La gestione degli adempimenti RENTRI genera ancora molti dubbi, soprattutto sulla figura del delegato e sul ruolo dei consulenti ambientali.
Vediamo dunque in questo articolo cosa stabiliscono le norme e quali indicazioni fornisce il portale ufficiale nella sezione “Servizi di supporto”.
Delegato e incaricato: cosa dice la normativa e chi può operare sul RENTRI
Nel processo di digitalizzazione degli adempimenti ambientali, la distinzione tra delegato e incaricato sta creando più di una incertezza tra imprese, consulenti e operatori del settore rifiuti.
Un dubbio molto frequente riguarda proprio i consulenti ambientali: possono essere registrati come delegati nel RENTRI? E quali attività possono svolgere all’interno del sistema?
Per rispondere in modo chiaro è necessario partire da ciò che stabilisce la normativa e da quanto riportato nelle FAQ e nella documentazione ufficiale del RENTRI, disponibili sul portale istituzionale (www.rentri.gov.it), nella sezione Servizi di supporto.
La definizione dei soggetti che possono assumere il ruolo di delegato non è infatti lasciata a interpretazioni. Il riferimento normativo principale è l’articolo 30 del D.M. 59/2023, che disciplina la struttura del Registro elettronico nazionale e l’accesso ai servizi.
Come confermato dalle FAQ ufficiali RENTRI, i soggetti che possono essere iscritti come delegati sono esclusivamente:
- Associazioni imprenditoriali rappresentative a livello nazionale, oppure società di servizi costituite da queste ultime;
- Il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006.
Questo significa che il ruolo di delegato è riservato a categorie ben precise, con funzioni istituzionali o collettive riconosciute. E proprio da questo punto deriva la risposta alla domanda più frequente.
Un consulente ambientale può essere delegato?
La risposta ufficiale è no. Un consulente ambientale, anche se supporta operativamente un’impresa e anche se svolge attività quotidiane legate alla gestione dei rifiuti, non può registrarsi come delegato sul RENTRI.
Non rientra infatti tra i soggetti previsti dal D.M. 59/2023 e non appartiene alle categorie espressamente ammesse.
Questa informazione è riportata chiaramente nelle indicazioni presenti sul portale ufficiale RENTRI, nella sezione dedicata ai Servizi di supporto, e ribadita nei materiali esplicativi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Tuttavia, questo non significa che il consulente non possa operare sul sistema.
La differenza tra delegato e incaricato
Ad ogni modo, per comprendere il ruolo effettivo dei consulenti, è fondamentale distinguere due figure: delegato e incaricato.
Il delegato, è un soggetto “collettivo”, cioè un’associazione imprenditoriale o un gestore di circuiti di raccolta. Può dunque effettuare registrazioni per conto degli operatori che lo hanno designato, assumendo responsabilità e funzioni specifiche previste dal decreto.
Inoltre, il delegato è riconosciuto dal sistema e registrato formalmente tramite il RENTRI.
L’incaricato, invece, è una persona fisica, anche esterna all’azienda, a cui l’operatore può affidare materialmente lo svolgimento delle attività sul RENTRI.
L’incaricato non viene dunque iscritto come delegato e non ha un ruolo autonomo nel sistema: semplicemente utilizza le credenziali dell’operatore o opera tramite i permessi che quest’ultimo gli assegna.
Ciò permette all’azienda di affidare le attività a un collaboratore esterno, incluso un consulente ambientale, senza violare le disposizioni del decreto.
Ricordiamo che questa distinzione è importante chiarisce il perché un consulente possa svolgere operativamente le funzioni all’interno del sistema, ma non possa registrarsi come delegato.

