Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 116/2020, il concetto di “deposito temporaneo” è stato rivisto e regolamentato in modo più dettagliato, apportando importanti novità operative per produttori, trasportatori e gestori dei rifiuti.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Dal Decreto Legislativo 116/2020 una nuova definizione di deposito temporaneo: meno burocrazia, più chiarezza

Come anticipato, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha profondamente modificato il regime del “deposito temporaneo” dei rifiuti. 

Nello specifico ridefinendo il concetto stesso all’interno dell’art. 183, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 e introducendo una disciplina autonoma con il nuovo art. 185-bis. 

Questa innovazione è parte del più ampio recepimento delle direttive europee 2018/851 e 2018/852, finalizzate a una gestione più efficiente ed ecocompatibile dei rifiuti.

Il “deposito temporaneo prima della raccolta” viene ora inteso come il raggruppamento dei rifiuti con lo scopo di trasportarli in impianti di recupero o smaltimento, senza che sia necessaria un’autorizzazione preventiva. 

La regolamentazione precedente era inserita tra le sole definizioni; ora, invece, esiste una disciplina ad hoc che stabilisce condizioni precise per l’attività di deposito.

Una novità importante è la distinzione tra il “raggruppamento” e il “deposito” vero e proprio. Il primo avviene nell’immediatezza della produzione dei rifiuti, il secondo richiede invece il rispetto di limiti quantitativi e temporali più stringenti. 

In particolare, il deposito temporaneo deve essere effettuato presso il luogo di produzione e, per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, può avvenire anche presso i punti vendita.

Le condizioni operative per il deposito prevedono dunque: 

Inoltre, è stato ribadito che il deposito temporaneo prima della raccolta, se effettuato nel rispetto di tutte le condizioni previste, non necessita di autorizzazione specifica.

Tracciabilità e criticità interpretative 

In termini di tracciabilità, il decreto introduce una serie di semplificazioni significative, in quanto la durata della conservazione dei FIR e dei registri di carico/scarico si riduce da cinque a tre anni.

Inoltre, il trasporto di rifiuti prodotti da attività di manutenzione o piccoli interventi edili può avvenire anche tramite Documento di Trasporto (DDT) in alternativa al FIR.

Il decreto precisa inoltre che per il trasporto di quantitativi ridotti non è necessario l’allestimento di un deposito temporaneo, a condizione che vi sia documentazione adeguata che ne attesti l’origine e la destinazione.

Sul piano europeo, il nuovo concetto di “deposito temporaneo prima della raccolta” si allinea alla definizione di “raccolta” della Direttiva 2008/98/CE, che comprende anche il deposito preliminare ai fini del trasporto.

Tuttavia, rimangono alcune criticità interpretative. 

Ovvero come il legislatore italiano continua a utilizzare il termine “deposito temporaneo”, mentre la normativa UE distingue tra “deposito preliminare prima della raccolta” e “deposito preliminare al trattamento”, creando possibili ambiguità nell’applicazione pratica.

Sostenibilità dei rifiuti 

Infine, il nuovo assetto legislativo tocca anche altre aree della gestione dei rifiuti:

Per la classificazione dei rifiuti, sono infatti previste Linee Guida del SNPA.

Si conferma l’esclusione della responsabilità per il produttore a seguito della consegna al trasportatore, salvo alcune eccezioni.

Inoltre, le modifiche alla disciplina dell’etichettatura degli imballaggi introducono obblighi informativi più rigorosi per i produttori.

In sintesi, il Decreto Legislativo 116/2020, pur mantenendo alcuni elementi della precedente disciplina, riformula e chiarisce il concetto di deposito temporaneo. 

Non solo, alleggerisce anche gli oneri burocratici e introduce strumenti più moderni per la tracciabilità, segnando un passo avanti verso una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti.

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