Chi può essere delegato nel RENTRI? Chiarimenti ufficiali su consulenti, operatori e incaricati

La gestione degli adempimenti RENTRI genera ancora molti dubbi, soprattutto sulla figura del delegato e sul ruolo dei consulenti ambientali.

Vediamo dunque in questo articolo cosa stabiliscono le norme e quali indicazioni fornisce il portale ufficiale nella sezione “Servizi di supporto”.

Delegato e incaricato: cosa dice la normativa e chi può operare sul RENTRI

Nel processo di digitalizzazione degli adempimenti ambientali, la distinzione tra delegato e incaricato sta creando più di una incertezza tra imprese, consulenti e operatori del settore rifiuti.

Un dubbio molto frequente riguarda proprio i consulenti ambientali: possono essere registrati come delegati nel RENTRI? E quali attività possono svolgere all’interno del sistema?

Per rispondere in modo chiaro è necessario partire da ciò che stabilisce la normativa e da quanto riportato nelle FAQ e nella documentazione ufficiale del RENTRI, disponibili sul portale istituzionale (www.rentri.gov.it), nella sezione Servizi di supporto.

La definizione dei soggetti che possono assumere il ruolo di delegato non è infatti lasciata a interpretazioni. Il riferimento normativo principale è l’articolo 30 del D.M. 59/2023, che disciplina la struttura del Registro elettronico nazionale e l’accesso ai servizi.

Come confermato dalle FAQ ufficiali RENTRI, i soggetti che possono essere iscritti come delegati sono esclusivamente:

Questo significa che il ruolo di delegato è riservato a categorie ben precise, con funzioni istituzionali o collettive riconosciute. E proprio da questo punto deriva la risposta alla domanda più frequente.

Un consulente ambientale può essere delegato?

La risposta ufficiale è no. Un consulente ambientale, anche se supporta operativamente un’impresa e anche se svolge attività quotidiane legate alla gestione dei rifiuti, non può registrarsi come delegato sul RENTRI.

Non rientra infatti tra i soggetti previsti dal D.M. 59/2023 e non appartiene alle categorie espressamente ammesse.

Questa informazione è riportata chiaramente nelle indicazioni presenti sul portale ufficiale RENTRI, nella sezione dedicata ai Servizi di supporto, e ribadita nei materiali esplicativi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Tuttavia, questo non significa che il consulente non possa operare sul sistema.

La differenza tra delegato e incaricato

Ad ogni modo, per comprendere il ruolo effettivo dei consulenti, è fondamentale distinguere due figure: delegato e incaricato.

Il delegato, è un soggetto “collettivo”, cioè un’associazione imprenditoriale o un gestore di circuiti di raccolta. Può dunque effettuare registrazioni per conto degli operatori che lo hanno designato, assumendo responsabilità e funzioni specifiche previste dal decreto.

Inoltre, il delegato è riconosciuto dal sistema e registrato formalmente tramite il RENTRI.

L’incaricato, invece, è una persona fisica, anche esterna all’azienda, a cui l’operatore può affidare materialmente lo svolgimento delle attività sul RENTRI.

L’incaricato non viene dunque iscritto come delegato e non ha un ruolo autonomo nel sistema: semplicemente utilizza le credenziali dell’operatore o opera tramite i permessi che quest’ultimo gli assegna.

Ciò permette all’azienda di affidare le attività a un collaboratore esterno, incluso un consulente ambientale, senza violare le disposizioni del decreto.

Ricordiamo che questa distinzione è importante chiarisce il perché un consulente possa svolgere operativamente le funzioni all’interno del sistema, ma non possa registrarsi come delegato.

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