Nuovi chiarimenti operativi incidono sulla compilazione del FIR nei trasporti intermodali, in particolare nella tratta marittima, e nella gestione dei rifiuti in cisterna.

Vediamo in questo articolo tutte le indicazioni tecniche che puntano a evitare errori frequenti e a garantire maggiore coerenza normativa.

Trasporto intermodale e compilazione del FIR: cosa cambia davvero per la tratta marittima

Nel percorso di progressiva digitalizzazione e standardizzazione della tracciabilità dei rifiuti, uno degli aspetti più delicati resta la corretta compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), soprattutto nei casi in cui il trasporto non avviene con un’unica modalità.

È il caso del trasporto intermodale, sempre più diffuso nelle filiere logistiche complesse, dove il rifiuto può passare dalla strada al mare (o viceversa), coinvolgendo più soggetti e più segmenti operativi.

Proprio su questo punto arrivano indicazioni operative importanti: in presenza di una tratta marittima, il campo relativo al “Gestore marittimo” non deve essere compilato.

Non si tratta di una dimenticanza o di una lacuna del sistema, ma di una scelta precisa, almeno in questa fase transitoria.

Il motivo è legato al fatto che le istruzioni definitive per la compilazione del FIR, aggiornate anche alla luce delle evoluzioni normative e della digitalizzazione (in particolare con il RENTRI), non sono ancora state formalmente adottate.

Fino a quel momento, quindi, l’indicazione è chiara: quel campo resta vuoto. Questa precisazione ha un impatto pratico rilevante.

Molti operatori, infatti, tendevano a compilare comunque il campo, inserendo dati del vettore marittimo o del gestore della tratta navale. Una prassi che, alla luce dei chiarimenti più recenti, rischia di generare incoerenze documentali.

In altre parole, è preferibile un dato mancante ma corretto, piuttosto che un’informazione inserita senza una base normativa consolidata.

Questa scelta si inserisce in un approccio più ampio adottato dalle autorità: procedere per chiarimenti progressivi, evitando interpretazioni autonome che potrebbero creare disallineamenti tra operatori.

L’obiettivo è garantire una uniformità applicativa su tutto il territorio nazionale, soprattutto in vista dell’entrata a regime del sistema digitale.

Per le imprese, questo significa una cosa molto concreta: aggiornare le procedure interne e formare il personale affinché sappia quando non compilare un campo è, di fatto, la scelta corretta.

In un sistema complesso come quello della gestione dei rifiuti, anche le omissioni possono essere “giuste”, se coerenti con le indicazioni ufficiali.

Il nodo dell’aspetto esteriore: cosa cambia per il campo 6 del FIR

Accanto al tema del trasporto intermodale, un altro punto su cui sono arrivati chiarimenti riguarda il campo 6 del FIR, dedicato all’aspetto esteriore dei rifiuti.

Qui entra in gioco un elemento spesso sottovalutato: il collegamento tra la compilazione del formulario e la normativa sul trasporto di merci pericolose su strada, in particolare l’ADR.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che, quando si parla di trasporto di rifiuti in cisterna, non si può parlare di trasporto “alla rinfusa”.

Questo perché il rifiuto, anche se liquido o semifluido, viene conferito all’interno di un contenitore specifico e strutturato: la cisterna.

Questa distinzione non è solo teorica, ma ha conseguenze dirette sulla compilazione del FIR.

Nel caso di trasporto in cisterna, l’indicazione operativa è precisa: nel campo 6 non deve essere utilizzata la voce “rinfusa”, ma quella relativa a “numero di colli/contenitori”.

Può sembrare controintuitivo, soprattutto per chi associa la cisterna a un contenitore unico e continuo. Tuttavia, dal punto di vista normativo, la cisterna è a tutti gli effetti un contenitore, e come tale deve essere trattata.

Per completare correttamente l’informazione, è necessario poi intervenire sul campo 17 (Annotazioni), specificando esplicitamente che si tratta di un trasporto in cisterna.

Questa doppia indicazione consente di mantenere coerenza sia con la struttura del FIR sia con la normativa ADR, evitando interpretazioni ambigue durante eventuali controlli.

Ad ogni modo, nella pratica quotidiana, gli errori su questi due fronti sono tutt’altro che rari.

Da un lato, la compilazione del campo “gestore marittimo” anche quando non richiesto. Dall’altro, l’utilizzo improprio della voce “rinfusa” per i trasporti in cisterna.

Si tratta di imprecisioni che possono sembrare minori, ma che in realtà incidono sulla qualità della tracciabilità e, in alcuni casi, possono esporre l’operatore a contestazioni.

Il rischio maggiore è quello di creare una documentazione non perfettamente allineata con le disposizioni normative, soprattutto in un contesto in cui i controlli stanno diventando sempre più strutturati e digitalizzati.

Verso il FIR digitale: perché questi chiarimenti contano di più?

Questi aggiornamenti assumono un peso ancora maggiore se letti nel contesto più ampio della transizione verso il FIR digitale e il sistema RENTRI.

La digitalizzazione, infatti, riduce gli spazi di interpretazione “flessibile” e richiede una maggiore precisione nella compilazione dei campi.

Ogni dato inserito (o non inserito) diventa parte di un sistema informativo strutturato, interoperabile e potenzialmente oggetto di verifiche automatiche.

In questo scenario, conoscere nel dettaglio le regole operative non è più solo una questione di conformità formale, ma diventa un elemento centrale della gestione aziendale.

In definitiva, i chiarimenti sulla tratta marittima e trasporto in cisterna segnano un passaggio importante: da una logica “descrittiva” della compilazione del FIR a una logica tecnico-normativa più rigorosa.

Non si tratta più solo di descrivere il rifiuto e il suo percorso, ma di farlo secondo criteri standardizzati, coerenti con più livelli normativi (nazionale ed europeo).

Per le imprese e i trasportatori, questo implica un cambio di approccio: meno improvvisazione, più attenzione ai dettagli e, soprattutto, maggiore consapevolezza del quadro regolatorio.

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