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	<title>RENTRI Archivi - Wastezero.it</title>
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	<description>Consulente ambientale Formazione - Informazione</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 10:25:36 +0000</lastBuildDate>
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	<title>RENTRI Archivi - Wastezero.it</title>
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		<title>RENTRI: come pagare le sanzioni per irregolarità e mancata iscrizione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nuove istruzioni operative dopo l’istituzione del capitolo di bilancio dedicato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/rentri-come-pagare-sanzioni-irregolarita/">RENTRI: come pagare le sanzioni per irregolarità e mancata iscrizione</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>L’introduzione di un capitolo di bilancio dedicato chiarisce finalmente le modalità di pagamento delle <strong>sanzioni legate al RENTRI.</strong> Imprese ed enti hanno ora indicazioni operative precise per gestire correttamente i versamenti dovuti.<strong><br><br></strong>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.<br><br></p>



<h4 class="wp-block-heading">Quando scattano le sanzioni RENTRI: indicazioni pratiche per imprese ed enti </h4>



<p>Come anticipato, la gestione della tracciabilità dei rifiuti attraverso il RENTRI entra in una fase più strutturata anche sotto il profilo sanzionatorio.&nbsp;</p>



<p>Con la <a href="https://www.rentri.gov.it/news/istituzione-del-capitolo-di-bilancio-e-modalita-di-pagamento-per-le-sanzioni-ex-art-258-comma-10-del-d-lgs-152-2006" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pubblicazione delle nuove indicazioni </a>operative, vengono definite in modo chiaro le modalità con cui devono essere effettuati i pagamenti delle sanzioni previste in caso di violazioni legate al sistema.</p>



<p>Il riferimento normativo resta quello <strong>dell’articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, </strong>che disciplina le conseguenze per chi non rispetta gli <a href="https://www.wastezero.it/pulizia-reti-fognarie-rentri-tutti-obblighi/">obblighi di </a><a href="https://www.wastezero.it/pulizia-reti-fognarie-rentri-tutti-obblighi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iscrizione </a>o trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.<br><br>Tuttavia, fino ad oggi mancava un quadro operativo univoco per gestire i pagamenti. Questo vuoto viene ora colmato. Le sanzioni oggetto delle nuove indicazioni riguardano principalmente due situazioni.<br><br>Da un lato, la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti obbligati; dall’altro, la mancata o incompleta trasmissione dei dati richiesti secondo le tempistiche e le modalità previste dal regolamento.</p>



<p>Si tratta di violazioni che, nella pratica operativa, possono derivare sia da inadempienze formali sia da difficoltà nella fase di adeguamento al sistema digitale.<br><br>Il passaggio al RENTRI, infatti, ha comportato per molte imprese un cambiamento significativo nei processi di gestione documentale e di comunicazione dei dati.</p>



<p>Proprio per questo motivo, le autorità hanno ritenuto necessario fornire <strong>indicazioni puntuali </strong>non solo agli operatori economici, ma anche agli enti incaricati dei controlli, così da uniformare le procedure e ridurre possibili margini di errore.</p>



<p>La novità più rilevante è l’istituzione di uno<strong>specifico capitolo di bilancio</strong> destinato alla raccolta delle somme derivanti dalle sanzioni.<br><br>Questo passaggio, apparentemente tecnico, ha in realtà un impatto concreto: consente di standardizzare i versamenti e di evitare ambiguità nella destinazione delle somme.<br><br></p>



<h4 class="wp-block-heading">Modalità di pagamento: le indicazioni operative</h4>



<p>Inoltre, il pagamento deve essere effettuato a favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, utilizzando il capitolo identificato come 0/2592/40.<br><br>La denominazione completa richiama esplicitamente le sanzioni legate al RENTRI e al mancato rispetto degli obblighi informativi, con una successiva riassegnazione delle risorse allo stesso Ministero.</p>



<p>Questa struttura contabile garantisce <strong>maggiore trasparenza e tracciabilità </strong>anche nella gestione delle entrate derivanti dalle attività di controllo e sanzione.</p>



<p>Dal punto di vista pratico, le istruzioni fornite sono estremamente precise. Il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando un IBAN dedicato e intestato al <a href="https://www.wastezero.it/bonifiche-rifiuti-interrati-mase-chiarisce/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.</a></p>



