Le attività di pulizia delle reti fognarie entrano pienamente nel sistema RENTRI, con obblighi specifici che riguardano iscrizione, tracciabilità e gestione documentale. Tra regole transitorie e nuove procedure digitali, gli operatori devono adeguarsi rapidamente.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Un’attività “ibrida” tra produzione e trasporto di rifiuti per la pulizia delle reti fognarie 

Come anticipato, chi si occupa della pulizia manutentiva delle reti fognarie si trova in una posizione particolare nel sistema della gestione dei rifiuti. Non si tratta, infatti, di un semplice trasportatore né di un produttore tradizionale: l’operatore assume entrambe le qualifiche.

Questa doppia natura comporta conseguenze operative rilevanti. Da un lato, infatti, i soggetti devono iscriversi al RENTRI come trasportatori di rifiuti.

Dall’altro, devono valutare anche gli obblighi connessi alla produzione dei rifiuti stessi, che derivano direttamente dall’attività di manutenzione svolta sulle reti.

L’iscrizione come trasportatori segue una tempistica precisa: dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025. Si tratta di una finestra temporale chiave, che segna l’ingresso ufficiale di queste attività nel sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti.

Parallelamente, la qualifica di produttore non è automatica per tutti, ma dipende da specifiche condizioni, in particolare dalla dimensione dell’impresa.

Non tutti gli operatori che effettuano pulizia delle reti fognarie devono infatti iscriversi al RENTRI anche come produttori di rifiuti non pericolosi. La normativa introduce infatti un criterio selettivo legato al numero di dipendenti.

L’obbligo scatta solo se l’azienda supera i 10 dipendenti. In questo caso, si applicano le tempistiche previste dall’articolo 13 del D.M. 59/2023, che disciplina in modo puntuale l’iscrizione al registro per i produttori.

Questo aspetto è fondamentale perché incide direttamente sull’organizzazione interna delle imprese. Le realtà più strutturate devono infatti gestire un doppio livello di adempimenti: da una parte quelli legati al trasporto, dall’altra quelli connessi alla produzione dei rifiuti.

Per le imprese più piccole, invece, il quadro è leggermente più snello, almeno sotto il profilo degli obblighi formali. Tuttavia, resta comunque necessario garantire la corretta gestione dei rifiuti e la tracciabilità delle operazioni.

Il regime transitorio: ancora valido il modello ex art. 230

Uno degli elementi più delicati riguarda la fase transitoria. Nonostante l’avvio del RENTRI, il legislatore ha previsto un periodo in cui continuano ad applicarsi strumenti già noti agli operatori.

In particolare, per le attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie resta utilizzabile il modello previsto dall’articolo 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006.

Questo documento rappresenta una modalità semplificata di gestione, specificamente pensata per questo tipo di attività.

L’utilizzo del modello è però limitato ai casi previsti dalla delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21 dicembre 2021. Non si tratta quindi di una possibilità generalizzata, ma di un’opzione circoscritta a precise condizioni operative.

Dal punto di vista pratico, il modello deve essere vidimato attraverso l’applicazione VIVIFIR, disponibile sia sul portale dell’Albo nazionale gestori ambientali sia tramite la piattaforma EcoCamere.

Questo passaggio garantisce comunque un certo livello di digitalizzazione, anche all’interno di un sistema ancora in parte analogico.

La fase transitoria, quindi, non rappresenta un “ritorno al passato”, ma piuttosto un passaggio graduale verso il nuovo sistema digitale.

Ad ogni modo, la vera svolta è arrivata 13 febbraio 2026. A partire da questa data, infatti, alcune operazioni sono state gestite attraverso il formulario di identificazione dei rifiuti in formato digitale.

In particolare, l’obbligo riguarda i trasporti effettuati da un raggruppamento temporaneo verso un impianto di destinazione.

Si tratta di una casistica frequente nelle attività di manutenzione delle reti fognarie, dove i rifiuti vengono spesso raccolti in punti intermedi prima del conferimento finale.

In questi casi, il FIR dovrà essere emesso secondo il modello digitale previsto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59. Non sarà quindi più possibile utilizzare il modello semplificato dell’articolo 230.

Impatti operativi e criticità per le imprese

Ad ogni modo, l’obbligo di cui sopra non è universale, ma si applica in presenza di determinate condizioni. In particolare, riguarda:

Questo significa che, ancora una volta, la dimensione aziendale e la tipologia di rifiuto giocano un ruolo decisivo nella definizione degli adempimenti.

L’introduzione del RENTRI e del FIR digitale non è solo una questione formale. Si tratta di un cambiamento che incide concretamente sull’organizzazione delle attività.

Le imprese devono rivedere le proprie procedure interne, formare il personale e dotarsi degli strumenti tecnologici necessari per gestire la documentazione in formato digitale.

Questo vale in particolare per le aziende che operano su larga scala e che gestiscono volumi significativi di rifiuti.

Un altro aspetto critico riguarda la corretta individuazione del regime applicabile. Distinguere tra fase transitoria e regime a pieno titolo, tra utilizzo del modello ex art. 230 e FIR digitale, richiede attenzione e competenze specifiche.

Il rischio, in caso di errore, è quello di incorrere in irregolarità documentali che possono avere conseguenze anche rilevanti sotto il profilo sanzionatorio.

Allo stesso tempo, però, il nuovo sistema offre anche opportunità. La digitalizzazione consente una maggiore tracciabilità, riduce il rischio di errori materiali e facilita i controlli da parte delle autorità.

In altre parole, il quadro normativo che riguarda la pulizia manutentiva delle reti fognarie si sta progressivamente allineando a quello generale della gestione dei rifiuti. Il RENTRI rappresenta il fulcro di questo processo.

L’obiettivo è chiaro: garantire una tracciabilità più efficace e trasparente lungo tutta la filiera, dalla produzione al conferimento finale.

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