Con il recepimento degli accordi multilaterali ADR M361, M362 e M364, l’Italia introduce nuove deroghe operative nel trasporto di merci pericolose, semplificando alcune attività tecniche e documentali fino alla fine del 2026.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Recepiti tre accordi multilaterali ADR UNECE: maggiore flessibilità per manutenzioni, ispezioni e gestione documentale

Nel panorama della normativa ADR, gli accordi multilaterali rappresentano uno strumento fondamentale per adattare temporaneamente le regole alle esigenze concrete del settore.

Non modificano in modo permanente l’impianto normativo, ma consentono deroghe condivise tra gli Stati firmatari, con l’obiettivo di risolvere criticità operative emergenti.

In questo contesto si inserisce il recente recepimento, da parte dell’Italia, degli accordi M361, M362 e M364, promossi rispettivamente da Germania e Norvegia.

Si tratta di tre interventi distinti, ma accomunati da una logica precisa: rendere più gestibili alcune situazioni pratiche che, nella loro rigidità originaria, rischiavano di ostacolare attività tecniche essenziali come manutenzione, ispezione o gestione documentale.

La loro validità è limitata nel tempo, con scadenza fissata al 31 dicembre 2026, ma il loro impatto operativo è già significativo per imprese di trasporto, officine specializzate e operatori della logistica.

Il primo accordo, M361, affronta un tema spesso trascurato ma molto rilevante nella pratica: il trasporto di merci pericolose contenute all’interno di articoli, apparecchiature o macchinari usati.

In condizioni standard, questi trasporti possono risultare complessi da inquadrare, soprattutto quando i dispositivi vengono movimentati non per utilizzo, ma per attività tecniche come:

L’accordo introduce una deroga che consente di gestire questi casi in modo più flessibile, evitando interpretazioni troppo restrittive della normativa ADR.

Il punto chiave è che il contenuto pericoloso non è trasportato come merce autonoma, ma come parte integrante di un sistema più ampio.

Questo cambia l’approccio regolatorio e permette di semplificare alcune prescrizioni, mantenendo comunque elevati standard di sicurezza.

Per le aziende, si tratta di un alleggerimento importante, soprattutto in settori come quello industriale e tecnologico, dove la movimentazione di apparecchiature complesse è frequente.

M362 e M364: deroghe tecniche e documenti ADR 

Più tecnico è invece l’accordo M362, che interviene su un aspetto molto specifico: l’utilizzo di recipienti a pressione progettati per l’idrogeno compresso ma temporaneamente riempiti con azoto.

In particolare, riguarda:

Questi sistemi, progettati secondo la norma EN 17339 per il trasporto di idrogeno (UN1049), possono essere riempiti con azoto compresso (UN1066) per finalità di manutenzione o ispezione.

La deroga stabilisce condizioni precise:

Si tratta di una misura molto tecnica ma estremamente utile, perché consente di effettuare controlli e manutenzioni in sicurezza senza dover svuotare completamente o modificare radicalmente i sistemi.

In assenza di questa flessibilità, le operazioni sarebbero più complesse, costose e potenzialmente più rischiose dal punto di vista operativo.

L’accordo M364 introduce invece una novità più immediatamente percepibile dagli operatori: la gestione dei documenti a bordo del veicolo.

La normativa ADR prevede che alcuni documenti siano conservati nella cabina di guida, tra cui:

Con la deroga, viene ammessa una soluzione alternativa: i documenti possono essere conservati sul veicolo, purché in un luogo:

Ad esempio, un contenitore esterno dedicato (il cosiddetto “bussolotto porta documenti”) diventa una soluzione conforme.

Questa modifica risponde a esigenze pratiche molto concrete. In alcuni casi, infatti, la presenza dei documenti in cabina può risultare scomoda o non ottimale, soprattutto per veicoli operativi complessi o per flotte strutturate.

Pur trattandosi di una semplificazione, resta invariato l’obbligo fondamentale: i documenti devono essere disponibili in caso di controllo.

Impatti pratici per imprese e trasportatori

Nel loro insieme, questi tre accordi delineano unapproccio più pragmatico alla gestione delle merci pericolose. Non si tratta di un allentamento delle regole, ma di una loro evoluzione verso una maggiore aderenza alla realtà operativa.

Le principali ricadute per gli operatori sono:

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che si tratta di deroghe temporanee e condizionate. La loro applicazione richiede una conoscenza puntuale delle condizioni previste nei singoli accordi.

Per questo motivo, le imprese sono chiamate a:

La scadenza fissata al 31 dicembre 2026 indica chiaramente la natura sperimentale di questi accordi. In base alla loro efficacia, potranno essere prorogati, modificati o integrati in modo più strutturale nella normativa ADR.

Nel frattempo, rappresentano un’opportunità concreta per migliorare l’efficienza operativa senza compromettere i livelli di sicurezza.

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