Dal 5 agosto 2025, entrano in vigore i regolamenti UE che aggiornano profondamente le norme sull’importazione e il transito dei sottoprodotti di origine animale, con nuovi divieti, certificazioni e Paesi ammessi.

Vediamo in questo articolo tutti i dettagli. 

Più controlli e nuove esclusioni in UE: cambiano le condizioni per l’ingresso di sottoprodotti di origine animale 

Come stanno cambiando le regole europee sull’importazione dei sottoprodotti di origine animale (Soa)?

A partire dal 5 agosto 2025, due nuovi regolamenti dell’Unione Europea, il Regolamento 1377/2025/Ue e il Regolamento 1379/2025/Ue, introducono modifiche sostanziali al quadro normativo, con effetti diretti su operatori economici, autorità sanitarie e gestori del trasporto di tali materiali.

Alla base del cambiamento c’è l’aggiornamento del Regolamento 142/2011/Ue, il testo di riferimento che disciplina i sottoprodotti animali non destinati al consumo umano, come parti di animali, carcasse e materiali trasformati.

L’obiettivo è rafforzare la sicurezza sanitaria e ambientale, in un contesto in cui i flussi commerciali e logistici internazionali diventano sempre più complessi. I due nuovi provvedimenti normativi introducono un doppio intervento.

Da un lato ampliano l’elenco dei materiali la cui importazione è vietata, dall’altro aggiornano le liste dei Paesi terzi autorizzati a esportare verso l’Unione, in base a criteri di sicurezza e conformità sanitaria.

Una delle novità più rilevanti riguarda proprio il rafforzamento delle limitazioni all’importazione e al transito dei Soa.

Le autorità europee hanno infatti incluso nuove categorie di prodotti derivati e sottoprodotti animali tra quelli soggetti a divieto assoluto, a prescindere dalla destinazione o dal trattamento.

Parallelamente, alcuni materiali sono stati esentati dalle precedenti condizioni di polizia sanitaria, in quanto ritenuti a basso rischio.

Questa rimodulazione comporta un impatto concreto sui flussi logistici, con la necessità per le imprese di rivedere procedure di ingresso e documentazione di trasporto.

Paesi autorizzati e adeguamenti sanitari

Un altro punto critico riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei Paesi terzi da cui è ammessa l’importazione di Soa. L’Unione ha effettuato una revisione basata su valutazioni sanitarie, standard igienici e tracciabilità delle filiere produttive.

Alcuni Stati precedentemente autorizzati sono stati esclusi, mentre altri sono stati inseriti nell’elenco, a patto che rispettino le nuove condizioni.

Per gli operatori, questo comporta l’obbligo di verificare costantemente l’adeguatezza dei propri fornitori esteri, al fine di evitare sanzioni o respingimenti alle frontiere.

Insieme alle modifiche sostanziali sui contenuti, i regolamenti introducono anche un nuovo modello di certificato sanitario, obbligatorio per attestare l’idoneità dei sottoprodotti importati.

Viene inoltre aggiornato il documento commerciale che deve accompagnare il trasporto dei Soa, rendendolo più dettagliato e aderente agli standard di tracciabilità previsti.

L’adeguamento della documentazione comporta un cambiamento operativo per tutti i soggetti coinvolti nella logistica dei Soa, in particolare trasportatori, impianti di smaltimento, aziende zootecniche e intermediari del commercio.

Spazio alle tecnologie alternative: biodiesel e combustibili rinnovabili

Un ulteriore ambito di intervento riguarda i metodi alternativi di trasformazione dei sottoprodotti animali. In particolare quelli destinati alla produzione di biodiesel e carburanti da fonti rinnovabili.

L’UE ha deciso di promuovere l’uso di tecnologie più avanzate e sostenibili, definendo requisiti specifici per gli impianti e i processi ammessi.

Questa scelta apre la strada a nuove opportunità industriali, ma comporta anche la necessità di dimostrare la conformità alle linee guida europee.

In questo contesto, le imprese dovranno essere pronte a investire in trattamenti tecnologici sicuri e in infrastrutture certificate, capaci di garantire il rispetto degli standard richiesti.

Le modifiche introdotte dai regolamenti 1377/2025 e 1379/2025 confermano l’impegno dell’Unione europea nel controllare i flussi di materiali biologici potenzialmente pericolosi e nel promuovere un modello produttivo fondato su sicurezza, sostenibilità e responsabilità sanitaria.

Le aziende coinvolte nell’importazione e nella trasformazione dei Soa sono chiamate ad affrontare una fase di adattamento normativo, in cui la conformità sarà determinante per restare competitivi nel mercato europeo.

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