Nuovi chiarimenti del Ministero dell’Ambiente sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Al centro prossimità, autosufficienza, documenti richiesti ai notificatori e gestione delle obiezioni attraverso il sistema digitale europeo DIWASS.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito come devono essere applicati i principi di prossimità e autosufficienza nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2024/1157.
Il chiarimento arriva in risposta a un interpello presentato dalla Regione Calabria il 27 maggio 2026, che aveva sollevato diversi dubbi operativi: come dimostrare che in Italia non siano disponibili impianti adeguati, quali documenti possano essere richiesti al notificatore e quali criteri utilizzare per valutare la fattibilità tecnica ed economica della gestione dei rifiuti sul territorio nazionale.
La risposta del MASE assume particolare rilievo perché mette in evidenza un punto destinato ad avere effetti concreti sulle procedure: il regolamento europeo non stabilisce una documentazione standard valida in ogni situazione e lascia alle autorità competenti un margine di valutazione significativo.
Rifiuti destinati allo smaltimento all’estero: cosa deve dimostrare il notificatore
Il primo riferimento indicato dal Ministero è l’articolo 11 del Regolamento (UE) 2024/1157, dedicato alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.
Per ottenere l’autorizzazione, il notificatore deve dimostrare innanzitutto che i rifiuti non possono essere recuperati in maniera tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile, salvo che lo smaltimento sia imposto da obblighi derivanti dal diritto dell’Unione o internazionale.
Deve inoltre risultare che lo smaltimento non possa avvenire in maniera tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile nel Paese nel quale i rifiuti sono stati prodotti.
Non basta, quindi, individuare semplicemente un impianto estero disposto ad accettare il carico. La spedizione e lo smaltimento programmati devono essere coerenti anche con la gerarchia dei rifiuti e con i principi di prossimità e autosufficienza previsti dalla direttiva 2008/98/CE, oltre a garantire una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti.
Il problema evidenziato dall’interpello riguarda però il modo in cui tutto questo debba essere provato.
La Regione Calabria aveva chiesto, ad esempio, se fosse sufficiente consultare la banca dati pubblica del Catasto Rifiuti ISPRA per verificare l’indisponibilità di impianti nazionali oppure se fosse necessario effettuare un’indagine più ampia. Aveva inoltre domandato se al notificatore potessero essere richiesti dinieghi formali dei gestori degli impianti italiani.
Su questo punto il MASE non individua una procedura unica.
Il Regolamento 2024/1157 non definisce dettagliatamente quali documenti debbano essere prodotti né stabilisce criteri uniformi e vincolanti sul livello di approfondimento dell’istruttoria. Sarà quindi l’autorità competente a valutare se le prove presentate siano sufficienti per autorizzare la spedizione.
Documenti diversi tra Regioni e Stati UE: il MASE apre a linee guida comuni
Questa impostazione può determinare differenze anche rilevanti tra una procedura e l’altra.
Il Ministero riconosce infatti che autorità italiane e autorità degli altri Stati membri possono adottare approcci istruttori differenti, chiedendo documenti o elementi probatori con un livello di dettaglio diverso.
Secondo il MASE, ciò non costituisce automaticamente una scorretta applicazione del regolamento, ma è una conseguenza della discrezionalità riconosciuta alle autorità chiamate a verificare il rispetto delle condizioni.
Per le imprese c’è però un aspetto particolarmente importante: il notificatore deve rispettare le richieste dell’autorità competente anche quando questa adotta un’interpretazione più rigorosa. Non è quindi sufficiente sostenere che un’altra Regione o un altro Stato membro richieda una documentazione meno dettagliata per sottrarsi alle richieste ricevute.
È proprio qui che emerge una delle principali criticità operative del sistema. L’assenza di criteri omogenei rischia infatti di rendere meno prevedibili le procedure e di produrre differenze nella documentazione necessaria a seconda dell’autorità coinvolta.
Il MASE riconosce espressamente queste difficoltà e condivide l’esigenza di una maggiore uniformità applicativa. Il Ministero segnala quindi la possibilità di portare la questione al Gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti previsto dall’articolo 66 del regolamento, affinché possano essere elaborate linee guida operative capaci di standardizzare maggiormente le procedure e armonizzare l’interpretazione tra gli Stati membri.
Recupero dei rifiuti all’estero e DIWASS: come funzionano le obiezioni
Il chiarimento non riguarda esclusivamente i rifiuti destinati allo smaltimento.
Il MASE estende infatti le proprie considerazioni anche alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero disciplinate dall’articolo 12. In questo caso prossimità e autosufficienza non vengono indicati espressamente tra i motivi di obiezione, ma le autorità possono opporsi quando la spedizione o il recupero non risultino conformi alla direttiva 2008/98/CE.
Un ultimo chiarimento interessa DIWASS, il sistema digitale europeo utilizzato per la trasmissione e lo scambio elettronico delle informazioni e dei documenti relativi alle spedizioni di rifiuti.
Quando l’autorità decide di sollevare un’obiezione, DIWASS permette di inserire le ragioni o una giustificazione debitamente motivata negli appositi campi di testo libero, oltre a consentire l’inserimento di eventuali allegati a supporto.
Il chiarimento del Ministero risolve quindi alcuni dubbi interpretativi, ma fa emergere contemporaneamente un nodo ancora aperto: la mancanza di procedure documentali armonizzate. Finché non saranno elaborati orientamenti comuni, imprese e notificatori dovranno prestare particolare attenzione alle richieste formulate dalla singola autorità competente, che può legittimamente richiedere un livello di prova più rigoroso rispetto ad altre amministrazioni.
FAQ sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
- Contenuto ottimizzato con IA e verificato dall’autore.

