguarda:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-4762c874056662f94f8c6c257c2b8356" style="color:#1b3f16">CGEM (Multiple Element Gas Containers)</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-669c1759eb09504a177ab58fb5b5b6dc" style="color:#1b3f16">veicoli batteria</li>
</ul>



<p>Questi sistemi, progettati secondo la norma EN 17339 per il trasporto di idrogeno (UN1049), possono essere riempiti con azoto compresso (UN1066) per finalità di manutenzione o ispezione.</p>



<p>La deroga stabilisce condizioni precise:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-18ff092f6728c54d2637a1cfef8baaff" style="color:#1b3f16">pressione limitata a 20 bar oppure al 10% della pressione massima di esercizio</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-69d0d9a818d586e3269fa949103cd7fe" style="color:#1b3f16">utilizzo esclusivo per operazioni tecniche, non per trasporto commerciale</li>
</ul>



<p>Si tratta di una misura molto tecnica ma estremamente utile, perché consente di effettuare <strong>controlli e manutenzioni in sicurezza</strong> senza dover svuotare completamente o modificare radicalmente i sistemi.</p>



<p>In assenza di questa flessibilità, le operazioni sarebbero più complesse, costose e potenzialmente più rischiose dal punto di vista operativo.</p>



<p><a href="https://unece.org/sites/default/files/2025-05/M364e.pdf?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L’accordo M364 i</a>ntroduce invece una novità più immediatamente percepibile dagli operatori: <strong>la gestione dei documenti a bordo del veicolo.</strong></p>



<p>La normativa ADR prevede che alcuni documenti siano conservati nella cabina di guida, tra cui:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-f4017f5814df876877ef1694ecee6934" style="color:#1b3f16">certificato di approvazione del veicolo</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-3e88d80b51655f569516359c6754c3d2" style="color:#1b3f16">certificato di formazione del conducente</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-a264c0f3df560d333573cf6eeedc71a3" style="color:#1b3f16">eventuali autorizzazioni dell’autorità competente</li>
</ul>



<p>Con la deroga, viene ammessa una soluzione alternativa: i documenti possono essere conservati sul veicolo, purché in un luogo:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-337d8d4841bcdd6e6c4c6b32a0386c98" style="color:#1b3f16">facilmente accessibile</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-ce0f0dface82cdd40d72edc726889498" style="color:#1b3f16">protetto dalle intemperie</li>
</ul>



<p>Ad esempio, un contenitore esterno dedicato (il cosiddetto “bussolotto porta documenti”) diventa una soluzione conforme.</p>



<p>Questa modifica risponde a esigenze pratiche molto concrete. In alcuni casi, infatti, la presenza dei documenti in cabina può risultare scomoda o non ottimale, soprattutto per veicoli operativi complessi o per flotte strutturate.</p>



<p>Pur trattandosi di una semplificazione, resta invariato l’obbligo fondamentale: i documenti devono essere disponibili in caso di controllo.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Impatti pratici per imprese e trasportatori</strong></h4>



<p>Nel loro insieme, questi tre accordi delineano un<strong>approccio più pragmatico </strong>alla gestione delle <a href="https://www.wastezero.it/trasporto-merci-pericolose-ue-aggiorna-regole/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">merci pericolose. </a>Non si tratta di un allentamento delle regole, ma di una loro evoluzione verso una maggiore aderenza alla realtà operativa.</p>



<p>Le principali ricadute per gli operatori sono:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-00851de17a202609b70239b3d83aa925" style="color:#1b3f16">riduzione degli oneri burocratici in casi specifici</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-7e98363e6f41e24f9b094106092372f8" style="color:#1b3f16">maggiore chiarezza nelle operazioni di manutenzione e trasporto tecnico</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-c2167f8c52a340e18c84746a16c03ebf" style="color:#1b3f16">flessibilità nella gestione documentale</li>
</ul>



<p>Tuttavia, è fondamentale sottolineare che si tratta di deroghe temporanee e condizionate. La loro applicazione richiede una conoscenza puntuale delle condizioni previste nei singoli accordi.</p>



