La microraccolta dei rifiuti rappresenta uno strumento operativo essenziale per la logistica ambientale, tuttavia, la sua gestione richiede attenzione alle regole tecniche e formali previste dal D.Lgs. 152/2006, specialmente in caso di trasbordo dei rifiuti.
Vediamo in questo articolo tutti i dettagli.
Tra semplificazioni e vincoli: come gestire correttamente la microraccolta e il trasbordo dei rifiuti nel rispetto della legge
Come anticipato, nel settore della gestione dei rifiuti, l’attività di microraccolta si configura come un’operazione chiave per agevolare il prelievo di piccole quantità di rifiuti da diversi produttori o detentori.
Questa pratica, riconosciuta e regolamentata dall’articolo 193, comma 11 del D.Lgs. 152/2006, consente a un unico operatore autorizzato di effettuare la raccolta tramite lo stesso mezzo di trasporto, purché ciò avvenga nel tempo tecnicamente più breve possibile.
Tuttavia, dietro questa definizione sintetica si cela una disciplina articolata, che impone precisi adempimenti documentali, vincoli operativi e interpretazioni non sempre univoche.
Secondo la normativa vigente, per configurarsi come microraccolta devono essere rispettate tre condizioni principali:
- l’attività deve consistere in un’operazione di raccolta di rifiuti.
- deve essere svolta da un unico soggetto autorizzato.
- deve avvenire presso più produttori o detentori, utilizzando il medesimo veicolo.
Un ulteriore requisito essenziale è il fattore tempo: il legislatore impone che l’intera operazione si svolga nel minor tempo tecnicamente possibile.
Questa espressione, tuttavia, ha sollevato dubbi interpretativi, poiché non è supportata da una definizione temporale precisa.
La dottrina suggerisce che il parametro vada rapportato alla normale durata di un trasporto effettuato con un mezzo standard, su strade idonee, in condizioni ordinarie di traffico e meteorologiche.
Importante è sottolineare che la durata non va confusa con il riempimento completo del mezzo, ma con l’effettivo tempo di percorrenza necessario per completare il giro di raccolta.
Il ruolo del FIR: tracciabilità e compilazione
Uno degli aspetti centrali nella gestione della microraccolta è rappresentato dal Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).
Secondo l’orientamento prevalente, è necessario compilare un FIR per ciascuna presa di rifiuti, anche nel caso in cui essi appartengano alla medesima tipologia e siano identificati dallo stesso codice CER.
Ogni formulario deve indicare, nello spazio dedicato al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Eventuali deviazioni devono essere annotate nell’apposito spazio dedicato alle annotazioni, indicando il tragitto realmente effettuato.
Queste prescrizioni garantiscono la tracciabilità del rifiuto lungo tutta la filiera e rafforzano le responsabilità dei soggetti coinvolti.
Inoltre, la Circolare GAB/DEC/812/1998 ha fornito ulteriori chiarimenti, consentendo una registrazione unica sul registro di carico e scarico da parte del raccoglitore, purché le prese avvengano nella stessa giornata e siano riferite a rifiuti omogenei.
Questa semplificazione, però, non si estende né al produttore né al destinatario.
Un altro punto critico, non completamente risolto dalla normativa, riguarda la possibilità di identificare con precisione il produttore di ogni singolo carico una volta che i rifiuti sono stati conferiti al centro di recupero o smaltimento.
Di fatto, nella microraccolta si accetta una certa commistione tra i rifiuti, rendendo impossibile associare ogni frazione al produttore originario.
In questo contesto, si ritiene che il legislatore, nel riconoscere la microraccolta, abbia tollerato il rischio di una tracciabilità non perfettamente individuale, affidandosi alla responsabilità solidale dei produttori coinvolti.
In caso di non conformità dei rifiuti, sarà dunque possibile risalire ai soggetti interessati grazie ai FIR, che costituiscono il riferimento formale per eventuali verifiche e sanzioni.
Il trasbordo nella microraccolta: requisiti e limiti
Un ulteriore elemento di complessità è dato dalla possibile interazione tra microraccolta e trasbordo, regolata dal comma 12 dell’art. 193.
Il trasbordo, cioè il cambio di veicolo durante il trasporto, è consentito solo in presenza di esigenze logistiche impreviste, definite dalla normativa come “concrete esigenze operative” o “imprevisti tecnici”.
Le condizioni per effettuare correttamente un trasbordo nell’ambito della microraccolta sono:
- presenza documentata di esigenze impreviste;
- durata massima dell’operazione pari a 48 ore, escludendo i giorni festivi;
- aggiornamento puntuale dei FIR, che devono riportare:
- tutte le tappe intermedie del percorso originario,
- eventuali variazioni del percorso,
- dati dei trasportatori e dei mezzi utilizzati,
- nominativi dei conducenti e relativa firma.
Tutti questi elementi devono essere riportati su ciascun formulario, poiché ogni presa è documentata singolarmente. In mancanza di una compilazione corretta, l’intera operazione rischia di essere considerata non conforme.
In altre parole, la microraccolta si presenta come un utile strumento operativo per la gestione flessibile dei rifiuti, ma comporta obblighi stringenti in termini di tracciabilità, tempi, e correttezza formale.
L’interazione con il trasbordo complica ulteriormente la gestione, richiedendo tempestività nelle registrazioni e chiarezza documentale.
La normativa non è esente da zone grigie, e la prassi amministrativa, seppur chiarita da circolari ministeriali, lascia ancora margini interpretativi.
È quindi essenziale che gli operatori coinvolti, trasportatori, raccoglitori e produttori, siano ben formati e aggiornati, adottando procedure interne rigorose per rispettare le condizioni previste dalla legge.


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