Il Ministero dell’Ambiente interviene sulla reimmissione delle acque di falda trattate durante gli interventi di bonifica. Un nuovo interpello chiarisce i limiti previsti dalla normativa e le condizioni particolari da rispettare. Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Bonifica delle acque sotterranee: il nuovo chiarimento del MASE
La gestione delle acque sotterranee durante gli interventi di bonifica rappresenta uno degli aspetti più delicati del risanamento dei siti contaminati. Non basta infatti estrarre e trattare le acque di falda: è necessario stabilire anche dove possano essere reimmesse e quali condizioni debbano essere rispettate per evitare ulteriori rischi ambientali.
A chiarire la questione è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la risposta all’interpello ambientale prot. n. 209899 dell’8 ottobre 2026, presentato dal Comune di Asti.
Il documento affronta l’interpretazione dell’articolo 243, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, che consente, esclusivamente ai fini della bonifica, la reimmissione delle acque sotterranee trattate nello stesso acquifero dal quale sono state prelevate.
Il dubbio sollevato dal Comune riguarda proprio il significato del termine acquifero: la disposizione comprende soltanto la parte del sottosuolo permanentemente o effettivamente satura d’acqua oppure può estendersi anche alla sovrastante zona insatura, detta anche zona vadosa?
La risposta ministeriale, formulata dopo un confronto tecnico con ISPRA, chiarisce che la deroga prevista dall’articolo 243 deve essere interpretata in maniera restrittiva. La reimmissione delle acque trattate è quindi consentita, secondo tale disposizione, nella porzione satura dell’acquifero di provenienza, mentre non può essere automaticamente estesa alla zona insatura.
Reimmissione delle acque trattate: perché la zona insatura è esclusa
Per comprendere la posizione del Ministero occorre distinguere due parti del sottosuolo.
La zona satura è quella in cui gli spazi presenti tra i materiali geologici risultano occupati dall’acqua. La zona insatura, invece, si trova generalmente al di sopra della falda e contiene sia acqua sia aria.
Secondo il MASE, ai fini dell’articolo 243, comma 5, il concetto di acquifero deve essere ricondotto alla sola porzione satura del corpo geologico.
Questa interpretazione deriva dalle definizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e nel D.Lgs. 30/2009, oltre che dai criteri idrogeologici utilizzati per identificare gli acquiferi.
Il chiarimento assume particolare importanza perché l’articolo 104, comma 1, del Testo Unico Ambientale vieta, in linea generale, lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
L’articolo 243 introduce una deroga specifica per le attività di bonifica, ma non permette di superare indistintamente tale divieto.
Di conseguenza, la reimmissione diretta delle acque di falda trattate nella zona insatura non è generalmente consentita, neppure quando il progetto di bonifica interessa contemporaneamente il suolo e le acque sotterranee.
La ragione non è soltanto giuridica. Il Ministero evidenzia infatti un rischio concreto: l’immissione di acqua in terreni insaturi potrebbe favorire la mobilizzazione e la lisciviazione di contaminanti presenti nel sottosuolo, provocandone il trasferimento verso la falda.
Un intervento progettato per migliorare la qualità delle acque potrebbe quindi, in determinate condizioni, produrre l’effetto opposto.
Fascia di oscillazione della falda e trattamenti in situ: le condizioni particolari
Il chiarimento ministeriale non esclude tuttavia ogni possibilità di intervento nelle porzioni di terreno interessate dalle variazioni del livello della falda.
Una situazione particolare riguarda la fascia di oscillazione piezometrica, ossia quella parte del sottosuolo che può risultare alternativamente satura o insatura a causa delle variazioni naturali del livello delle acque sotterranee o degli emungimenti.
Secondo il MASE, la reimmissione delle acque trattate in questa fascia può essere considerata tecnicamente ammissibile quando le indagini di caratterizzazione abbiano accertato l’assenza di contaminanti suscettibili di lisciviazione nella matrice insatura e sia dimostrato che la zona interessata viene periodicamente saturata d’acqua.
Si tratta quindi di una possibilità subordinata a verifiche specifiche, non di un’autorizzazione generalizzata a utilizzare bacini di infiltrazione o altre modalità di reimmissione nella zona vadosa.
Un’ulteriore distinzione riguarda il riutilizzo delle acque sotterranee nell’ambito di trattamenti in situ dei terreni contaminati.
Il Ministero chiarisce che questa operazione può essere valutata nel procedimento di approvazione del progetto di bonifica dei suoli, ai sensi dell’articolo 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.
È però necessario verificare concretamente che l’utilizzo delle acque non costituisca uno scarico diretto nel sottosuolo vietato dall’articolo 104. Il documento richiama, a titolo esemplificativo, l’impiego delle acque nella formazione di emulsioni acquose destinate al trattamento dei terreni.
La valutazione deve inoltre rispettare il principio di precauzione e considerare le caratteristiche idrogeologiche del sito, la qualità delle acque, l’efficacia dei sistemi di contenimento e la presenza di un monitoraggio adeguato.
Cosa cambia per imprese e progettisti delle bonifiche
In altre parole, l’interpello non introduce una nuova disciplina, ma offre indicazioni interpretative rilevanti per la progettazione e l’approvazione degli interventi di bonifica.
Per le imprese e i professionisti del settore diventa essenziale distinguere la reimmissione delle acque trattate nell’acquifero di provenienza dal loro eventuale utilizzo per trattare la matrice suolo.
Nel primo caso trova applicazione la deroga dell’articolo 243, comma 5, nei limiti chiariti dal Ministero. Nel secondo occorre una valutazione specifica del progetto, che non può trasformarsi in un modo per aggirare il divieto generale di scarico nel sottosuolo.
Quando l’intervento riguarda esclusivamente la bonifica delle acque sotterranee, il MASE individua nella reimmissione diretta nell’acquifero di provenienza, dopo il trattamento, la soluzione tecnicamente più corretta.
Il chiarimento mette così in evidenza un principio fondamentale: la scelta delle tecnologie di bonifica deve essere compatibile sia con le caratteristiche del sito sia con i limiti imposti dalla normativa ambientale.
L’attenzione alla distinzione tra zona satura, zona insatura e fascia di oscillazione della falda può rendere più complessa la fase progettuale, ma contribuisce a prevenire interventi potenzialmente dannosi per le risorse idriche sotterranee.
FAQ – Bonifica delle falde e reimmissione delle acque trattate
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