Nel trasporto su strada di merci pericolose, la corretta identificazione degli imballaggi rappresenta un requisito essenziale per la sicurezza. Tra gli aspetti da verificare figura anche la marcatura dei sovrimballaggi ADR, disciplinata da prescrizioni specifiche che riguardano la visibilità delle etichette, le dimensioni delle scritte e le lingue utilizzate.

Le regole sono contenute nel paragrafo 5.1.2 dell’ADR 2025, l’accordo internazionale relativo al trasporto di merci pericolose su strada, applicabile dal 1° gennaio 2025, con il previsto periodo transitorio.

Non si tratta quindi di un nuovo obbligo introdotto nel 2026, ma di una disposizione già prevista dalla normativa, la cui applicazione richiede particolare attenzione durante la preparazione delle spedizioni.

Sovrimballaggi ADR: cosa sono e quando devono essere marcati

Il sovrimballaggio è un involucro utilizzato per riunire uno o più colli in un’unica unità, facilitandone la movimentazione e il trasporto. Può trattarsi, ad esempio, di colli sistemati su un pallet e avvolti con una pellicola oppure inseriti in un ulteriore involucro protettivo.

La sua funzione è diversa da quella dell’imballaggio che contiene direttamente la merce pericolosa. Per questo motivo, l’utilizzo di un sovrimballaggio non elimina gli obblighi ADR applicabili ai singoli colli.

Il paragrafo 5.1.2.1 dell’ADR 2025 stabilisce che, quando le marcature e le etichette rappresentative di tutte le merci pericolose contenute non risultano visibili dall’esterno, il sovrimballaggio deve riportare le informazioni prescritte.

Tra queste figura la dicitura “OVERPACK”, corrispondente al termine italiano “SOVRIMBALLAGGIO”.

La disposizione richiede inoltre di riprodurre le pertinenti etichette di pericolo, i numeri ONU preceduti dalle lettere UN e le altre marcature previste per i colli, secondo le regole del capitolo 5.2 e le relative eccezioni.

Quando la stessa etichetta o marcatura è richiesta per più colli, non è necessario ripeterla più volte sul sovrimballaggio: è sufficiente riportarla una sola volta.

Se invece tutte le marcature e le etichette richieste sono già chiaramente visibili, l’ADR non impone automaticamente di riprodurle all’esterno del sovrimballaggio.

La distinzione è importante perché l’obbligo dipende dalla visibilità effettiva delle informazioni e non semplicemente dalla presenza di una pellicola o di un involucro aggiuntivo.

SOVRIMBALLAGGIO e OVERPACK: quali lingue richiede l’ADR

Uno degli aspetti che possono generare errori riguarda la lingua utilizzata per identificare il sovrimballaggio.

Il paragrafo 5.1.2.1, lettera a), punto i), dell’ADR 2025 stabilisce che la marcatura deve essere riportata in una lingua ufficiale del Paese di origine e, quando questa non è inglese, francese o tedesco, anche in una di queste tre lingue.

Per una spedizione con origine in Italia, l’applicazione della regola generale comporta quindi l’utilizzo della dicitura italiana “SOVRIMBALLAGGIO”, accompagnata da “OVERPACK” oppure dal corrispondente termine francese o tedesco.

La norma contempla tuttavia la possibilità che accordi tra i Paesi interessati all’operazione di trasporto prevedano disposizioni differenti.

Questo significa che non è corretto considerare la doppia dicitura come un obbligo assoluto, indipendente dalle condizioni del trasporto e dalle eventuali deroghe applicabili.

Per le operazioni effettuate esclusivamente sul territorio nazionale, l’eventuale applicazione di disposizioni particolari deve essere verificata attraverso i pertinenti riferimenti normativi, senza estendere automaticamente le eccezioni ai trasporti internazionali.

La scelta di un’etichetta commerciale deve quindi basarsi sui requisiti effettivamente applicabili alla spedizione e non soltanto sulla presenza di una dicitura comunemente utilizzata.