<p>Per questo motivo, le imprese sono chiamate a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-9a22764ff23d8ffae2b8bd44731a300d" style="color:#1b3f16">aggiornare le proprie procedure interne</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-29bd63008b06aeb9af325d186a748311" style="color:#1b3f16">formare il personale</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-5cfd1d7cd699dc8e7860006915ce6034" style="color:#1b3f16">verificare la corretta applicazione delle deroghe</li>
</ul>



<p>La scadenza fissata al 31 dicembre 2026 indica chiaramente la natura sperimentale di questi accordi. In base alla loro efficacia, potranno essere prorogati, modificati o integrati in modo più strutturale nella normativa ADR.</p>



<p>Nel frattempo, rappresentano un’opportunità concreta per migliorare l’efficienza operativa senza compromettere i livelli di sicurezza.</p>
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		<title>ADR, arriva la checklist digitale: controlli su strada più tracciabili e standardizzati</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 10:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una nuova checklist digitale per i controlli ADR segna un passo avanti nella tracciabilità e nell’uniformità delle verifiche su strada.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Una nuova <strong>checklist digitale </strong>per i controlli <strong>ADR</strong> segna un passo avanti nella tracciabilità e nell’uniformità delle verifiche su strada, rafforzando sicurezza, monitoraggio e coordinamento tra amministrazioni competenti nel trasporto di merci pericolose.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Cosa prevede la Circolare del 19 marzo in merito alla checklist digitale per ADR?</h4>



<p>La novità nasce da una comunicazione istituzionale precisa. Il riferimento è la <strong>Circolare del </strong><a href="https://www.interno.gov.it/it" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Ministero dell’Interno</strong></a><strong> del 19 marzo 2026</strong>, che introduce una nuova modalità operativa per i controlli su strada relativi al trasporto di merci pericolose in regime ADR.</p>



<p>La circolare dispone l’utilizzo di una <strong>checklist digitale standardizzata</strong>, predisposta in formato editabile (PDF), che dovrà essere compilata dagli organi di controllo durante le verifiche.<br><br>Il documento rappresenta uno strumento unico a livello nazionale, pensato per raccogliere informazioni omogenee e facilmente condivisibili.</p>



<p>Un ulteriore elemento chiave riguarda la gestione dei dati: le checklist compilate dovranno essere trasmesse con cadenza mensile, tramite PEC, al <strong>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)</strong>.<br><br>Questo passaggio consente di centralizzare le informazioni e migliorare la capacità di analisi e monitoraggio a livello nazionale.</p>



<p>L’introduzione della checklist digitale non è solo un aggiornamento tecnico, ma risponde a una strategia più ampia di modernizzazione dei controlli.</p>



<p>Negli ultimi anni, il <a href="https://www.wastezero.it/trasporto-merci-pericolose-ue-aggiorna-regole/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trasporto di merci pericolose</a> è diventato infatti sempre più complesso, sia per l’aumento dei volumi sia per la crescente attenzione ai profili di sicurezza.<br><br>In questo contesto, uno dei limiti principali era rappresentato dalla <strong>eterogeneità dei controlli</strong>, spesso svolti con modalità e criteri non completamente uniformi tra i diversi enti.</p>



<p>La checklist digitale interviene proprio su questo punto, con tre obiettivi principali:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-0b7f698dd2db04187279bcc80f51c33e" style="color:#1b3f16"><strong>Uniformare i controlli</strong> su tutto il territorio nazionale</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-46e54f1f850c8e920401698aa10c4b6a" style="color:#1b3f16"><strong>Ridurre gli errori e le discrepanze</strong> nella raccolta delle informazioni</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-60fb7e672fe69f315cc6657565d92dd0" style="color:#1b3f16"><strong>Rendere i dati immediatamente utilizzabili</strong> per analisi e statistiche</li>
</ul>



<p>In altre parole, si passa da una logica frammentata a un sistema più coordinato e strutturato, dove ogni controllo contribuisce a una base dati condivisa.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Come funziona operativamente la nuova procedura</h4>



<p>Dal punto di vista pratico, il funzionamento della checklist è piuttosto lineare ma introduce alcune novità rilevanti.</p>



