Molte imprese si chiedono se, producendo sia rifiuti pericolosi sia non pericolosi, debbano comunicare entrambi al RENTRI.
Le regole variano in base al numero di dipendenti e alla tipologia di attività svolta dall’ente o dall’impresa, vediamo dunque in questo articolo tutti i dettagli.
Registri, trasmissione dei dati dei rifiuti e obblighi per le diverse categorie di operatori del RENTRI
Come anticipato, con l’entrata in vigore del RENTRI, una delle domande più ricorrenti riguarda gli obblighi di comunicazione per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi sia non pericolosi.
La normativa vigente introduce distinzioni precise tra categorie di operatori, definendo casi in cui la trasmissione dei dati deve riguardare entrambi i flussi e situazioni in cui, invece, la comunicazione al sistema interessa solo i rifiuti pericolosi.
La prima grande distinzione è legata al numero di dipendenti.
Un ente o un’impresa con più di 10 dipendenti che produce rifiuti sia pericolosi sia non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o attività di trattamento di fumi, acque o rifiuti, è tenuta a mantenere il registro e a trasmettere al RENTRI i dati relativi a entrambi i flussi: pericolosi e non pericolosi.
Questa categoria rappresenta quella con l’adempimento più ampio, poiché la produzione mista di rifiuti, unita alla dimensione aziendale, rende necessaria una tracciabilità completa. Diversa è la situazione per le imprese di dimensioni più ridotte.
Gli enti o le imprese che hanno fino a 10 dipendenti e che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle stesse tipologie di attività industriali, artigianali o di trattamento ambientale, devono invece tenere il registro limitatamente ai soli rifiuti pericolosi.
In questo caso, la trasmissione dei dati al RENTRI riguarda esclusivamente i rifiuti pericolosi, mentre i non pericolosi non rientrano tra le informazioni obbligatorie da inviare.
Obblighi per i settori non industriali: quando si comunicano solo i rifiuti pericolosi
C’è poi un’ulteriore categoria da considerare, che riguarda imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi indipendentemente dal numero di dipendenti, ma operano in settori differenti da quelli industriali o artigianali.
È il caso, ad esempio, delle attività commerciali, dei servizi, del settore sanitario, agricolo o edile.
Anche in questo scenario, l’obbligo si concentra esclusivamente sui rifiuti pericolosi: devono essere registrati e trasmessi al RENTRI solo i dati dei rifiuti pericolosi, mentre quelli non pericolosi non sono soggetti allo stesso trattamento.
Queste distinzioni, sebbene apparentemente semplici, rispondono alla necessità di costruire un sistema di tracciabilità proporzionato alla complessità dell’attività svolta e al rischio ambientale associato.
Le imprese più strutturate o coinvolte in processi produttivi di natura industriale o artigianale hanno generalmente un impatto ambientale maggiore e una gestione dei rifiuti più articolata; di conseguenza, il legislatore impone obblighi più completi e dettagliati.
Al contrario, realtà di dimensioni più ridotte o appartenenti a settori differenti possono contare su una semplificazione degli adempimenti, pur mantenendo la necessaria attenzione ai flussi di rifiuti pericolosi, che restano sempre soggetti a tracciabilità obbligatoria.
Trasmissione dei dati al RENTRI: non tutti i rifiuti richiedono gli stessi adempimenti
Un elemento importante da sottolineare è che gli obblighi di comunicazione non si sovrappongono automaticamente per tutte le tipologie di rifiuto prodotte.
Il RENTRI non richiede infatti la trasmissione dei rifiuti non pericolosi in tutte le situazioni, ma soltanto quando sono soddisfatte specifiche condizioni, in particolare per le imprese con più di 10 dipendenti operanti in contesti produttivi qualificati.
Questo chiarimento è fondamentale per evitare sovraccarichi amministrativi non necessari e per assicurare che le imprese si concentrino sugli adempimenti realmente previsti dalla normativa.
Per chi si avvicina per la prima volta al nuovo sistema o per chi vuole verificare nel dettaglio la propria posizione, è utile ricordare che il portale ufficiale del RENTRI mette a disposizione una sezione dedicata ai Servizi di supporto.
Nello specifico, in quest’ultima sono pubblicati chiarimenti, esempi, tabelle e materiali formativi aggiornati.