<p>Un elemento fondamentale è la <strong>corretta compilazione della causale. </strong>È richiesto infatti di indicare esplicitamente il riferimento normativo,articolo 258, comma 10 del D.lgs. 152/2006, insieme al numero del provvedimento sanzionatorio.<br><br>Questo dettaglio non è formale: consente di collegare in modo univoco il pagamento alla specifica violazione contestata.</p>



<p>Errori o omissioni nella causale potrebbero infatti complicare la fase di riconciliazione dei pagamenti, con possibili ritardi o richieste di integrazione da parte dell’amministrazione.</p>



<p>Per le imprese, quindi, è essenziale prestare attenzione non solo all’importo, ma anche alla correttezza delle informazioni inserite nel bonifico.</p>



<p>Ad ogni modo, le nuove indicazioni non si rivolgono esclusivamente ai soggetti sanzionati.<br><br>Un ruolo centrale è attribuito anche agli enti preposti all’accertamento delle violazioni, che sono invitati a riportare in modo chiaro tutte le informazioni necessarie all’interno dei provvedimenti sanzionatori.</p>



<p>Questo significa che i verbali o gli atti notificati dovranno contenere le coordinate bancarie, il riferimento al capitolo di bilancio e le istruzioni per la compilazione della causale. L’obiettivo è <strong>semplificare il processo</strong> per i destinatari della sanzione e ridurre il rischio di errori.</p>



<p>In questo modo si crea una filiera più efficiente: dall’accertamento della violazione fino al pagamento, ogni passaggio viene standardizzato e reso più chiaro.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Impatti operativi per le imprese</h4>



<p>Per le aziende coinvolte nella <a href="https://www.wastezero.it/category/news/gestione_rifiuti/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestione dei rifiuti, </a>queste novità rappresentano un ulteriore tassello nel percorso di adeguamento al RENTRI.<br><br>Se da un lato il sistema digitale promette maggiore controllo e trasparenza, dall’altro richiede un livello più elevato di attenzione nella gestione degli adempimenti.</p>



<p>Le sanzioni, infatti, non riguardano solo comportamenti intenzionalmente scorretti, ma possono derivare anche da ritardi, errori nella trasmissione dei dati o incompleta registrazione delle informazioni.<br><br>In questo contesto, la <strong>corretta organizzazione interna </strong>diventa fondamentale.</p>



<p>Dotarsi di procedure chiare, aggiornare i sistemi informativi e formare il personale sono elementi chiave per evitare contestazioni.<br><br>Allo stesso tempo, conoscere nel dettaglio le modalità di pagamento delle eventuali sanzioni consente di gestire in modo più rapido ed efficace eventuali criticità.</p>



<p>In altre parole, le indicazioni pubblicate segnano un passo avanti verso una gestione più matura e strutturata del RENTRI.<br><br>Non si tratta infatti solo di definire come pagare una sanzione, ma di costruire un sistema coerente, in cui ogni fase, dalla raccolta dei dati alla gestione delle violazioni, sia regolata in modo uniforme.</p>
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		<title>RENTRI torna a regime: stop alla fase emergenziale e spinta decisiva verso il FIR digitale</title>
		<link>https://www.wastezero.it/rentri-torna-regime-stop-fase-emergenziale/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[APR - GIU]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 14 aprile ripristinate le funzionalità complete del sistema: non più giustificato l’uso del cartaceo per indisponibilità tecnica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/rentri-torna-regime-stop-fase-emergenziale/">RENTRI torna a regime: stop alla fase emergenziale e spinta decisiva verso il FIR digitale</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con la chiusura della <strong>fase emergenziale,</strong> il RENTRI torna pienamente operativo. Dal 14 aprile cambia l’approccio alla gestione dei FIR digitali: meno deroghe, più responsabilità per gli operatori nella transizione verso il sistema digitale.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.&nbsp;</p>



<h4 class="wp-block-heading">Fine della fase emergenziale: il sistema RENTRI torna operativo</h4>



<p>Dopo settimane di gestione straordinaria, il sistema RENTRI <a href="https://www.rentri.gov.it/avvisi/ripristino-delle-regolari-modalita-operative-dei-servizi-per-la-gestione-del-fir-in-formato-digitale" target="_blank" rel="noreferrer noopener">entra ufficialmente </a>in una nuova fase.<br><br>Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato la <strong>conclusione dell’emergenza</strong> tecnica che, a partire dal 13 febbraio 2026, aveva reso necessario adottare modalità operative alternative per la gestione del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).</p>



