Emissioni in atmosfera: il MASE chiarisce i limiti per le fonderie di metalli ferrosi

La Regione Campania ha di recente chiesto chiarimenti sull’applicazione dei limiti emissivi per le fonderie di metalli ferrosi. Il Ministero dell’Ambiente ha dunque risposto delineando le modalità di intervento per tutelare la salute pubblica e ridurre l’impatto complessivo.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.


Emissioni sotto i limiti, ma l’impatto dei metalli ferrosi resta

Come anticipato, la Regione Campania ha sottoposto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) un interpello riguardante la corretta applicazione della normativa nazionale sulle emissioni in atmosfera per gli impianti IPPC 2.4.

Vale a dire le fonderie di metalli ferrosi con capacità produttiva superiore a 20 tonnellate al giorno.

Nonostante il rispetto formale dei limiti di concentrazione previsti, la Regione ha evidenziato come ciò non comporti necessariamente una riduzione effettiva dell’impatto ambientale complessivo.

In particolare, sono state riscontrate criticità legate alla massa totale di polveri emesse, ai fenomeni di emissioni diffuse e alla percezione del disagio da parte dei cittadini residenti nelle aree limitrofe.

Secondo la nota regionale, anche dimezzando i valori limite di emissione (VLE), le simulazioni mostrano una riduzione solo marginale del flusso emissivo complessivo.

Inoltre, condizioni meteo climatiche particolari possono amplificare la diffusione delle polveri, causando depositi visibili sui balconi delle abitazioni vicine, nonostante i valori di concentrazione risultino formalmente molto inferiori ai limiti di legge.

Il problema, dunque, non riguarda solo la conformità normativa, ma la compatibilità effettiva tra le attività produttive e la qualità della vita dei cittadini. È su questo punto che si è concentrato l’intervento chiarificatore del Ministero.

Il MASE ha inoltre ricordato che la normativa di riferimento per questi impianti è contenuta nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

In particolare negli articoli 29-quater e 29-septies, che disciplinano rispettivamente il rilascio e l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L’articolo 29-quater prevede che, durante la Conferenza dei servizi per il rilascio dell’AIA, vengano acquisite anche le prescrizioni del sindaco relative alla tutela della salute pubblica, in base agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/1934.

Successivamente, se emergono nuove circostanze o evidenze di rischio, il sindaco può chiedere all’autorità competente di riesaminare l’autorizzazione già concessa, proponendo modifiche motivate e documentate.


Migliori tecniche disponibili e limiti più severi

Il passaggio di cui sopra è fondamentale, perché consente agli enti locali di intervenire in modo mirato anche dopo il rilascio delle autorizzazioni.

Soprattutto in presenza di impatti percepiti dalla popolazione o di evidenze di inquinamento localizzato non adeguatamente gestito dalle prescrizioni esistenti.

Un altro riferimento centrale richiamato dal Ministero è l’articolo 29-septies.

Quest’ultimo stabilisce come, qualora strumenti di pianificazione ambientale (come i piani di tutela delle acque o dell’aria) riconoscano la necessità di applicare misure più restrittive rispetto a quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili (BAT), l’autorità competente possa introdurre prescrizioni aggiuntive nelle AIA.

In altre parole, il rispetto delle BAT non è sempre sufficiente. Quando la situazione locale lo richiede, è possibile, e doveroso, imporre limiti più severi o misure specifiche per garantire il rispetto delle norme di qualità ambientale.

Il MASE ricorda anche che queste misure possono essere tradotte in prescrizioni aggiuntive all’interno delle autorizzazioni, ad esempio:

Questo approccio più flessibile e personalizzato permette di intervenire in modo proporzionato, bilanciando esigenze produttive e tutela dell’ambiente.

Un equilibrio tra produzione e qualità della vita

Alla luce di queste considerazioni, il Ministero sottolinea che l’autorizzazione integrata ambientale non si limita a stabilire limiti numerici, ma deve rappresentare un vero e proprio strumento di pianificazione ambientale locale.


Attraverso l’AIA, è possibile introdurre condizioni supplementari pensate per garantire la compatibilità non solo tecnica, ma anche sanitaria e sociale dell’impianto.

Inoltre, il MASE evidenzia che le criticità segnalate dalla Regione Campania rientrano in situazioni già previste dal quadro normativo esistente, che dispone di strumenti adeguati per affrontarle.

Ovvero dal riesame delle autorizzazioni alle misure di pianificazione ambientale più rigorose, fino alle prescrizioni specifiche nei provvedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA).

In sintesi, anche quando un impianto rispetta i limiti di concentrazione previsti dalla legge, non è detto che l’impatto complessivo sia trascurabile.

La vera sfida è individuare soluzioni che riducono la massa totale di polveri emesse, migliorando concretamente la qualità dell’aria e la vivibilità dei territori circostanti.

In altre parole, il chiarimento fornito dal MASE rappresenta un passo importante verso una maggiore consapevolezza gestionale e normativa.

Come abbiamo visto, la logica di fondo è quella di integrare i limiti di concentrazione con una valutazione complessiva delle emissioni, che tenga conto della reale esposizione ambientale e sanitaria.

Per i gestori degli impianti, questo significa adottare un approccio più proattivo, orientato non solo al rispetto dei limiti ma alla riduzione effettiva dell’impatto.

Per le amministrazioni locali, invece, si tratta di utilizzare in modo coordinato gli strumenti normativi a disposizione, AIA, VIA, piani di qualità dell’aria, per adattare le prescrizioni ai contesti territoriali più sensibili.

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