Un altro requisito riguarda le dimensioni: le lettere della marcatura OVERPACK devono avere un’altezza minima di 12 millimetri.

Non è dunque sufficiente che la scritta sia presente. Deve rispettare le dimensioni stabilite ed essere chiaramente leggibile.

Numeri ONU, etichette di pericolo e frecce di orientamento

La marcatura del sovrimballaggio non si esaurisce nell’indicazione della parola OVERPACK.

Quando i colli contenuti non presentano dall’esterno tutte le informazioni richieste, devono essere riprodotte anche le etichette di pericolo e le pertinenti marcature previste dall’ADR.

Il riferimento è il capitolo 5.2, che disciplina l’identificazione dei colli contenenti merci pericolose.

Per alcune tipologie di imballaggio, inoltre, sono previste frecce di orientamento che indicano la posizione corretta durante il trasporto.

Il paragrafo 5.1.2.1, lettera b), stabilisce che tali frecce devono essere riportate su due lati opposti del sovrimballaggio, quando richieste per i colli contenuti e quando le relative marcature non risultano visibili.

L’ADR precisa anche che ogni collo inserito in un sovrimballaggio deve continuare a rispettare tutte le disposizioni applicabili e che l’involucro aggiuntivo non deve comprometterne la funzione.

Restano inoltre applicabili i divieti di carico in comune previsti dall’accordo.

Queste prescrizioni dimostrano che il sovrimballaggio non deve essere considerato un semplice accessorio logistico, ma un elemento che può incidere sulla corretta identificazione e movimentazione delle merci pericolose.

Trasporto di rifiuti pericolosi: perché verificare anche i sovrimballaggi

Le disposizioni ADR assumono particolare rilevanza anche nel settore della gestione dei rifiuti, quando il trasporto riguarda materiali classificati come merci pericolose ai fini dell’accordo.

È importante distinguere le due discipline: un rifiuto classificato come pericoloso ai sensi della normativa ambientale non è automaticamente soggetto all’ADR. L’applicabilità dell’accordo dipende dalla classificazione della sostanza o dell’oggetto secondo i criteri previsti per il trasporto.

Quando l’ADR trova applicazione, però, anche i sovrimballaggi utilizzati per raggruppare i colli devono rispettare le prescrizioni pertinenti.

Per le imprese che preparano le spedizioni, il controllo dovrebbe riguardare non soltanto l’idoneità degli imballaggi e la documentazione, ma anche la visibilità delle etichette, la correttezza dei numeri ONU e la presenza delle marcature richieste.

L’utilizzo di etichette prestampate può facilitare le operazioni, ma non sostituisce la verifica dei requisiti normativi.

Una marcatura incompleta o non leggibile può infatti determinare una non conformità alle prescrizioni ADR, con conseguenze da valutare secondo la disciplina applicabile al caso concreto.

Il punto centrale è che la sicurezza del trasporto dipende anche dalla possibilità di riconoscere correttamente le merci pericolose senza dover aprire o rimuovere il sovrimballaggio.

FAQ sui sovrimballaggi ADR

Quando le marcature e le etichette richieste per tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio non sono visibili dall’esterno, secondo le condizioni previste dal paragrafo 5.1.2.1 dell’ADR.
La regola generale richiede una lingua ufficiale del Paese di origine e, se questa non è inglese, francese o tedesco, anche una di tali lingue. Per le spedizioni con origine in Italia, ciò comporta normalmente una marcatura bilingue, salvo disposizioni derogatorie applicabili.
L’ADR 2025 stabilisce un’altezza minima di 12 millimetri per le lettere della dicitura OVERPACK.
Devono essere riportate le etichette e le marcature pertinenti quando quelle dei colli non sono visibili. Le indicazioni identiche richieste per più colli devono essere applicate una sola volta.
Sì, quando i rifiuti trasportati rientrano nel campo di applicazione dell’ADR. La classificazione ambientale del rifiuto e quella ai fini del trasporto devono essere valutate distintamente.
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