Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha di recente chiarito le restrizioni dell’AIA riguardo alle indagini ambientali, suscitando dibattiti sulla loro applicabilità e diverse limitazioni.

Ma cosa è stato chiarito nello specifico? Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Riflessioni sulle competenze e le limitazioni dell’AIA nelle indagini ambientali

Come anticipato, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha recentemente affrontato una questione cruciale riguardante le competenze dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) in merito alle indagini ambientali. 

Nella nota prot. n. 181165 del 7 ottobre 2024, rispondendo all’interpello della Provincia di Chieti, il Ministero ha esaminato la possibilità che l’AIA possa prescrivere indagini di qualità ambientale ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Secondo il Ministero, tali indagini non possono generalmente essere considerate misure preventive specificamente richieste dalla normativa vigente, né dalle autorizzazioni che l’AIA sostituisce. 

Pertanto, l’autorità competente non può di norma imporre tali indagini solo per verificare il rispetto delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) in casi di superamento delle CSC storico o in situazioni dove il responsabile non è stato ancora individuato.

È stato inoltre enfatizzato che rimangono valide le responsabilità stabilite dalla normativa in materia di bonifiche, nonostante le limitazioni sull’uso dell’AIA per prescrivere indagini ambientali. 

Tuttavia, il Ministero ha anche riconosciuto che durante la Conferenza di servizi decisoria, altre amministrazioni potrebbero giustificatamente richiedere l’introduzione di tali prescrizioni per motivazioni pertinenti, anche se non strettamente legate all’applicazione del Titolo III-bis.

La necessità di un approccio coordinato

Questo chiarimento solleva importanti questioni riguardanti il bilanciamento tra le competenze dell’AIA, la necessità di prevenzione ambientale e il rispetto delle normative di bonifica.

Infatti, mentre l’AIA è limitata nella sua capacità di imporre indagini ambientali, il dibattito sull’efficacia di tali misure nel garantire la sicurezza ambientale rimane aperto.

In conclusione, sebbene il Ministero abbia delineato le restrizioni dell’AIA in materia di indagini ambientali, resta fondamentale un approccio coordinato e argomentato durante le decisioni della Conferenza di servizi. 

Ciò al fine di garantire la protezione ambientale e il rispetto delle normative vigenti.

Il Tar del Lazio conferma l’AIA per l’impianto di compostaggio di Maccarese

Quelle dettate dal MASE non sono le uniche novità che vedono protagonista l’AIA nelle ultime settimane. 

Infatti, di recente, il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio ha stabilito la legittimità delle determinazioni adottate dalla Regione Lazio nel luglio 2015.

Le suddette determinazioni riguardano la conclusione del procedimento amministrativo legato all’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) presentata da Ama per l’impianto di compostaggio di Maccarese, situato nel Comune di Fiumicino. 

Lo stesso provvedimento ha autorizzato l’AIA per l’impianto di recupero in via dell’Olmazzetto. 

La sentenza del Tar ha rigettato il ricorso presentato nel 2015 dal Comune di Fiumicino. Il quale contestava la legittimità delle autorizzazioni con accuse di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Comune di Fiumicino sosteneva che l’impianto si trovasse all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano e che avrebbe dovuto partecipare alla Conferenza di Servizi. 

Inoltre, lamentava l’assenza del parere dell’Arpa Lazio sul piano di monitoraggio e controllo e la mancata considerazione del parere negativo espresso dal sindaco di Fiumicino. 

Il Tar ha respinto queste argomentazioni, affermando che l’impianto di Maccarese non riguarda attività di smaltimento, bensì operazioni di recupero. Non è quindi soggetto alla normativa che vieta le discariche nella riserva.

Riguardo all’Arpa Lazio, il tribunale ha chiarito che la Regione aveva adempiuto all’obbligo di convocare l’agenzia alla Conferenza di Servizi e che il suo parere, non vincolante, non impediva il rilascio dell’AIA. 

Infine, il Tar ha ritenuto che il dissenso del Comune fosse stato adeguatamente considerato durante le riunioni della Conferenza di Servizi. Confermando così la validità delle autorizzazioni rilasciate.

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