Una nuova stretta sul greenwashing è diventata operativa in Italia. Dal 27 settembre 2026 si applicano infatti le disposizioni del Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva europea 2024/825 e modifica il Codice del consumo con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori nella transizione verde.

Il decreto era entrato formalmente in vigore il 24 marzo, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026, ma è lo stesso articolo 2 a stabilire l’applicazione delle nuove disposizioni dal 27 settembre.

Per le imprese la novità è rilevante soprattutto sul piano della comunicazione: utilizzare espressioni che richiamano la sostenibilità non sarà sufficiente se queste non possono essere sostenute secondo i requisiti previsti dalla normativa.

Greenwashing e claim ambientali: cosa cambia con il D.Lgs. 30/2026

Il decreto introduce nel Codice del consumo una definizione precisa di “asserzione ambientale”. Il concetto comprende, nell’ambito delle comunicazioni commerciali, messaggi e rappresentazioni volontarie, anche attraverso testi, simboli, marchi, nomi di prodotti o di società, che affermano o lasciano intendere che un prodotto o un’impresa abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente, sia meno dannoso rispetto ad altri oppure abbia migliorato nel tempo le proprie prestazioni ambientali.

Viene inoltre definita l’“asserzione ambientale generica”, cioè un claim la cui specificazione non viene fornita in maniera chiara ed evidente attraverso lo stesso mezzo di comunicazione.

Ed è proprio su questo fronte che arriva una delle modifiche più importanti.

Tra le pratiche considerate scorrette viene inserito l’utilizzo di un’asserzione ambientale generica quando il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti a quella dichiarazione.

La nuova disciplina interviene anche sui messaggi che attribuiscono caratteristiche ambientali all’intero prodotto o all’intera attività aziendale quando, in realtà, queste riguardano soltanto una componente del prodotto o uno specifico elemento dell’attività.

Il cambio di prospettiva è significativo: termini e immagini legati alla sostenibilità non possono essere trattati semplicemente come strumenti di marketing. La comunicazione ambientale deve essere collegata a caratteristiche effettive e adeguatamente circoscritte.

Etichette di sostenibilità e compensazioni CO2: nuova stretta sui messaggi “green”

Un altro fronte riguarda le etichette di sostenibilità.

Il decreto le definisce come marchi di fiducia, qualità o equivalenti, pubblici o privati e volontari, utilizzati per distinguere un prodotto, un processo o un’impresa sulla base delle caratteristiche ambientali o sociali. La normativa introduce anche requisiti precisi per i sistemi di certificazione, compreso il controllo da parte di un soggetto terzo indipendente.

Tra le pratiche vietate viene inserita l’esibizione di un’etichetta di sostenibilità che non sia basata su un sistema di certificazione oppure stabilita da autorità pubbliche.

Particolarmente rilevante per la comunicazione climatica è poi la disciplina relativa alla compensazione delle emissioni.

Non sarà consentito affermare, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto presenta un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni.

Il punto merita attenzione perché non equivale a un divieto generale dei progetti di compensazione. La disposizione interviene specificamente sul modo in cui la compensazione viene utilizzata per formulare determinate dichiarazioni ambientali sul prodotto.

Per le aziende significa dover rivedere con particolare attenzione packaging, pubblicità, siti internet e più in generale le comunicazioni commerciali che utilizzano claim climatici o ambientali.

Durabilità, riparabilità e aggiornamenti software: più trasparenza per i consumatori

La riforma non si limita al greenwashing in senso stretto. Una parte importante delle nuove disposizioni punta infatti a contrastare pratiche che possono favorire una sostituzione prematura dei prodotti.

Tra le pratiche inserite nel Codice del consumo rientra, ad esempio, il mancato avviso quando un determinato aggiornamento software avrà effetti negativi sul funzionamento di un bene con elementi digitali. Diventa inoltre scorretto presentare come necessario un aggiornamento software che serve soltanto a migliorare alcune funzionalità. 

Il decreto interviene anche sulla durabilità: vengono contemplate, tra le altre, le comunicazioni commerciali relative a beni con caratteristiche introdotte per limitarne la durata quando il professionista dispone delle relative informazioni, così come le false affermazioni sulla durata di un prodotto.

Particolarmente concreta è poi la previsione che riguarda la riparazione: non si può presentare un bene come riparabile quando in realtà non lo è. La normativa prende in considerazione anche pratiche che inducano il consumatore a sostituire materiali di consumo prima di quanto sia tecnicamente necessario.

Parallelamente aumentano le informazioni da mettere a disposizione del consumatore. Dove applicabile entra in gioco anche l’indice di riparabilità, mentre in determinate condizioni devono essere fornite informazioni sulla disponibilità e sul costo stimato dei pezzi di ricambio e sulle procedure per ordinarli.

Anche per i beni con elementi digitali acquistano importanza le informazioni sul periodo minimo durante il quale saranno forniti gli aggiornamenti software.

La portata della riforma va quindi oltre una semplice stretta sulle parole “green”. Il legislatore interviene contemporaneamente sulla credibilità delle dichiarazioni ambientali e sulla possibilità per il consumatore di valutare durata, riparabilità e caratteristiche effettive dei prodotti.

Per le imprese, l’applicazione delle nuove disposizioni dal 27 settembre rende quindi opportuno verificare non soltanto i claim ambientali più evidenti, ma l’intera struttura delle informazioni utilizzate per presentare prodotti e servizi al consumatore.

FAQ sulle nuove regole contro il greenwashing

Le disposizioni del D.Lgs. 30/2026 si applicano dal 27 settembre 2026, come stabilito espressamente dall’articolo 2 del decreto.
No. La normativa non introduce un divieto generale di comunicare le caratteristiche ambientali di un prodotto. Interviene invece sulle dichiarazioni generiche o ingannevoli e stabilisce condizioni più rigorose affinché determinate affermazioni possano essere utilizzate.
La nuova disciplina considera scorretta l’affermazione secondo cui un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas serra quando tale affermazione è basata sulla compensazione delle emissioni.
Il Codice del consumo considera pratica scorretta esibire un’etichetta di sostenibilità che non sia basata su un sistema di certificazione o stabilita da autorità pubbliche.
Sì. Le nuove disposizioni intervengono anche su durabilità e riparabilità, vietando tra l’altro di presentare come riparabile un prodotto che non lo è e introducendo ulteriori obblighi informativi in determinate circostanze.
  • Contenuto ottimizzato con IA e verificato dall’autore.