<p>Il ritorno alla piena operatività scatterà dalla mezzanotte tra il <strong>13 e il 14 aprile 2026. </strong>Da quel momento, tutte le funzionalità digitali del sistema saranno nuovamente disponibili senza limitazioni, segnando un passaggio importante nel percorso di digitalizzazione del settore.</p>



<p>Si tratta di un cambiamento non solo tecnico, ma anche operativo e culturale: con il ripristino delle condizioni standard, viene meno la possibilità di ricorrere alle procedure emergenziali previste nei mesi scorsi per fronteggiare le criticità iniziali della piattaforma.</p>



<p>Il principale effetto della fine della fase emergenziale riguarda<strong> l’impossibilità di giustificare </strong>l’utilizzo del formulario cartaceo con motivazioni legate a disservizi del sistema.</p>



<p>Durante il periodo di criticità, infatti, gli operatori avevano potuto fare affidamento su modalità di sicurezza che consentivano di continuare le attività anche in presenza di malfunzionamenti della piattaforma digitale.<br><br>Queste deroghe, disciplinate da specifici decreti direttoriali, non saranno più applicabili. Dal 14 aprile, dunque, il sistema viene considerato pienamente stabile.<br><br>Questo significa che eventuali scelte di continuare a utilizzare il <a href="https://www.wastezero.it/rentri-confermata-possibilita-usare-fir-cartaceo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FIR cartaceo</a> dovranno essere ricondotte esclusivamente alla facoltà prevista dal regime transitorio e non a presunte indisponibilità tecniche.</p>



<p>Il messaggio è chiaro: il digitale è pronto, e ora spetta agli operatori adeguarsi.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Il doppio regime resta, ma cambia il suo significato</h4>



<p>Nonostante la fine dell’emergenza, resta comunque in vigore il cosiddetto “doppio regime”, che consente l’utilizzo sia del FIR digitale sia di quello cartaceo <strong>fino al 15 settembre 2026.</strong></p>



<p>Questa possibilità, introdotta con la conversione in legge del <a href="https://www.wastezero.it/rentri-d-l-milleproroghe-attesa-decreto/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">decreto milleproroghe</a>, continua a rappresentare una valvola di flessibilità per le imprese. Tuttavia, il suo significato cambia profondamente alla luce del nuovo contesto.</p>



<p>Se prima il cartaceo poteva essere utilizzato anche per sopperire a difficoltà tecniche, ora diventa una scelta organizzativa, temporanea e sempre meno giustificabile nel medio periodo.<br><br>Il rischio, secondo le istituzioni, è quello di rimandare il passaggio al digitale fino all’ultimo momento, generando criticità operative a ridosso della scadenza.</p>



<p>Per questo motivo, l’indicazione implicita del Ministero è quella di anticipare la transizione, distribuendo nel tempo gli adeguamenti necessari.</p>



<p>I dati più recenti confermano che il percorso di implementazione del FIR digitale è avviato, ma non ancora completato.</p>



<p>Alla fine di marzo 2026 risultavano oltre<strong> 515.000 formulari </strong>digitali accettati a destino. Un numero significativo, che testimonia il funzionamento del sistema e la progressiva adesione degli operatori.</p>



<p>Tuttavia, se confrontato con il potenziale complessivo, il volume delle movimentazioni digitali si attesta ancora tra il 40% e il 50% del totale stimato a regime. Inoltre, solo circa 6.000 impianti, su un totale di 14.000 iscritti, risultano pienamente operativi nella gestione digitale.</p>



<p>Questi numeri evidenziano una fase intermedia: il sistema funziona, ma la sua diffusione è ancora incompleta. Proprio per questo, la chiusura della fase emergenziale rappresenta un passaggio strategico per accelerare l’adozione su larga scala.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Una scelta strategica: evitare il “collo di bottiglia” di settembre</h4>



<p>L’obiettivo delle istituzioni è chiaro: evitare che il 15 settembre 2026 diventi una scadenza critica, con un passaggio simultaneo e massivo al digitale.</p>



<p>Un cambiamento concentrato in un arco temporale ristretto potrebbe infatti generare disservizi, rallentamenti e difficoltà operative, replicando in parte le problematiche già emerse nella fase iniziale del sistema.</p>