<p>Durante i controlli su strada, gli operatori (forze di polizia, enti preposti) compileranno il modulo digitale direttamente, inserendo tutte le informazioni richieste. Tra queste rientrano, ad esempio:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-15373f0f69ba930e2074e4d6ea3c08a2" style="color:#1b3f16">dati del veicolo e del conducente</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-2b42ee14812b7d71393c42d0d676b278" style="color:#1b3f16">tipologia di merci pericolose trasportate</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-28cc29c51599bed97c4af47d36998bc3" style="color:#1b3f16">documentazione ADR</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-d44f70c6d1cc184cb1a249ec3bdffd98" style="color:#1b3f16">condizioni di sicurezza del carico</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-4006555ff031e6a832076ddc3ee99c60" style="color:#1b3f16">eventuali non conformità riscontrate</li>
</ul>



<p>Una volta completata, la checklist non resta più confinata a livello locale. Il passaggio decisivo è l’<strong>invio mensile tramite PEC al MIT</strong>, che consente di raccogliere tutte le informazioni in un unico sistema centrale.</p>



<p>Questo approccio introduce una vera e propria <strong>filiera del dato</strong>, in cui ogni controllo diventa parte di un processo più ampio di monitoraggio e pianificazione.</p>



<p>Per le aziende che operano nel trasporto di merci pericolose, la nuova checklist non comporta obblighi diretti aggiuntivi, ma avrà comunque effetti concreti.</p>



<p>In primo luogo, è prevedibile un aumento della <strong>standardizzazione dei controlli</strong>, con verifiche più omogenee e meno soggette a interpretazioni variabili.<br><br>Questo può rappresentare un vantaggio per gli operatori più strutturati, che già rispettano in modo rigoroso la <a href="https://www.wastezero.it/regolamento-iata-adr-2025-tutte-modifiche/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">normativa ADR.</a></p>



<p>Allo stesso tempo, però, cresce anche il livello di attenzione: la digitalizzazione rende più facile individuare <strong>criticità ricorrenti</strong>, sia a livello di singola impresa sia su scala territoriale.</p>



<p>In prospettiva, questo potrebbe tradursi in:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-f4641ff125c83b2d22a0ee2977c9f14b" style="color:#1b3f16">controlli più mirati</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-9cf24c0855c4147a627e9d9eee5fdb6a" style="color:#1b3f16">maggiore frequenza di verifiche su specifici segmenti</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-69d449608eec651f71084ef2b58eb04c" style="color:#1b3f16">analisi comparative tra operatori</li>
</ul>



<p>Per le imprese, diventa quindi ancora più importante investire in <strong>formazione, procedure interne e compliance ADR</strong>, per evitare contestazioni e sanzioni.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Digitalizzazione e sicurezza: un cambio di passo nei controlli ADR</h4>



<p>La checklist digitale rappresenta un tassello di un processo più ampio: la progressiva <a href="https://www.wastezero.it/rentri-torna-regime-stop-fase-emergenziale/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">digitalizzazione </a>delle attività di controllo nel settore dei trasporti.</p>



<p>L’obiettivo non è solo semplificare il lavoro degli enti, ma soprattutto migliorare la <strong>sicurezza complessiva del sistema</strong>. Avere dati strutturati e centralizzati permette infatti di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-068de035a814dd99593aa451721e1b77" style="color:#1b3f16">individuare trend e criticità ricorrenti</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-081cca7eabd9d98f7b1203b4f0f37155" style="color:#1b3f16">pianificare interventi mirati</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-26ff13b754555f5c99d43332878fdc69" style="color:#1b3f16">migliorare il coordinamento tra amministrazioni</li>
</ul>



<p>Inoltre, la disponibilità di informazioni aggiornate consente anche di intervenire in modo più tempestivo in caso di anomalie o rischi emergenti.</p>



<p>In questo senso, la checklist digitale non è un semplice modulo, ma uno strumento strategico che rafforza il controllo pubblico su un ambito particolarmente delicato come quello delle merci pericolose.</p>
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