Dal 27 maggio 2026 entreranno in vigore nuove regole sulla semplificazione paesaggistica per campeggi e strutture turistiche all’aperto. Il decreto amplia gli interventi esclusi dall’autorizzazione ordinaria e chiarisce i casi soggetti a procedura semplificata.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Semplificazione: cambiano le regole per campeggi e strutture turistiche all’aperto

Con il nuovo Decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 20 febbraio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio, il Governo interviene sul DPR 31/2017.

Vale a dire il regolamento che disciplina gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti a procedura semplificata.

La modifica riguarda soprattutto il settore delle strutture turistico-ricettive all’aperto, come campeggi e villaggi turistici.

In particolare, si introduce una disciplina più chiara per la collocazione di mezzi mobili di pernottamento e per alcuni interventi infrastrutturali interni alle aree autorizzate.

Il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore il 27 maggio 2026 e si inserisce nel percorso di semplificazione amministrativa collegato anche agli obiettivi del PNRR e alle riforme sulla digitalizzazione e riduzione degli oneri burocratici.

La principale novità riguarda l’allegato A del DPR 31/2017, cioè l’elenco degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.

Da ora vengono espressamente inclusi tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica anche la collocazione, pure continuativa, all’interno di strutture turistico-ricettive già autorizzate sotto il profilo paesaggistico, di caravan, case mobili per vacanze e autocaravan.

La semplificazione però non è automatica né generalizzata. Il decreto stabilisce condizioni molto precise.

I mezzi devono infatti avere caratteristiche conformi alle norme tecniche UNI EN sui veicoli ricreazionali, essere idonei alla circolazione o al trasporto su strada, non avere collegamenti permanenti al terreno e utilizzare sistemi di allaccio alle reti tecnologiche facilmente rimovibili.

Inoltre, alla cessazione definitiva dell’attività turistico-ricettiva, tali installazioni dovranno poter essere rimosse senza alterare stabilmente lo stato dei luoghi.

Interventi semplificati per reti e aree attrezzate

Il decreto modifica anche l’allegato B del regolamento del 2017, cioè quello dedicato agli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

In particolare, viene introdotta una nuova previsione relativa agli interventi sulle strutture turistico-ricettive all’aperto già munite di autorizzazione paesaggistica.

Rientrano ora nella procedura semplificata gli interventi che comportano la realizzazione di infrastrutture a rete oppure modifiche del numero e della collocazione delle aree attrezzate con utenze elettriche, idriche e fognarie.

La condizione è che non vengano realizzate nuove costruzioni e che non aumenti la capacità ricettiva complessiva della struttura.

Si tratta di un passaggio rilevante soprattutto per gli operatori turistici che negli ultimi anni hanno investito nel turismo open air e nelle formule di ospitalità leggera.

I quali erano spesso frenati da procedure autorizzative considerate lunghe e complesse anche per modifiche interne di limitata entità.

Il decreto recepisce inoltre alcune evoluzioni normative già introdotte negli ultimi anni nel Testo unico edilizia e nelle disposizioni sulla semplificazione amministrativa.

Tra i riferimenti richiamati nel testo compare infatti anche il decreto-legge 76/2020 sulla semplificazione edilizia, oltre alla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

La quale aveva previsto un aggiornamento del DPR 31/2017 proprio per ampliare le categorie di interventi esclusi o semplificati sotto il profilo paesaggistico.

Obiettivo: ridurre gli oneri amministrativi

L’intervento normativo punta soprattutto a ridurre gli adempimenti burocratici per opere considerate di lieve impatto paesaggistico, senza eliminare completamente i controlli nelle aree vincolate.

Il principio resta infatti quello della tutela del paesaggio, ma con una distinzione più netta tra interventi realmente trasformativi del territorio e attività che, pur svolgendosi in aree vincolate, non producono effetti permanenti o significativi sul contesto ambientale.

Per questo il decreto insiste molto sul carattere amovibile delle installazioni, sull’assenza di collegamenti permanenti al suolo e sulla reversibilità degli interventi.

La riforma potrebbe avere effetti concreti soprattutto nel settore del turismo all’aria aperta, comparto cresciuto sensibilmente negli ultimi anni e sempre più orientato verso formule ibride tra campeggio tradizionale, glamping e strutture mobili di soggiorno.

Allo stesso tempo, resta centrale il ruolo delle autorizzazioni paesaggistiche già esistenti.

Le nuove esclusioni e semplificazioni si applicano infatti soltanto alle strutture turistico-ricettive che siano già dotate delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche relative alle aree attrezzate interessate dagli interventi.

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