<p>Per questo motivo, la comunicazione del ritorno alla normalità assume anche un valore di indirizzo. Non si tratta solo di informare sulla fine delle criticità tecniche, ma di orientare i comportamenti degli operatori.</p>



<p>Anticipare l’adozione del FIR digitale significa distribuire nel tempo <strong>l’impatto organizzativo, </strong>formare il personale, testare i processi e ridurre il rischio di errori o blocchi operativi.</p>



<p>In questa fase, il ruolo degli operatori diventa centrale. La responsabilità del passaggio al digitale non è più rinviabile né giustificabile con fattori esterni.</p>



<p>Le imprese, in particolare i produttori iniziali di rifiuti iscritti al <a href="https://www.wastezero.it/category/news/rentri-news/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RENTRI</a>, sono chiamate a <strong>pianificare il proprio percorso di adeguamento</strong>.<br><br>Questo implica non solo l’adozione degli strumenti tecnologici necessari, ma anche la revisione delle procedure interne e la formazione del personale coinvolto.</p>



<p>Il periodo che separa il 14 aprile dal 15 settembre rappresenta quindi una finestra operativa preziosa. Un intervallo temporale che può essere utilizzato per consolidare le competenze, risolvere eventuali criticità e arrivare preparati alla scadenza definitiva.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/rentri-torna-regime-stop-fase-emergenziale/">RENTRI torna a regime: stop alla fase emergenziale e spinta decisiva verso il FIR digitale</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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		<title>Geolocalizzazione obbligatoria sui veicoli per i rifiuti pericolosi: cosa cambia con le nuove regole dell’Albo</title>
		<link>https://www.wastezero.it/geolocalizzazione-obbligatoria-veicoli-rifiuti-pericolosi/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GEN - MAR]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dalla delibera n. 1/2026 nuovi requisiti tecnici per la categoria 5: scadenze e modalità operative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/geolocalizzazione-obbligatoria-veicoli-rifiuti-pericolosi/">Geolocalizzazione obbligatoria sui veicoli per i rifiuti pericolosi: cosa cambia con le nuove regole dell’Albo</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nuove regole per i trasportatori di rifiuti pericolosi: l’Albo introduce l’obbligo di <strong>geolocalizzazione sui veicoli.</strong> Tra scadenze, attestazioni e rischio cancellazione, imprese ed enti devono adeguarsi rapidamente per evitare conseguenze operative rilevanti.<br><br>Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.<br><br></p>



<h4 class="wp-block-heading">Geolocalizzazione sui veicoli come requisito tecnico per i rifiuti: cosa devono fare le imprese</h4>



<p>Come anticipato, la digitalizzazione della gestione dei rifiuti compie un ulteriore passo avanti.<br><br><a href="https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/147-Del1_24.03.2026.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Con la Delibera n. 1 del 24 marzo 2026,</a> l’Albo Nazionale Gestori Ambientali interviene direttamente sui <strong>requisiti tecnici </strong>richiesti alle imprese che operano nel trasporto di rifiuti speciali pericolosi.<br><br>Introducendo così un elemento destinato a incidere concretamente sull’operatività quotidiana: la geolocalizzazione dei veicoli.</p>



<p>Non si tratta di una semplice raccomandazione tecnologica, ma di un vero e proprio <strong>requisito obbligatorio</strong> legato all’idoneità tecnica per l’iscrizione in categoria 5.<br><br>In altre parole, senza sistemi di tracciamento installati sugli automezzi, <strong>non sarà più possibile</strong> mantenere, o ottenere, l’iscrizione all’Albo per questa specifica attività.</p>



<p>La misura si inserisce nel più ampio processo di implementazione del <a href="https://www.wastezero.it/category/news/rentri-news/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">RENTRI,</a> il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.<br><br>Nello specifico, con l’obiettivo di rendere più trasparente e monitorabile ogni fase del trasporto, soprattutto quando si tratta di rifiuti ad alto rischio ambientale.</p>



<p>Il punto centrale della delibera riguarda proprio l’obbligo di dotare i veicoli di sistemi di geolocalizzazione.<br><br>Non viene imposto uno specifico standard tecnologico, ma si richiede che i dispositivi siano basati <strong>su soluzioni disponibili sul mercato, </strong>lasciando quindi una certa flessibilità nella scelta degli strumenti.</p>



