Il Ministero dell’Ambiente chiarisce come classificare i generatori di corrente dismessi. La distinzione tra impianti fissi, scarrabili e componenti di veicoli diventa decisiva per individuare la normativa applicabile e il corretto codice EER.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Dalla distinzione tra fissi e scarrabili alla disciplina RAEE e veicoli fuori uso: i chiarimenti del MASE sui generatori di corrente 

La classificazione dei rifiuti è uno dei passaggi più delicati nella gestione ambientale, soprattutto quando si tratta di apparecchiature complesse come i generatori di corrente.

Un’errata attribuzione del codice EER può infatti comportare criticità operative, contestazioni in fase di controllo e conseguenze sanzionatorie.

Con la risposta all’interpello n. 30800 del 12 febbraio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è intervenuto per chiarire quale sia il corretto inquadramento dei generatori di corrente ritirati dagli impianti di autodemolizione.

In particolare, distinguendo con precisione le diverse casistiche. Prima ancora di affrontare il tema del codice EER, occorre stabilire quando un generatore di corrente assume la qualifica di rifiuto.

Il riferimento normativo è l’art. 183, comma 1, lettera a) del D.lgs. 152/2006, che definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.

Una volta maturata questa condizione, si apre il tema della classificazione: non tutti i generatori, infatti, seguono lo stesso regime giuridico. Il MASE ha chiarito che la prima distinzione da operare è tra generatori fissi e generatori scarrabili.

Nel caso dei generatori fissi, è necessario un ulteriore passaggio logico. Bisogna verificare se il generatore sia stato installato in un determinato luogo per l’intero ciclo di vita oppure se sia stato montato su un veicolo costituendone parte integrante.

Se il generatore è stabilmente installato in un sito e risponde ai requisiti previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del D.lgs. 49/2014, può essere qualificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE).

In questo caso, una volta divenuto rifiuto, si applica la disciplina sui RAEE, con tutte le conseguenze in termini di gestione, tracciabilità e trattamento.

Generatori integrati nei veicoli: disciplina sui veicoli fuori uso

Diversamente da quanto detto sopra, se il generatore rientra nella definizione di utensile industriale fisso di grandi dimensioni (articolo 4, comma 1, lettera b), sempre del D.lgs. 49/2014), esso è escluso dall’ambito di applicazione della normativa RAEE.

In tal caso, la gestione del rifiuto ricade nella disciplina generale della Parte Quarta del D.lgs. 152/2006.

Questa distinzione non è meramente teorica: incide direttamente sugli obblighi del detentore, sulle modalità di raccolta e trattamento e sulla corretta attribuzione del codice EER.

Una terza ipotesi riguarda i generatori che costituiscono parte integrante di un veicolo. In questo caso, il loro destino normativo segue quello del mezzo su cui sono installati.

Quando il veicolo giunge a fine vita, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 209/2003 e dall’art. 231 del D.lgs. 152/2006, relativa ai veicoli fuori uso. Il generatore non viene quindi trattato come RAEE, ma come componente del veicolo.

Il MASE ha precisato che, in questa fattispecie, il codice EER da attribuire è il “16.01.04*”, relativo ai veicoli fuori uso contenenti componenti pericolosi.

Si tratta di un’indicazione particolarmente rilevante per gli impianti di autodemolizione, che devono assicurare coerenza tra qualificazione giuridica e classificazione del rifiuto.

Per quanto riguarda i generatori scarrabili, la risposta ministeriale individua due possibili scenari.

Nel primo caso, se il generatore rientra nella definizione di AEE ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a) del D.lgs. 49/2014, si applica la disciplina RAEE. La classificazione seguirà quindi le regole proprie dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nel secondo caso, qualora il generatore non rientri nell’ambito di applicazione del D.lgs. 49/2014, si applica il regime generale previsto dal D.lgs. 152/2006.

È proprio in quest’ultima ipotesi che si pone il problema più delicato: quale codice EER attribuire, in assenza di una voce specifica dedicata ai generatori di corrente?

L’individuazione del codice EER: il richiamo alla decisione 2000/532/CE

Il Ministero richiama la procedura stabilita dalla decisione 2000/532/CE, che disciplina l’Elenco europeo dei rifiuti. Secondo tale criterio, il rifiuto deve essere identificato in base all’attività che lo ha generato o alla funzione del prodotto di origine.

Non essendo presente una voce espressamente dedicata ai generatori di corrente esclusi dal campo RAEE, il codice deve essere ricercato nel sottocapitolo 16.02 dell’Elenco europeo dei rifiuti, relativo ai rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il riferimento metodologico è coerente anche con gli Orientamenti tecnici della Commissione europea (2018/C 124/01) e con le Linee guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti.

Le quali invitano a seguire un percorso logico strutturato, evitando attribuzioni arbitrarie o semplificazioni improprie.

In altre parole, la risposta all’interpello promosso dalla Regione Campania rappresenta un passaggio importante per gli operatori del settore. Non introduce nuove norme, ma offre un’interpretazione sistematica che consente di ridurre le incertezze applicative.

La classificazione dei generatori di corrente, come emerge dal documento ministeriale, non può essere affrontata con un approccio uniforme.

Occorre dunque verificare la natura dell’apparecchiatura, la sua collocazione originaria, la funzione svolta e il quadro normativo di riferimento.

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