Gli scarti del recupero rifiuti possono essere sottoposti a ulteriori trattamenti anche quando derivano da operazioni di recupero già effettuate o da processi che non hanno raggiunto i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto.
A chiarirlo è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la risposta del 19 ottobre 2026, protocollo n. 0216436, a un interpello presentato dalla Provincia di Taranto.
Il documento affronta tre questioni operative che interessano gli impianti di trattamento, gli autodemolitori e i gestori impegnati nei processi di recupero. Il principio centrale è che un rifiuto derivante da un precedente trattamento non deve necessariamente essere destinato allo smaltimento, se esistono ulteriori possibilità di recupero tecnicamente praticabili e autorizzate.
Operazioni R12 negli autodemolitori: quando serve una nuova autorizzazione?
Il primo quesito riguarda gli impianti di autodemolizione e, in particolare, la corretta classificazione delle operazioni effettuate sui materiali prodotti dal trattamento dei veicoli fuori uso.
La Provincia di Taranto ha chiesto se attività come il disassemblaggio dei RAEE o la triturazione della plastica, svolte su rifiuti derivanti dal trattamento di veicoli identificati dal codice EER 16 01 04*, possano essere considerate una prosecuzione dell’operazione R12 iniziale oppure debbano essere autorizzate come operazioni autonome.
Per rispondere, il MASE richiama un precedente interpello rivolto alla Regione Calabria, riscontrato con nota del 12 agosto 2026.
Secondo l’orientamento ministeriale, il deposito dei rifiuti derivanti dall’operazione R12, in attesa del successivo conferimento, deve essere disciplinato nell’autorizzazione dell’impianto come modalità gestionale connessa al trattamento, quando non ricorrono le condizioni per qualificarlo come autonoma operazione di recupero o smaltimento.
Il Ministero sottolinea inoltre che le modalità di gestione successive a R12 devono essere valutate dall’autorità competente sulla base della loro effettiva funzione nel processo.
In particolare, occorre stabilire se determinate attività costituiscano una prosecuzione dell’operazione R12 oppure una fase di una successiva operazione di recupero, identificata con uno dei codici da R1 a R11.
Non esiste quindi una qualificazione automatica valida per tutti gli impianti. La corretta individuazione delle operazioni dipende dalla sequenza di trattamento, dalla natura dei rifiuti e dalle condizioni contenute nel titolo autorizzativo.
Questo chiarimento è rilevante perché evita sia la duplicazione impropria delle operazioni di stoccaggio sia l’attribuzione di codici di recupero non coerenti con le attività effettivamente svolte.
Scarti R3 e R5: il recupero può proseguire presso altri impianti
Il secondo quesito riguarda gli impianti autorizzati alle operazioni R13-R3 o R13-R5, che producono materiali recuperati ma anche scarti classificati con codici EER appartenenti alla famiglia 19 12 XX.
La Provincia di Taranto ha chiesto se questi rifiuti debbano essere inviati esclusivamente a impianti autorizzati a operazioni di recupero da R1 a R11 oppure possano essere sottoposti anche a successive operazioni R12.
Il MASE chiarisce che non esiste una preclusione generale all’avvio degli scarti prodotti dalle operazioni R3 e R5 verso ulteriori operazioni di recupero presso impianti terzi.
La possibilità deve essere valutata alla luce delle caratteristiche del materiale, del trattamento previsto e delle autorizzazioni possedute dall’impianto destinatario.
Il chiarimento conferma un principio importante: l’esecuzione di un’operazione di recupero non esaurisce necessariamente tutte le possibilità di valorizzazione del rifiuto.
Un materiale che non può essere ulteriormente recuperato in un determinato impianto potrebbe infatti essere sottoposto a un trattamento differente presso un’altra struttura autorizzata.
Questo non significa che gli scarti possano circolare liberamente tra gli impianti. Ogni successiva operazione deve essere compatibile con la classificazione del rifiuto e con il titolo autorizzativo del destinatario.
La valutazione delle singole fasi del processo resta di competenza dell’autorità responsabile del rilascio dell’autorizzazione.
End of Waste non conforme: il materiale resta rifiuto, ma può essere recuperato
Il terzo quesito rappresenta uno degli aspetti più interessanti dell’interpello, perché riguarda i materiali che non raggiungono i requisiti previsti per la cessazione della qualifica di rifiuto.
Durante un processo finalizzato all’End of Waste possono verificarsi non conformità che impediscono al materiale trattato di acquisire lo status di prodotto.
In queste situazioni, il gestore può trovarsi a dover classificare il materiale come rifiuto, attribuendogli un codice EER appropriato, eventualmente appartenente alla famiglia 19 12 XX.
La Provincia di Taranto ha chiesto se questi materiali possano essere sottoposti a ulteriori operazioni di recupero presso impianti terzi, evitando il conferimento diretto in discarica.
La risposta del Ministero è chiara: il mancato rispetto dei requisiti End of Waste non impedisce, di per sé, un successivo recupero.
Ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, un materiale che non soddisfa le condizioni previste dalla disciplina applicabile non cessa di essere rifiuto.
Tuttavia, questa circostanza non comporta automaticamente l’obbligo di smaltimento.
Il MASE precisa che l’eventuale avvio a un nuovo trattamento richiede la corretta caratterizzazione e classificazione del rifiuto, l’attribuzione del codice EER pertinente e la verifica dell’autorizzazione dell’impianto destinatario.
Il principio assume particolare importanza per gli operatori che gestiscono processi di recupero complessi, nei quali il mancato raggiungimento di determinati standard qualitativi può rendere necessarie ulteriori lavorazioni.
L’interpello non introduce una nuova procedura End of Waste e non consente di commercializzare come prodotti materiali non conformi. Conferma, piuttosto, la possibilità di valutare ulteriori percorsi di recupero nel rispetto della disciplina sui rifiuti.
Recupero prima dello smaltimento: il richiamo alla gerarchia dei rifiuti
Nella parte conclusiva della risposta, il Ministero richiama espressamente la gerarchia dei rifiuti prevista dall’articolo 179 del D.Lgs. 152/2006.
Secondo questa impostazione, il recupero deve essere privilegiato rispetto allo smaltimento, quando risulta concretamente praticabile e conforme alla normativa.
Il MASE afferma infatti che solo quando non risultano praticabili operazioni di recupero il rifiuto potrà essere destinato allo smaltimento, nel rispetto delle disposizioni applicabili.
Il documento richiama anche il principio di riduzione dei conferimenti in discarica, facendo riferimento all’articolo 5, comma 4-bis, del D.Lgs. 36/2003.
Per gli operatori, il chiarimento può contribuire a una gestione più efficiente degli scarti, evitando di considerare automaticamente concluso il percorso di valorizzazione dopo un primo trattamento.
Resta però fondamentale distinguere tra possibilità normativa e fattibilità concreta: un ulteriore recupero deve essere effettivamente realizzabile e deve avvenire presso un impianto autorizzato a ricevere e trattare quello specifico rifiuto.
La risposta ministeriale, formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del Testo Unico Ambientale e sulla base di un parere tecnico ISPRA, offre dunque indicazioni interpretative utili per le amministrazioni e per i gestori.
Non sostituisce, tuttavia, le valutazioni richieste nei singoli procedimenti autorizzativi.
Il messaggio è che gli scarti del recupero e i materiali End of Waste non conformi non sono necessariamente destinati alla discarica. La possibilità di sottoporli a nuovi trattamenti deve essere verificata caso per caso, valorizzando le opportunità di recupero senza rinunciare ai controlli ambientali.
FAQ sugli scarti del recupero rifiuti e sull'End of Waste
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