Un nuovo decreto definisce le regole operative da adottare in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI. Le istruzioni chiariscono tempi, canali di comunicazione e procedure di emergenza per assicurare la continuità della tracciabilità dei rifiuti.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Un quadro chiaro per gestire le interruzioni del RENTRI
Come anticipato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato un decreto che definisce in modo puntuale come comportarsi quando i servizi del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) non risultano disponibili.
Il provvedimento, pubblicato sul sito istituzionale del MASE e su quello del RENTRI, si concentra su un tema concreto e spesso critico per gli operatori: come garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante un’interruzione del sistema.
In particolare, il decreto approva due documenti allegati: il primo, con le “Modalità operative da adottare in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI”, e il secondo, relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Entrambi i testi vengono resi pubblici nella sezione Avvisi del portale RENTRI, che diventa così il riferimento ufficiale per ogni comunicazione sullo stato dei servizi.
Inoltre, il decreto introduce un principio fondamentale.
Ovvero che le modalità di emergenza possono essere attivate solo quando la Direzione generale Economia Circolare e Bonifiche (ECB) del MASE pubblica un apposito avviso di “mancanza di disponibilità” nella sezione Avvisi del portale RENTRI.
In parallelo, sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali. L’utilizzo delle procedure alternative è consentito fino al termine del primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di chiusura dell’evento.
In pratica, l’operatore ha un margine di tempo limitato ma sufficiente per allineare le proprie attività senza rischiare inadempienze.
Questa impostazione garantisce un equilibrio tra rigore normativo e flessibilità operativa, assicurando che il sistema resti sotto controllo anche in situazioni eccezionali.
Misure di emergenza e mitigazione: la strategia del doppio binario
Inoltre, il decreto distingue due categorie di strumenti:
- le misure di emergenza, attivabili solo durante un evento ufficialmente comunicato;
- le misure di mitigazione, raccomandate come buone pratiche preventive.
Tra le principali misure emergenziali figura la possibilità di trasmettere dati, iscrizioni o registri entro il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento, anche se la scadenza ordinaria è già trascorsa.
In questo modo, gli operatori non vengono penalizzati da problemi tecnici non imputabili alla propria condotta.
Le misure di mitigazione, invece, hanno una funzione preventiva: il decreto invita a vidimare in anticipo registri e formulari, scaricare in locale i manuali e i tutorial e avviare le iscrizioni RENTRI con anticipo rispetto alle scadenze.
Si tratta di semplici accorgimenti che riducono il rischio di blocchi improvvisi, soprattutto per chi gestisce volumi elevati di dati o più unità locali.
Una delle situazioni più delicate riguarda l’impossibilità di completare l’iscrizione al RENTRI o di effettuare i pagamenti tramite la piattaforma delle Pubbliche Amministrazioni.
In questi casi, il decreto prevede che operatori e soggetti delegati possano finalizzare l’iscrizione il primo giorno lavorativo successivo alla riattivazione dei servizi.
Inoltre, viene sottolineato che la piattaforma tiene traccia della data di creazione della pratica, elemento utile a dimostrare che l’operatore aveva avviato la procedura nei tempi previsti.
La raccomandazione generale è quindi di non attendere l’ultimo momento, ma di pianificare con anticipo le iscrizioni, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.
Registri cronologici e FIR: continuità anche offline
Il decreto si sofferma ampiamente sul tema dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), strumenti essenziali per la tracciabilità.
Se il sistema non consente di vidimare digitalmente i registri, gli operatori possono farlo in anticipo per ciascuna unità locale, predisponendo copie già pronte.
Se invece non è possibile trasmettere le operazioni annotate entro i termini, la trasmissione può avvenire il primo giorno utile dopo la chiusura dell’evento, con data registrata dai servizi RENTRI.
Per il FIR cartaceo, se la piattaforma non consente la vidimazione digitale o l’emissione, gli operatori potranno utilizzare formulari bianchi pre-vidimati da compilare manualmente.
E se l’impossibilità riguarda la trasmissione della copia completa del FIR, la normativa rimanda alle vie tradizionali: consegna diretta o invio tramite PEC.
Un altro aspetto cruciale è l’interoperabilità tra i sistemi gestionali aziendali e il RENTRI.
In caso di blocco dei servizi di connessione, il decreto prevede che gli operatori possano vidimare anticipatamente i registri e trasmettere i dati non appena il servizio torna disponibile, senza incorrere in sanzioni.
Il consiglio del Ministero è chiaro: anticipare le trasmissioni rispetto alle scadenze e mantenere copie esportate in formato PDF o XML dei registri, così da disporre sempre di una base documentale valida anche in caso di ispezione.
In altre parole, con questo decreto, il MASE consolida l’approccio del RENTRI come strumento digitale flessibile ma sotto controllo pubblico, in grado di gestire anche le emergenze tecniche senza interrompere la tracciabilità dei rifiuti.
La pubblicazione degli avvisi sul portale RENTRI e sull’Albo dei gestori ambientali diventa dunque la garanzia di trasparenza e certezza giuridica, mentre la definizione delle misure di emergenza assicura la continuità operativa per imprese e operatori.