<p>Ciò che invece non è flessibile è l’obbligo di dimostrare la presenza di questi sistemi. La responsabilità ricade direttamente sul legale rappresentante dell’impresa, che dovrà attestare l’adeguamento attraverso una dichiarazione inserita nell’istanza telematica.</p>



<p><br>Questa attestazione non è un passaggio formale: rappresenta una <strong>condizione necessaria </strong>per dimostrare il possesso dei requisiti tecnici previsti dalla normativa. In caso contrario, il veicolo rischia di non essere più considerato idoneo all’attività di trasporto di rifiuti pericolosi.</p>



<p>In questo senso, la geolocalizzazione diventa parte integrante dei criteri di affidabilità dell’impresa, al pari di altri requisiti già previsti dal sistema di iscrizione all’Albo.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Scadenze da rispettare: il calendario da seguire&nbsp;</h4>



<p>Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le tempistiche. Le imprese già iscritte non possono permettersi ritardi: il termine ultimo per adeguarsi è fissato al<strong> 30 giugno 2026.</strong></p>



<p>Entro questa data, tutte le aziende interessate dovranno inviare l’istanza telematica attestando la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sui propri veicoli.<br><br>Si tratta di una finestra temporale piuttosto definita, che richiede una pianificazione tempestiva, soprattutto per chi gestisce flotte numerose.</p>



<p><strong>Dal 1° luglio 2026,</strong> il meccanismo cambia: l’attestazione diventa un passaggio obbligatorio contestuale a qualsiasi nuova iscrizione o modifica del parco veicolare. In pratica, ogni aggiornamento dovrà essere accompagnato dalla verifica della presenza dei dispositivi.</p>



<p>Questo significa che l’obbligo non è limitato a una fase transitoria, ma diventa strutturale e permanente nel sistema.</p>



<p>Ad ogni modo, a pochi giorni dalla delibera, il Comitato nazionale ha pubblicato la Circolare <strong>n. 2 del 27 marzo 2026, </strong>con l’obiettivo di sciogliere alcuni dubbi operativi.</p>



<p>Uno dei punti più utili riguarda le imprese con più veicoli. In questi casi, non è necessario presentare un’unica istanza cumulativa: è possibile procedere anche con invii separati, semplificando così la gestione delle pratiche, soprattutto per chi ha parchi veicolari articolati.</p>



<p>Altro chiarimento importante riguarda <strong>i mezzi non conformi. </strong>Se un veicolo viene cancellato <a href="https://www.wastezero.it/geolocalizzazione-rentri-entro-dicembre-istanza-albo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dall’Albo</a> perché privo di sistema di geolocalizzazione, non si tratta necessariamente di una situazione definitiva.<br><br>È infatti prevista la possibilità di reiscrizione, a condizione che venga presentata una nuova istanza e che sia attestato l’adeguamento entro il termine stabilito.</p>



<p>Questo approccio introduce una certa flessibilità, ma non elimina il rischio di interruzioni operative per chi non si adegua in tempo.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Cancellazioni d’ufficio e rischi per le imprese</h4>



<p>Il vero punto critico emerge però con le conseguenze del mancato adeguamento. A partire dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo procederanno alla cancellazione d’ufficio dei veicoli non conformi, limitatamente alla categoria 5.<br></p>



<p>In pratica, gli automezzi privi di geolocalizzazione verranno automaticamente <strong>esclusi dall’iscrizione,</strong> con un impatto immediato sulla possibilità di svolgere l’attività di <a href="https://www.wastezero.it/rentri-geolocalizzazione-indicazioni-rifiuti-pericolosi/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trasporto di rifiuti pericolosi.</a></p>



<p>Ma non è tutto. La perdita del requisito tecnico può avere effetti più ampi, arrivando a compromettere l’intera posizione dell’impresa all’interno dell’Albo.<br><br>In questi casi, può essere avviato anche un procedimento disciplinare, con conseguenze che vanno oltre la singola cancellazione del veicolo.</p>



<p>Si tratta quindi di un obbligo che non può essere sottovalutato: il rischio non è solo amministrativo, ma anche operativo e reputazionale.</p>



<p>Si ricorda anche che la nuova disciplina diventa efficace a partire dal <strong>2 aprile 2026. </strong>Da questa data, vengono superate le precedenti disposizioni che regolavano la materia.</p>



