Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il decreto con il calendario dei divieti di circolazione 2026 per i mezzi pesanti. Un provvedimento atteso che incide su trasporti, logistica e programmazione operativa.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Merci pericolose, deroghe territoriali ed esenzioni: cosa cambia con i divieti di circolazione per mezzi pesanti?
Come anticipato, con la pubblicazione del nuovo decreto ministeriale, il quadro delle limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti per il 2026 è ora definito in modo ufficiale.
Il provvedimento, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disciplina in maniera puntuale i divieti di circolazione sulle strade extraurbane nei giorni festivi e in altre giornate considerate particolarmente critiche per la sicurezza e la fluidità del traffico.
L’obiettivo è ridurre la congestione, aumentare i livelli di sicurezza stradale e contenere i rischi nei periodi di maggiore intensità dei flussi veicolari, come i fine settimana, le festività nazionali e alcune fasi dell’anno caratterizzate da esodi e rientri stagionali.
Nello specifico, il decreto si applica ai veicoli adibiti al trasporto di oggetti con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, in linea con quanto previsto dal Codice della strada.
Rientrano quindi nel perimetro non solo i classici camion per il trasporto merci, ma anche i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, anche quando non destinati direttamente al trasporto di cose, purché autorizzati.
Il calendario, allegato al decreto, individua nel dettaglio giorni e fasce orarie in cui la circolazione è vietata.
Ad ogni modo, si tratta prevalentemente di domeniche, festività nazionali e giornate strategiche nei mesi estivi.
Merci pericolose: il ruolo centrale dell’articolo 12
Uno dei punti più delicati del decreto riguarda il trasporto di merci pericolose, disciplinato in modo specifico dall’articolo 12.
Qui il legislatore introduce una regola particolarmente stringente per le merci appartenenti alle classi 1 e 7 dell’ADR, ovvero esplosivi e materiali radioattivi.
Per queste categorie, il divieto di circolazione opera indipendentemente dalla massa del veicolo e dalla quantità trasportata. Oltre ai giorni indicati nel calendario generale, il trasporto è vietato anche:
- dalle ore 8:00 alle 24:00 di ogni sabato,
- dalle ore 0:00 alle 24:00 di ogni domenica,
nel periodo compreso dal 23 maggio al 6 settembre 2026.
Si tratta di una scelta che rafforza l’approccio prudenziale nei mesi estivi, quando l’aumento del traffico turistico e delle temperature può amplificare i rischi connessi a questo tipo di trasporti.
Il decreto prevede comunque deroghe mirate, rilasciate dalle Prefetture, per specifiche esigenze di sicurezza, sanitarie o di interesse nazionale, sempre nel rispetto delle procedure autorizzative previste.
Accanto ai divieti, il testo conferma una serie di agevolazioni ormai consolidate, pensate per tenere conto delle particolari esigenze logistiche di alcuni territori e filiere.
In particolare, restano valide le posticipazioni e anticipazioni degli orari di divieto per:
- veicoli provenienti dall’estero o diretti oltre confine,
- mezzi da e verso Sardegna e Sicilia, dove il trasporto è fortemente condizionato dalle operazioni di traghettamento.
Per i veicoli diretti ai porti o in arrivo dai traghetti, il decreto riconosce la necessità di garantire continuità ai collegamenti, evitando blocchi che potrebbero avere effetti sproporzionati sulla distribuzione delle merci e sull’economia locale.
Trasporto intermodale e continuità della logistica
Un altro capitolo rilevante è quello dedicato al trasporto intermodale, che beneficia di una disciplina più flessibile.
I veicoli diretti a interporti, terminal ferroviari, porti e aeroporti possono usufruire di anticipazioni del termine del divieto o, in alcuni casi, della totale esclusione dal calendario.
Tutto ciò purché siano in possesso della documentazione che attesti la prosecuzione del viaggio con modalità diverse dalla strada.
La logica è chiara: incentivare l’integrazione tra strada, ferrovia e mare, senza penalizzare i nodi logistici strategici del Paese.
Il decreto dedica anche ampio spazio anche alle esenzioni, distinguendo tra:
- categorie di veicoli, come quelli delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e dei servizi pubblici essenziali;
- tipologie di merci, tra cui prodotti alimentari deperibili, medicinali, animali vivi, giornali e rifiuti urbani.
Particolare attenzione è riservata al trasporto dei rifiuti, che continua a essere escluso dai divieti quando effettuato nell’ambito dei servizi pubblici di raccolta e smaltimento, in coerenza con le esigenze di continuità del servizio.
Nei casi di assoluta e comprovata necessità, il decreto consente di richiedere una deroga prefettizia.
Le Prefetture valutano le istanze sulla base di criteri stringenti, che tengono conto dell’urgenza, delle condizioni di traffico, delle caratteristiche delle infrastrutture e dell’impossibilità di programmare il trasporto in giorni diversi.
Le procedure sono dettagliate e richiedono una documentazione puntuale, a tutela sia della sicurezza stradale sia della parità di trattamento tra operatori.

