Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067 aggiorna le tariffe ECHA e ridisegna la verifica PMI. Ciò significa aumento per inflazione cumulata del 19,5% (non per le PMI), controllo ex ante, decisioni valide tre anni e precise scadenze.
Ma cosa significa tutto questo? Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Gli aggiornamenti sulle tariffe ECHA e le nuove regole di verifica ex ante dello status PMI
Come anticipato, con il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2067, la Commissione Europea interviene sul sistema di tariffe e oneri pagabili all’ECHA ai sensi di REACH (Reg. (CE) n. 1907/2006)
In particolare, si interviene con un duplice obiettivo: da una parte rafforzare la sostenibilità finanziaria dell’Agenzia e dall’altra semplificare/razionalizzare la gestione delle riduzioni per le PMI.
Il centro dell’intervento è l’adeguamento all’inflazione cumulata del 19,5% relativa al triennio 2021-2023, escludendo però le PMI da tale aumento, in coerenza con gli orientamenti politici 2024-2029 e con il pacchetto di aiuti dedicato alle piccole e medie imprese.
In parallelo, cambia il processo di verifica dello status di PMI, che passa da ex post a ex ante, con decisioni valide tre anni e possibili riduzioni temporanee in caso di ritardi non imputabili all’impresa.
Non solo, la Commissione richiama anche la necessità di stabilizzare le entrate dell’ECHA dopo il picco registrativo del 2018 e alla luce della riassegnazione di attività scientifiche e tecniche alle agenzie UE.
L’adeguamento tariffario viene dunque calibrato in modo che, sommato ad altre entrate, risulti sufficiente a coprire i costi dei servizi resi dall’Agenzia, mantenendo al contempo la tutela della competitività delle PMI.
Ricordiamo che il meccanismo di revisione annuale resta ancorato all’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP) pubblicato da Eurostat.
Verifica PMI: si passa al controllo ex ante (con meno incertezze dopo)
Finora, lo status di PMI veniva spesso controllato dopo la presentazione dei fascicoli, con iter lunghi e scambi documentali ripetuti.
In questo contesto, il regolamento introduce l’obbligo di chiedere il riconoscimento dello status di PMI almeno due mesi prima della domanda che dà luogo al pagamento di una tariffa ridotta.
In altre parole, prima si ottiene la decisione sull’inquadramento dimensionale, poi si presenta la pratica che beneficia della riduzione.
Nello specifico, i punti chiave del nuovo assetto sono:
- Domanda preventiva. Cioè l’impresa che intende usufruire di tariffe/oneri ridotti deve presentare richiesta di riconoscimento PMI all’ECHA ≥ 2 mesi prima della futura domanda REACH (o altra domanda pertinente).
- Documentazione standardizzata: l’ECHA pubblicherà l’elenco della documentazione pertinente da allegare; se i documenti non sono in una lingua ufficiale UE, servirà traduzione giurata.
- Decisione in 2 mesi: una volta ricevuto il dossier completo, l’ECHA decide sullo status entro due mesi (prorogabili di comune accordo).
- Validità triennale. Vale a dire quando la decisione vale 3 anni e si applica a tutte le domande presentate all’ECHA nell’ambito del diritto UE che richiedono la verifica dello status PMI (non solo REACH).
- Rinnovo semplificato: la prima nuova domanda dopo la decisione iniziale può avvenire tramite autodichiarazione se presentata due mesi prima della scadenza del triennio e se lo status non è cambiato.
Inoltre, per sostenere i costi della verifica ex ante, l’ECHA potrà applicare un onere amministrativo commisurato al lavoro necessario.
Se l’impresa risulta effettivamente PMI, l’onere non viene riscosso. L’importo sarà definito dal Consiglio di amministrazione ECHA e pubblicato.
Questa leva economica punta a rendere più efficiente il processo, evitando abusi o verifiche inutilmente complesse.
Tutele in caso di ritardo dell’ECHA e ricorsi con tariffa ridotta
Sempre secondo il regolamento, si nota che se, in circostanze eccezionali, l’ECHA non riuscisse ad adottare la decisione PMI entro due mesi dalla documentazione completa, la domanda successiva che dà luogo a tariffe ridotte beneficia temporaneamente della riduzione richiesta, fino alla decisione finale.
Se poi lo status PMI viene negato, l’impresa versa il saldo della tariffa per intero (per le tariffe degli artt. 6, 8 e 9, entro 14 giorni di calendario dalla notifica).
Inoltre, vi sono novità anche sul ricorso. Vale a dire che se l’ultima decisione ECHA ex art. 13(4) ha riconosciuto lo status PMI e la validità non è scaduta, si ha diritto a tariffa di ricorso ridotta, presentando la decisione insieme al ricorso. In mancanza di decisione, occorreranno autodichiarazione e prove.
Ancora, gli allegati I-VIII del Reg. (CE) 340/2008 sono integralmente sostituiti dagli allegati del nuovo regolamento, aggiornando quindi tabelle, livelli tariffari e procedure correlate.
Nello specifico, sul piano delle tempistiche si nota:
- Il regolamento entra in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
- Deroga importante: l’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica dal 5 febbraio 2027.
- Clausola transitoria: il regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data di entrata in vigore.
- Inoltre, per consentire a ECHA e stakeholder di adeguarsi, è previsto un periodo di adattamento per le modifiche al processo PMI (richiamato nei considerando). In altre parole, la logica è dare tempo organizzativo a imprese e Agenzia.
Ad ogni modo, per le PMI la notizia è doppiamente positiva: niente adeguamento all’inflazione sul listino e maggiore certezza preventiva grazie alla decisione triennale.
Al contempo, occorre organizzarsi prima. Infatti, i tempi di pre-verifica (≥ 2 mesi) vanno inseriti nel cronoprogramma regolatorio, per non ritardare registrazioni, aggiornamenti o altre pratiche connesse.
Per le non-PMI, l’adeguamento del 19,5% richiede budgeting adeguato e un’attenta pianificazione delle scadenze.