<p>In particolare, la delibera n. 1/2026 sostituisce integralmente la precedente delibera del 2024, mentre la circolare del 2026 prende il posto di quella del 2025, aggiornando il quadro applicativo alla luce delle nuove esigenze di tracciabilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/geolocalizzazione-obbligatoria-veicoli-rifiuti-pericolosi/">Geolocalizzazione obbligatoria sui veicoli per i rifiuti pericolosi: cosa cambia con le nuove regole dell’Albo</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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		<title>RENTRI e unità locali: come cancellarle correttamente</title>
		<link>https://www.wastezero.it/rentri-unita-locali-come-cancellarle-correttamente/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia Pannone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GEN - MAR]]></category>
		<category><![CDATA[RENTRI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[⇒ 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Quando è possibile eliminare una sede operativa dal sistema e quali verifiche fare prima</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.wastezero.it/rentri-unita-locali-come-cancellarle-correttamente/">RENTRI e unità locali: come cancellarle correttamente</a> proviene da <a href="https://www.wastezero.it">Wastezero.it</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p>La gestione delle <strong>unità locali nel RENTRI </strong>richiede attenzione, soprattutto quando si decide di cancellarle. Tra requisiti normativi, passaggi operativi e limiti successivi, ecco cosa sapere per evitare errori e blocchi operativi.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Quando è possibile cancellare le unità locali dal RENTRI?<strong><br></strong>&nbsp;</h4>



<p>Come anticipato, la gestione delle <strong>unità locali nel RENTRI</strong> è uno degli aspetti più delicati per imprese e operatori del settore rifiuti.<br><br>Non si tratta solo di un’operazione amministrativa, ma di un passaggio che può incidere concretamente sulla gestione documentale e operativa dell’azienda.</p>



<p>La cancellazione di una o più unità locali, infatti, non è automatica né priva di conseguenze: richiede verifiche preliminari, il rispetto di precise condizioni e una piena consapevolezza di ciò che cambia dopo.</p>



<p><a href="https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/getOnlyFaq?idProduct=RENTRI&amp;userRole=rentriud&amp;idFaq=N44120&amp;previousPage=home&amp;idCategory=evidenza" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La possibilità di eliminare un’unità locale </a>dal sistema è prevista in due situazioni ben precise.</p>



<p>La prima riguarda il venir meno dei requisiti previsti dal <strong>D.M. 4 aprile 2023, n. 59</strong>, cioè quando quella sede non rientra più tra quelle soggette agli obblighi del RENTRI.</p>



<p>La seconda è legata a una scelta volontaria dell’operatore, ma solo nel caso in cui l’iscrizione fosse stata effettuata su base non obbligatoria.<br><br>In altre parole, se l’azienda aveva aderito volontariamente al sistema, può decidere di uscire limitatamente a una o più unità locali.</p>



<p>Questa distinzione è importante perché incide sulla responsabilità dell’operatore: non sempre la cancellazione è una semplice scelta organizzativa, ma può derivare da un cambiamento sostanziale dell’attività.</p>



<p>Dal punto di vista operativo, la procedura è relativamente semplice, ma richiede attenzione nei passaggi.</p>



<p>Una volta entrati nell’area riservata del portale RENTRI, bisogna accedere alla sezione dedicata alle <strong>pratiche</strong>. Qui si seleziona la funzione di <strong>variazione</strong>, che consente di intervenire sui dati già registrati.</p>



<p>Nella schermata successiva, l’operatore deve individuare l’unità locale (o le unità locali) oggetto della modifica. A questo punto si avvia la pratica di variazione vera e propria.<br><br>Il passaggio chiave è rappresentato dalla funzione di eliminazione: all’interno della sezione dedicata alle unità locali e alle attività, compare un’icona a forma di cestino. È proprio questo comando che consente di procedere con la cancellazione.</p>



<p>Anche se il sistema guida l’utente, è fondamentale verificare con precisione i dati selezionati. Una cancellazione errata potrebbe comportare complicazioni successive, soprattutto in termini di gestione dei registri e dei <a href="https://www.wastezero.it/rentri-confermata-possibilita-usare-fir-cartaceo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formulari.</a></p>



<h4 class="wp-block-heading">Costi e verifiche preliminari da non sottovalutare</h4>



