L’Italia aggiorna la disciplina sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Con un nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha recepito tre direttive delegate della Commissione europea che modificano l’allegato III del D.Lgs. 27/2014, il provvedimento nazionale che attua la direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances).
L’intervento non introduce un allentamento generalizzato dei limiti previsti dalla normativa europea, ma aggiorna alcune esenzioni all’utilizzo del piombo per specifiche applicazioni tecniche. Si tratta di modifiche rese necessarie dall’evoluzione tecnologica e dalla constatazione che, in determinati casi, non esistono ancora alternative tecnicamente affidabili in grado di sostituire completamente questo metallo senza compromettere sicurezza, affidabilità o durata delle apparecchiature.
Il decreto recepisce le direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364, che aggiornano la direttiva 2011/65/UE adattandola al progresso tecnico, come previsto dalla stessa normativa europea.
Le nuove deroghe riguardano saldature, vetro, ceramica e leghe metalliche
Il provvedimento interviene esclusivamente sull’allegato III del D.Lgs. 27/2014, cioè la parte della normativa che contiene l’elenco delle esenzioni al divieto di utilizzare alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Nel dettaglio, vengono aggiornate le deroghe relative all’impiego del piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione, nei componenti in vetro o ceramica e come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame.
Queste eccezioni non sono permanenti né generalizzate. La logica della direttiva RoHS resta infatti quella di limitare progressivamente l’impiego delle sostanze pericolose, consentendone l’utilizzo solo quando la loro sostituzione non è ancora tecnicamente o scientificamente praticabile.
Il sistema delle deroghe rappresenta quindi uno strumento di equilibrio tra due esigenze: da un lato la tutela della salute e dell’ambiente attraverso la riduzione delle sostanze pericolose, dall’altro la necessità di garantire la produzione di apparecchiature sicure e affidabili in settori dove le alternative non sono ancora sufficientemente mature.
Le modifiche riguardano principalmente produttori, importatori e operatori della filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, chiamati a verificare la conformità dei propri prodotti alle nuove disposizioni.
Un aggiornamento tecnico che incide anche sulla gestione dei RAEE
Sebbene il decreto abbia un contenuto prevalentemente tecnico, le sue ricadute non riguardano soltanto la fase di produzione delle apparecchiature. La normativa RoHS è infatti strettamente collegata alla disciplina sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), poiché la riduzione delle sostanze pericolose facilita anche le operazioni di recupero, riciclo e trattamento dei prodotti giunti a fine vita.
Limitare la presenza di metalli pesanti e altre sostanze pericolose consente infatti di rendere più sicure le attività di gestione dei RAEE e di migliorare la qualità delle materie prime seconde ottenute dal riciclo.
Proprio per questo motivo la Commissione europea aggiorna periodicamente le deroghe previste dalla direttiva RoHS. L’obiettivo non è mantenere indefinitamente l’utilizzo del piombo, ma verificare costantemente se il progresso tecnologico renda possibile eliminarlo anche nelle applicazioni oggi ancora escluse dal divieto.
Dal punto di vista delle imprese, il decreto rappresenta soprattutto un aggiornamento normativo da monitorare con attenzione. Le aziende che progettano o commercializzano apparecchiature elettriche dovranno verificare se i propri prodotti rientrino nelle deroghe aggiornate e assicurarsi che la documentazione tecnica e le procedure di conformità siano coerenti con le nuove disposizioni.
La revisione conferma inoltre un principio ormai consolidato nella normativa ambientale europea: le deroghe rappresentano un’eccezione e non la regola. Ogni esenzione viene periodicamente rivalutata e mantenuta soltanto quando esistono motivazioni tecniche adeguatamente documentate. In questo modo il legislatore europeo cerca di favorire l’innovazione tecnologica senza compromettere gli obiettivi di riduzione delle sostanze pericolose e di sviluppo dell’economia circolare.
FAQ
Cosa modifica il nuovo decreto del MASE?
Il decreto aggiorna l’allegato III del D.Lgs. 27/2014, recependo tre direttive europee che modificano alcune deroghe previste dalla normativa RoHS sulle sostanze pericolose nelle AEE.
Il piombo torna ad essere consentito in tutte le apparecchiature elettriche?
No. Il decreto riguarda esclusivamente specifiche deroghe tecniche relative a determinate applicazioni, come saldature ad alta temperatura, componenti in vetro o ceramica e alcune leghe metalliche.
Perché esistono queste deroghe?
Perché in alcune applicazioni non sono ancora disponibili alternative tecnicamente affidabili che consentano di eliminare completamente il piombo senza compromettere sicurezza e prestazioni delle apparecchiature.
Quale rapporto esiste tra RoHS e RAEE?
La normativa RoHS limita l’utilizzo delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche, mentre la disciplina RAEE regola la gestione dei prodotti a fine vita. Ridurre le sostanze pericolose rende più sicuro anche il riciclo delle apparecchiature.
Chi è interessato dalle nuove disposizioni?
Le modifiche riguardano principalmente produttori, importatori, distributori e fabbricanti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che dovranno verificare la conformità dei propri prodotti alle nuove deroghe previste dalla normativa.


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