Dal 18 dicembre 2025 entreranno in vigore importanti modifiche al deposito temporaneo dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (EPR).

In particolare, la Legge 182/2025 introduce nuove possibilità operative per distributori e sistemi EPR, semplificando parte delle procedure. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Cosa cambia per distributori, produttori e sistemi EPR con le nuove regole per il deposito temporaneo?


Come anticipato, la gestione dei rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (EPR) continua a evolversi. Uno dei cambiamenti più rilevanti di fine 2025 riguarda proprio le modalità con cui tali rifiuti possono essere raggruppati prima di essere raccolti.

La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, che entrerà in vigore il 18 dicembre 2025, introduce infatti una revisione mirata dell’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006, ampliando gli spazi in cui i distributori possono effettuare il deposito temporaneo.

Questa modifica, contenuta nell’articolo 5 della nuova legge, rientra nel più ampio pacchetto di misure pensate per semplificare e digitalizzare le procedure amministrative. In particolare, con l’obiettivo dichiarato di alleggerire gli oneri a carico di imprese e attività economiche.

In questo contesto, il settore rifiuti non fa eccezion. Il legislatore interviene proprio su uno degli aspetti più delicati della gestione dei flussi EPR, ossia la fase di deposito preliminare alla raccolta, che rappresenta il primo anello della catena logistica.

La novità più significativa riguarda la possibilità per i distributori di trattenere i rifiuti EPR non soltanto all’interno del punto vendita, come già previsto in passato, ma anche in altre tipologie di aree che risultino sotto la loro diretta gestione o comunque messe a loro disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.

Questo passaggio, apparentemente tecnico, apre in realtà a una maggiore flessibilità operativa. Soprattutto per quelle filiere che si confrontano quotidianamente con problemi di spazio, quantità variabili di rifiuti raccolti o necessità logistiche specifiche.

Prima della modifica, infatti, il deposito preliminare poteva avvenire esclusivamente nei locali del punto vendita o nelle aree immediatamente pertinenti ad esso.

Con la Legge 182/2025, il concetto di “luogo idoneo” si amplia includendo “altri luoghi di raggruppamento” purché siano nella disponibilità del distributore o vengano messi a disposizione dai consorzi e dai sistemi EPR.

Ciò significa che potranno essere utilizzati magazzini esterni, strutture dedicate o spazi logistici specifici, a condizione che rispettino le prescrizioni tecniche della normativa ambientale.

Cosa resta immutato per tutte le filiere EPR?

Ad ogni modo, il vantaggio principale sta nel fatto che molti distributori potranno finalmente organizzare flussi più stabili e controllati. Tutto ciò senza dover concentrare tutto nel punto vendita, spesso poco adatto a ospitare quantitativi crescenti di rifiuti EPR.

Pensiamo ad esempio ai RAEE o ai rifiuti derivanti dagli imballaggi. La possibilità di disporre di un’area aggiuntiva, messa a disposizione dal sistema collettivo dei produttori, può rendere più agevoli le operazioni quotidiane e ridurre i tempi di movimentazione.

Il resto dell’articolo 185-bis rimane invece invariato, comprese le condizioni generali che definiscono il deposito temporaneo. È quindi utile ricordare alcuni elementi fondamentali della norma, perché continueranno a valere senza eccezioni.

Innanzitutto, il deposito temporaneo resta un raggruppamento effettuato “prima della raccolta” e non necessita di autorizzazione, purché vengano rispettati tutti i requisiti tecnici previsti dalla legge.

I rifiuti devono essere separati per categorie omogenee, imballati ed etichettati nel rispetto delle norme sulle sostanze pericolose e gestiti secondo le disposizioni tecniche applicabili a ciascuna filiera.

Resta inoltre immutato il vincolo temporale e quantitativo. Il produttore dei rifiuti deve avviarli alla raccolta almeno ogni tre mesi, oppure ogni volta che il deposito raggiunge i 30 metri cubi complessivi (con un limite di 10 metri cubi di rifiuti pericolosi).

Se questo quantitativo non viene superato nel corso dell’anno, la permanenza massima consentita è comunque di dodici mesi.

Anche le prescrizioni sui rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (POPs) non subiscono variazioni.

Tali rifiuti devono continuare a essere gestiti secondo le norme europee che regolamentano le sostanze pericolose,includendo imballaggio, etichettatura e requisiti specifici di stoccaggio.

Maggiore flessibilità per distributori e sistemi EPR

La modifica introdotta dalla Legge 182/2025 interviene quindi solo su un punto preciso, ma di grande impatto operativo. Vale a dire l’ampliamento degli spazi ammessi per il raggruppamento dei rifiuti EPR.

L’intento è chiaro: offrire ai distributori e ai sistemi di gestione collettivi una maggiore libertà organizzativa, così da facilitare la fase preliminare alla raccolta, ridurre le criticità logistiche e costruire un sistema più efficiente.

Va sottolineato che questa novità si inserisce in un contesto in cui la responsabilità estesa del produttore continua a rappresentare un pilastro del diritto ambientale europeo e nazionale.

Le imprese, specie quelle coinvolte nella distribuzione, si trovano spesso a gestire rifiuti provenienti dai clienti in virtù degli obblighi di ritiro e raggruppamento previsti dalle diverse filiere EPR.

Con l’ampliamento degli spazi utilizzabili per il deposito preliminare, il legislatore sembra voler rispondere alle difficoltà che molte aziende avevano segnalato negli ultimi anni, soprattutto nei settori con maggiori volumi di raccolta.

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