<p>Un aspetto spesso trascurato riguarda i costi. La pratica di variazione finalizzata alla cancellazione non è gratuita: è previsto il pagamento di un <strong>diritto di segreteria per ogni unità locale</strong> interessata.</p>



<p>Ma il punto più importante è un altro: prima di procedere, l’operatore deve assicurarsi di aver adempiuto a tutti gli obblighi di trasmissione previsti dall’articolo 15 del decreto.</p>



<p>Questo significa che tutti i dati relativi ai <a href="https://www.wastezero.it/chiarimenti-rentri-nuove-indicazioni-operative-alcune-faq/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">registri cronologici di carico e scarico</a> devono essere stati correttamente trasmessi al sistema.</p>



<p>Saltare questo passaggio può generare criticità rilevanti, perché una volta cancellata l’unità locale non sarà più possibile intervenire sui dati con la stessa libertà operativa.</p>



<p>In pratica, la cancellazione segna una linea netta tra ciò che è stato correttamente gestito prima e ciò che non potrà più essere sistemato dopo.</p>



<p>Uno degli elementi più interessanti riguarda ciò che rimane accessibile anche dopo l’eliminazione dell’unità locale.</p>



<p>Il sistema, infatti, continua a garantire una funzione di consultazione, che permette all’operatore di accedere ai dati già registrati.</p>



<p>In particolare, sarà ancora possibile:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-72c6d18ab2c14bcdeaea21f02a22187c" style="color:#1b3f16">consultare le registrazioni effettuate tramite i servizi di supporto;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-d2d5159a2976e0b306f46d8839901d40" style="color:#1b3f16">esportare i dati dei registri cronologici di carico e scarico, sia in formato XML che PDF;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-9954d3f115fadedceb11ba023a56d47e" style="color:#1b3f16">accedere ai dati dei FIR vidimati ed emessi;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-404e7465e5561f96b41b557d3aaafb5a" style="color:#1b3f16">visualizzare i registri già trasmessi al RENTRI;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-6641bf7e6e2b4201246b84db485e51bb" style="color:#1b3f16">consultare la copia completa dei formulari.</li>
</ul>



<p>Questo significa che, anche dopo la cancellazione, l’azienda mantiene una memoria storica completa delle attività svolte.</p>



<p>Si tratta di un aspetto fondamentale, soprattutto in caso di controlli o verifiche, perché consente di dimostrare la corretta gestione dei rifiuti nel periodo precedente.</p>



<h4 class="wp-block-heading">Le operazioni che non saranno più consentite</h4>



<p>Se da un lato resta la possibilità di consultare i dati, dall’altro la cancellazione comporta una serie di limitazioni operative molto rilevanti.</p>



<p>Una volta eliminata l’unità locale, infatti, non sarà più possibile:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-56ba9651a3efea5305fca6bfbe057600" style="color:#1b3f16">vidimare o aprire nuovi registri cronologici di carico e scarico;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-bbcdf4006912863faf4bc65ec3c0ed12" style="color:#1b3f16">effettuare registrazioni, incluse modifiche, rettifiche o annullamenti;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-72828e92d30f158904291248562136b5" style="color:#1b3f16">trasmettere nuovi dati dei registri al RENTRI;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-95d809d379649282f37b1e44dbf1fd89" style="color:#1b3f16">vidimare ed emettere nuovi FIR;</li>



<li class="has-text-color has-link-color wp-elements-a69c4a4d5cc887f2e73600b97385a781" style="color:#1b3f16">gestire la restituzione della copia completa del FIR cartaceo.</li>
</ul>



<p>Queste limitazioni valgono sia per le operazioni effettuate tramite <a href="https://www.wastezero.it/proroga-formulario-rifiuti-cartaceo-verso-doppio-binario/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">interoperabilità </a>sia per quelle gestite direttamente dall’area riservata del portale.</p>



<p>In sostanza, l’unità locale viene “cristallizzata”: tutto ciò che è stato fatto resta consultabile, ma non è più possibile aggiungere, modificare o integrare informazioni.</p>



<p>In altre parole, la cancellazione di un’unità locale nel RENTRI non è un semplice adempimento tecnico, ma una decisione che incide sull’operatività futura dell’azienda.</p>



<p>Proprio per questo motivo, è fondamentale affrontarla con un approccio consapevole, verificando in anticipo tutti gli aspetti normativi e operativi.</p>
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